Inquilini "morosi incolpevoli", ci pensa il Fondo ministeriale - QdS

Inquilini “morosi incolpevoli”, ci pensa il Fondo ministeriale

Andrea Carlino

Inquilini “morosi incolpevoli”, ci pensa il Fondo ministeriale

sabato 28 Gennaio 2017

Il Fondo ministeriale va a sanare i mancati pagamenti derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. Il periodo che andrà compensato non potrà essere superiore a due anni (8 mila euro al massimo) e il proprietario dovrà rinunciare allo sfratto

CATANIA – Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (la n.3 del 20 gennaio 2017) è stato pubblicato il decreto dell’Assessorato delle Infrastrutture riguardo la ripartizione del Fondo ministeriale in favore degli inquilini “morosi incolpevoli” di cui alle leggi 28 ottobre 2013, n. 124 e 23 maggio 2014, n. 80, per l’anno 2016.
Per l’anno scorso, il fondo è pari a 59,7 milioni (12mila al massimo a persona) per i “morosi incolpevoli” ripartita per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e per il restante 70% tra tutte le regioni e le provincie autonome.
Alla Sicilia sono stati assegnati 731 mila euro. Tra i comuni capoluogo, la somma più alta è destinata a Palermo con 302 mila euro (182 mila famiglie coinvolte).
Poi Catania con 132mila euro (80mila famiglie coinvolte) e Messina con 109mila euro (65mila nuclei familiari coinvolti). 55mila euro per Siracusa, 32mila per Ragusa, 31mila per Trapani, 28mila per Caltanissetta, 26mila per Agrigento e 13mila per Enna. Tra le cittadine non capoluogo, la somma più alta viene assegnata a Marsala con 40mila euro, poi Gela con 37mila, Vittoria con 29mila, Bagheria e Modica con 26mila, Acireale con 25mila, Misterbianco e Paterno con 23mila.
Per “morosità incolpevole” si intende, si legge nel decreto ministeriale “la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”.
Questa situazione si considera esistente quando (a titolo esemplificativo e non esaustivo) si sia verificate una di queste situazioni come la perdita del lavoro per licenziamento; il mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Le condizioni, però, non sono finite e per accedere ai contributi pubblici il Comune dovrà effettuare le seguenti verifiche sul beneficiario: che abbia un reddito Ise non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore Isee non superiore ad euro 26.000; che sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; che sia titolare di un contratto di abitazione regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell’alloggio da cui è sfrattato da almeno un anno; che abbia cittadinanza italiana o di un Paese dell’Ue o possieda un regolare titolo di soggiorno.
In ogni caso i fondi vanno a sanare la morosità incolpevole accertata dal comune se il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione dello sfratto da parte del proprietario (8mila euro al massimo).

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