Sospensione della riscossione modificata in peggio - QdS

Sospensione della riscossione modificata in peggio

Salvatore Forastieri

Sospensione della riscossione modificata in peggio

sabato 14 Novembre 2015

Dlgs 159/2015, articolo 1: ridotto da 90 a 60 giorni il termine perentorio entro cui il contribuente può presentare l’istanza. Avrebbe potuto essere estesa anche agli atti impositivi veri e propri, cioè non solo alle “cartelle pazze”

PALERMO – Ormai lo sostengono proprio tutti: l’unico modo per vedere aumentare la fiducia dei contribuenti verso l’Amministrazione Finanziaria e verso le istituzioni, più in generale, è semplificare gli adempimenti, semplificare le disposizioni e far sì che al cittadino non giungano richieste fiscali prive di un legittimo presupposto.
Per la verità la quantità delle “cartelle pazze” è diminuita rispetto al passato. Ma qualche volta arriva pure qualche richiesta illegittima e, in qualche caso, non si tratta di cartella di pagamento ma di atti emanati e notificati dagli Enti impositori, costringendo i contribuenti a doversi difendere, chiedendo l’aiuto del professionista e, talvolta, attivando un lungo e costoso contenzioso tributario.
C’è da dire a questo proposito che lo stesso Legislatore, riconoscendo l’esistenza di iscrizioni a ruolo prive di fondamento e, conseguentemente, di notifiche di cartelle ingiuste, ha previsto, ai commi 537-543 della Legge di stabilità per il 2013 (legge 24/12/2012 n.228), su semplice istanza del contribuente da presentarsi entro 90 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’immediata sospensione e l’annullamento d’ufficio della stessa,  in caso di mancata risposta dell’Ente impositore entro 220 giorni.
Si tratta di una disposizione molto opportuna, perché in questo modo si costringe l’Amministrazione finanziaria ad intervenire subito quando il contribuente evidenzia una ingiustizia, ferma restando – evidentemente – le responsabilità, anche penali, di quest’ultimo se, al fine di ottenere in beneficio, attesta situazioni non corrispondenti alla realtà o produce documenti falsi.
Una disposizione che, secondo quanto suggerito dal Garante del Contribuente per la Sicilia, avrebbe potuto essere estesa anche agli atti impositivi veri e propri, onde evitare l’esistenza, oltre che delle “cartelle “pazze”, anche di “liquidazioni pazze”, ossia di atti dell’Amministrazione Finanziaria i quali, nonostante non “trasferiti” ancora all’Agente della Riscossione, risultando assolutamente privi di alcun fondamento, costringono ingiustamente il contribuente raggiunto dall’avviso a doversi recare presso gli sportelli dell’Ente impositore per cercare, talvolta con grosse difficoltà e quasi sempre con grossi sacrifici, di dimostrare l’assoluta illegittimità di quanto preteso, perché già pagato, oppure perché frutto di interpretazione palesemente sbagliata, oppure ancora perché colpito da prescrizione o decadenza.
In realtà tale procedura sarebbe sicuramente eccessiva e poco opportuna nel caso della normale attività di rettifica o di accertamento tributario eseguito dagli Uffici. Potrebbe non esserlo, invece, secondo il Garante, nelle ipotesi (molto particolari e ben definite) che legittimano l’autotutela (art.2 del  D.M. 37/96), e più precisamente:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell’imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione. 
Se la “sospensione” si applicasse anche agli atti degli enti impositori (principalmente quelli dell’Agenzia delle entrate), pur mantenendo tutte le necessarie cautele finalizzate ad evitare qualunque comportamento illegittimo, ci sarebbe sicuramente un grandissimo salto di qualità nel rapporto tra il fisco ed i cittadini.
Eppure, anzicchè fare un passo avanti, il Legislatore ha fatto più di un passo indietro.
Con l’articolo 1 del Decreto legislativo n. 159 del 24 settembre 2015, infatti, l’istituto della sospensione legale della riscossione ha subito alcune limitazioni. È stato ridotto da 90 a 60 giorni il termine, perentorio, entro il quale il contribuente può presentare l’istanza.

Quando è possibile l’annullamento

Ma cosa più importante, è stato previsto che l’annullamento è possibile solo nei casi espressamente stabiliti dal comma 538 della legge 228/12 come modificato dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 159/2015, ovvero nei casi di avvenuto pagamento, sgravio già effettuato, prescrizione o decadenza, con l’esclusione, quindi, dell’altra precedente ipotesi residuale, ossia quella  di una “qualsiasi altra  causa di inesigibilità del credito sotteso”, affermando, peraltro, che “L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”.

Ma c’è di più, lo stesso articolo 1 ha modificato pure l’articolo 49 del D.P.R.602 del 1973, sopprimendo, con una disposizione per la quale manca la relazione ministeriale sul provvedimento, tutte le parti che, finora, hanno consentito al debitore, in caso di avvio del’espropriazione forzata da parte dell’agente della riscossione, di dimostrare, in quella fase, l’avvenuto pagamento o l’avvenuto sgravio delle somme richieste.
Novità a dir poco sorprendenti le quali, invece di ampliare l’ambito di applicabilità di norme che stanno alla base di un corretto rapporto tra l’ente impositore ed i cittadini, ne limitano ulteriormente la portata, alimentando in questo modo, piuttosto che la tax compliance, la diffidenza dei cittadini verso il fisco, incapace di mostrarsi disponibile a confrontarsi, con la necessaria sollecitudine, sulle richieste di autotutela dei cittadini in presenza di pretese estremamente discutibili, anche se diverse dalle poche  “tipicizzate” recentemente stabilite dalla legge.

Salvatore Forastieri
Garante del Contribuente per la Sicilia

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