Mobilità, le linee guida per gli istituti scolastici - QdS

Mobilità, le linee guida per gli istituti scolastici

Giuseppe Grassia

Mobilità, le linee guida per gli istituti scolastici

mercoledì 10 Gennaio 2018

La nota 843/13 del Miur invita alla redazione di piani sulle attività da svolgere. Il percorso di studio deve essere finalizzato al reinserimento

PALERMO – Nell’ultimo decennio i nuovi scenari socio-educativi hanno evidenziato profondi cambiamenti grazie anche a scelte di dirigenti e docenti che pongono la dimensione internazionale al centro dei progetti scolastici e dei percorsi formativi.  Progetti di partenariato, gemellaggi, attività di scambio, virtuali o in presenza tramite visite, soggiorni di studio e stage formativi all’estero si stanno diffondendo sempre con maggiore frequenza.
In un simile contesto, acquisisce sempre più importanza la nota 843/2013 del ministero dell’Istruzione, documento che impartisce precise istruzioni sul comportamento che dirigenti ed istituti scolastici devono adottare.
Innanzitutto, le esperienze di studio o formazione compiute all’estero dagli alunni italiani appartenenti al sistema di istruzione e formazione devono avere durata non superiore ad un anno scolastico e si devono concludere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.
Le suddette esperienze sono valide per la riammissione nell’istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini.
È possibile leggere all’interno del documento ministeriale: “Considerato il significativo valore educativo delle esperienze compiute all’estero, che ovviamente non vanno computate come periodi di assenza dalla frequenza scolastica, le istituzioni scolastiche sono invitate a facilitare tali esperienze e a definire, nel caso di studenti con ‘giudizio sospeso’ in qualche materia, procedure idonee a pervenire allo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio o formazione all’estero”.
Per la buona riuscita del progetto risultano fondamentali sia la proficua collaborazione fra scuola italiana, scuola straniera, famiglie e studenti, sia la definizione di azioni di sostegno, monitoraggio, valutazione e valorizzazione di tali esperienze. Inoltre, le linee guida invitano gli istituti scolastici ad escludere dall’effettuazione di esperienze all’estero gli alunni frequentanti l’ultimo anno dei corsi di studio, in quanto preparatorio agli esami di Stato.
Relativamente ai programmi di mobilità di lunga durata, è auspicabile che gli istituti scolastici provvedano a compiere un’analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente, corredata di indicazioni su attività didattiche da svolgere prima della partenza e durante il soggiorno all’estero. È altresì opportuno formulare una proposta di piano di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell’anno successivo.
Inoltre, la nota ministeriale chiede agli istituti scolastici italiani di prevedere contatti periodici con lo studente per verificare e supportare il lavoro che sta svolgendo. È importante che venga definito un monitoraggio a distanza e vengano fissate scadenze per l’aggiornamento delle informazioni, per dare il senso della serietà di un impegno reciproco e per contribuire alla crescita dello studente attraverso l’assunzione della responsabilità individuale.
Dunque, il percorso di studio deve essere finalizzato a un più facile reinserimento nell’istituto italiano, consentendo tuttavia al giovane di vivere l’esperienza di “full immersion” nella realtà dell’istituto straniero.
Nel caso di mobilità organizzata dallo stesso istituto, prima della partenza è opportuno mettere lo studente al corrente del piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica o formativa straniera e della tipologia del corso da frequentare.
Nel caso di mobilità non organizzata dall’istituto italiano, prima della partenza lo studente deve fornire alla propria istituzione un’ampia informativa sull’istituto scolastico o formativo che intende frequentare all’estero, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza, in maniera tale che l’istituto italiano sia messo in grado di conoscere il percorso di studio e formazione che sarà effettuato dall’allievo all’estero.
Lo studente in ogni caso dovrebbe farsi promotore di un contratto formativo nel quale siano evidenziate le modalità di interazione tra l’istituto di provenienza italiano e l’istituto ospitante estero (ad esempio, via telematica tramite il docente tutor designato dal consiglio di classe in cui è inserito l’alunno e un referente dell’istituto ospitante), siano precisati obiettivi specifici da conseguire, siano evidenziate eventuali attività speciali e modalità di valutazione dell’alunno nella scuola ospitante.

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