Tfr in busta paga, possibile richiederlo a partire da domani - QdS

Tfr in busta paga, possibile richiederlo a partire da domani

Emiliano Zappala

Tfr in busta paga, possibile richiederlo a partire da domani

giovedì 02 Aprile 2015

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo il decreto del presidente del Consiglio con le norme attuative. Per usufruirne basterà una semplice richiesta all’ufficio del personale della propria azienda

CATANIA – Dal 3 aprile i lavoratori italiani potranno chiedere l’anticipazione del Tfr in busta paga. È stato pubblicato infatti sulla Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, il decreto del presidente del consiglio (20 febbraio 2015, n. 29) con le “norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del Tfr come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018”.
Il decreto è composto da 15 articoli più un allegato con il modulo per la richiesta di “pagamento mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione (qu.i.r.)”.
A partire dalla data di attuazione del decreto basterà quindi una semplice richiesta all’ufficio del personale della propria azienda e la somma di denaro che di solito è destinata ad essere riscossa al momento del pensionamento o che viene dirottata al fondo pensione, potrà essere spalmata in busta paga, ogni mese per un arco di tre anni. La richiesta sarà possibile per i lavoratori dipendenti del settore privato, e con contratto di lavoro subordinato da almeno sei mesi.
I tempi per l’entrata in vigore della misura saranno però più lunghi nelle imprese più piccole, ovvero quelle che dovranno fare ricorso al credito bancario per poter concedere il Tfr. Secondo la legge, infatti, dal momento della richiesta alla liquidazione del Tfr dovranno passare tre mesi. Il tempo necessario affinché l’azienda definisca con la banca il prestito, che sarà regolato da una convenzione tra l’Abi ed il Tesoro, già definita, e che attende solo la pubblicazione in Gu. Secondo la convezione, le somme concesse alle imprese dovranno essere restituite in unica soluzione ad un tasso di interesse annuo pari a quello di rivalutazione del Tfr (1,5% più l’inflazione).
Ma non sempre è oro quello che luccica. Va precisato che sia l’anticipo che la liquidazione del Tfr sono sottoposti a una tassazione separata, mentre la sua erogazione mensile comporta l’applicazione della sfavorevole aliquota marginale Irpef. In più il Tfr in busta paga, cumulandosi con il reddito inciderà negativamente anche sulle detrazioni d’imposta (no tax area, assegni e detrazioni per familiari a carico), oltre all’impatto sull’Isee, l’indicatore di ricchezza che stabilisce il diritto o meno a molte prestazioni sociali. La quota di Tfr è anche quella destinata alla previdenza integrativa e quindi ne potrebbero conseguire alcuni effettivi negativi sulla rendita che in futuro si potrà ottenere dai fondi integrativi.

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