Bollo auto, tutto resta invariato, la tassa si prescrive in tre anni - QdS

Bollo auto, tutto resta invariato, la tassa si prescrive in tre anni

Stefania Zaccaria

Bollo auto, tutto resta invariato, la tassa si prescrive in tre anni

giovedì 01 Febbraio 2018

Nella legge di bilancio non è passata l’ipotesi di un ampliamento a 10 anni del periodo di prescrizione. Tutti i proprietari di veicoli a motore iscritti al Pra sono tenuti al pagamento

PALERMO – Aveva fatto allarmare parecchi consumatori il possibile allungamento del tempo di prescrizione del bollo auto, la tassa di possesso obbligatoria a cui sono soggetti tutti i proprietari di veicoli a motore iscritti al Pubblico registro automobilistico.
Già ampiamente discussa – doveva essere dapprima una tassa di circolazione, poi trasformata in una tassa di proprietà – quest’imposta aveva nuovamente fatto parlare di sé visto che, prima dell’approvazione della legge di bilancio, per la sua prescrizione si era pensato di passare dai 3 anni previsti attualmente a 10 anni. Finora, infatti, l’imposta si diceva prescritta se il contribuente non aveva ricevuto nessun sollecito o nessuna cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo. Di norma, il bollo auto si paga entro il mese successivo alla scadenza (che cade nei mesi di aprile, agosto e dicembre). Trascorso questo termine, si va incontro a una sanzione variabile in base ai giorni di ritardo, che sarà aggiunta all’importo originario, più gli interessi e per periodi di tempo superiori all’anno scatta una multa pari al 30 per cento del tributo.
 
Al ritardo ‘cronico’, però, dovrebbe corrispondere la notifica della cartella esattoriale, preceduta da un preavviso: il contribuente ha poi 60 giorni di tempo per pagare la tassa, altrimenti scatta il fermo amministrativo del mezzo. Per gli accertamenti, quindi, l’ente creditore ha tempo 3 anni. Si era parlato di ampliare il tempo di prescrizione a 10 anni: la bozza della legge di bilancio 2018 dava infatti un’interpretazione autentica del DPR n.602/1973 relativo alle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, stabilendo – per tutti i tributi – che le cartelle esattoriali che non sono state contestate entro il termine di 60 giorni dalla notifica si prescrivono tutte in dieci anni.
 
La paventata ipotesi, comunque, è rimasta, almeno per adesso, soltanto un’idea. È la stessa Aci che ci conferma la notizia, sottolineando che “rimane la prescrizione triennale” così come prevede “l’art. 3 del Dl 6 Novembre 1985 n. 597: ‘L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Tre anni di tempo, quindi, appaiono sufficienti per la prescrizione e l’ampliamento fino a 10 sembrava infatti alquanto sproporzionato, come sostiene fra l’altro la stessa giurisprudenza.
 
“Elemento fondante della prescrizione – sottolinea Gianluca Di Raimondo, avvocato del foro di Ragusa – è la certezza del diritto, la conoscenza di un termine certo entro il quale l’avente diritto può far valere il suo potere. Un ampliamento così ampio del termine di prescrizione della possibilità di richiedere il pagamento della tassa di possesso, anche se teoricamente fattibile, rappresenterebbe comunque una mistificazione della certezza sopra descritta. Peraltro – aggiunge Di Raimondo – una sempre maggiore automatizzazione del controllo dei pagamenti dovuta alle nuovissime tecnologie, non giustifica la necessità di un ampliamento del termine prescrizionale, anzi sarebbe maggiormente giustificabile il contrario”.
 
In effetti, considerati ormai i mezzi tecnologici a disposizione degli enti preposti ai controlli, si potrebbe pensare a ridurre i tempi di prescrizione visto che l’accertamento delle imposte dovrebbe ormai essere piuttosto immediato.

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