Luce e gas, stop a maxi-bollette prescrizione dopo due anni - QdS

Luce e gas, stop a maxi-bollette prescrizione dopo due anni

Paola Giordano

Luce e gas, stop a maxi-bollette prescrizione dopo due anni

venerdì 09 Marzo 2018

Con la delibera dello scorso 22 febbraio, l’Arera ha attuato le disposizioni della Legge di Bilancio 2018. L’obiettivo del nuovo precetto è di proteggere le famiglie e le piccole imprese

CATANIA – È finita l’era delle maxi-bollette e dei conguagli “a scoppio ritardato” di energia elettrica e gas: la prescrizione delle richieste di pagamento, da parte delle aziende di settore, scatterà dopo due anni.
 
Con la deliberazione 97/2018/R/COM dello scorso 22 febbraio, l’Arera (Autorità di regolazione per energia, gas e ambiente) ha infatti reso operative le disposizioni della Legge n. 205/2017 – più comunemente nota come Legge di bilancio 2018 – in materia di fatturazione e misura nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica e, contestualmente, avviato il procedimento per estendere tali disposizioni anche al settore del gas naturale. L’art. 1, comma 4, della suddetta norma, del resto, parla chiaro: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni”.
 
 

 
L’obiettivo del nuovo precetto è proteggere le famiglie, i professionisti e le imprese di piccole dimensioni dal rischio di vedersi fatturati importi da capogiro.
 
A far lievitare le bollette contribuiscono, ahinoi!, svariate cause: dal blocco di fatturazione (vale a dire i ritardi, da parte dei venditori, nella fatturazione di periodo) al ritardo di conguaglio (ovvero la fatturazione di conguagli derivanti da rettifiche tempestivamente comunicate dal gestore di rete) e alle cosiddette rettifiche tardive, quei casi cioè di conguagli riferiti a periodi superiori ai due anni che non siano imputabili al venditore, ma dipendano dalla ritardata messa a disposizione del dato di misura effettiva da parte dell’impresa distributrice.
 
Il legislatore, quindi, è intervenuto sulla disciplina della prescrizione dei crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica e gas naturale e dall’erogazione dei servizi di rete dei settori dell’energia, riducendola da cinque a due anni. Ed ha inoltre disciplinato il caso dell’emissione di fatture, da parte dei venditori, che operano conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, stabilendo che il cliente finale è legittimato a sospendere il pagamento purché abbia presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall’Autorità e il venditore sia sottoposto a un procedimento dell’Agcm per accertamento di violazioni del Codice del consumo; e che ha diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti relativi ai medesimi conguagli eventualmente già effettuati qualora il procedimento presso l’Agcm si concluda con l’accertamento di una violazione. Tale disposizione trova quindi applicazione anche nei confronti di venditori che, pur nella (tempestiva) disponibilità dei dati di misura, omettono per lunghi periodi di tempo di utilizzarli ai fini della fatturazione, operando conguagli pluriennali basati su dati già disponibili da tempo.
 
Attenzione però perché tali disposizioni si applicano solo nel caso in cui la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo non derivi da responsabilità accertata dell’utente.
 
Le società di settore – secondo quanto stabilito dall’Arera – sono tenute a informare gli utenti contestualmente all’emissione della corrispondente fattura e comunque almeno dieci giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento (cioè entro 45 giorni dall’ultimo giorno fatturato), utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e trasparenza.
Dal 1° marzo famiglie e microimprese possono dunque tirare un respiro di sollievo per quanto riguarda bollette e conguagli dell’energia elettrica ma dovranno attendere fino al 1° gennaio del prossimo anno perché le disposizioni siano operative anche al settore del gas.
 
Non ci resta che attendere la prossima bolletta.

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