Case certificate in classe A e B per rilanciare l'edilizia privata - QdS

Case certificate in classe A e B per rilanciare l’edilizia privata

Bartolomeo Buscema

Case certificate in classe A e B per rilanciare l’edilizia privata

sabato 04 Ottobre 2014

Nel decreto Sblocca Italia una misura sull’acquisto di nuovi immobili da destinare alla locazione. Deduzione del 20% dal prezzo dell’atto per operazioni fino al 31 dicembre 2017

CATANIA – È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, il decreto legge n. 133/14, noto come decreto Sblocca Italia, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".
Il decreto, vigente dal 13 settembre, contiene una misura importante per quel che concerne l’acquisto di nuovi immobili da destinare alla locazione. In particolare, l’art. 21 riconosce al contribuente persona fisica, non esercente un’attività commerciale, una deduzione del 20% dal reddito complessivo per l’acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di immobili residenziali di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001.
La deduzione riconosciuta sarà calcolata sulla base del prezzo d’acquisto risultante dall’atto di compravendita o delle spese di costruzione attestate dall’impresa che esegue i lavori, e avrà un limite massimo complessivo di spesa di 300 mila euro. Tutto ciò è, però, possibile a condizione che:
 a) l’immobile acquistato o costruito sia destinato, entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori, alla locazione per un periodo continuativo di almeno 8 anni (il diritto alla deduzione si conserva se il contratto di locazione si risolve prima per motivi non imputabili al locatore, purché sia stipulato un nuovo contratto entro un anno dalla risoluzione del contratto);
b) il canone di locazione non sia superiore a quello stabilito dagli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge n. 431/1998 ( canone concordato), ovvero a quello indicato nelle convenzioni-tipo comunali ai fini del rilascio del permesso di costruire (art. 18 del D.P.R. n. 380/2001), ovvero a quello stabilito per i contratti di locazione a canone speciale (art. 3, comma 114, legge n. 350/2003);
c) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto, e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme per le stesse spese.
Infine, il comma 4 dell’art. 21 del citato decreto “Sblocca Italia “ prevede, che gli immobili oggetto dell’agevolazione siano classificati in classe A o B, ai sensi  delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici. Un comma sacrosanto, che spinge sempre più verso edifici energeticamente efficienti.

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