Come funziona la tassazione di beni e capitali detenuti all'estero - QdS

Come funziona la tassazione di beni e capitali detenuti all’estero

Maria Papotto

Come funziona la tassazione di beni e capitali detenuti all’estero

sabato 17 Novembre 2018

Compilazione del quadro RW non obbligatoria quando interviene il sostituto d’imposta. Novità introdotta nel 2018, l’obbligo dichiarativo per chi detiene valute virtuali (bitcoin)

PALERMO – Le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate residenti in Italia, che detengono investimenti all’estero, ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia, sono soggetti a obblighi dichiarativi mediante la compilazione del quadro Rw del Modello Redditi, con un duplice scopo: adempiere alla disciplina sul monitoraggio fiscale e determinare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili all’estero) e l’Ivafe (Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero).
 
Ai fini dell’assolvimento della disciplina sul monitoraggio fiscale, le recenti modifiche normative hanno esteso l’obbligo anche ai soggetti che pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria, siano considerati i ‘titolari effettivi’ in quanto hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione del conto. Rientrano tra i soggetti obbligati anche coloro che nel corso del periodo d’imposta hanno totalmente disinvestito. Nel caso di prodotti finanziari e patrimoniali cointestati o in comunione dei beni, occorre indicare la percentuale di possesso, e nel caso di beni patrimoniali specificare anche la tipologia di diritto reale vantato.
 
I beni patrimoniali collocati all’estero per i quali sussiste l’obbligo dichiarativo sono: immobili (a titolo di proprietà o di diritti reali immobiliari, ad esempio usufrutto o nuda proprietà), o quote di essi, (ad esempio comproprietà o multiproprietà); oggetti preziosi, opere d’arte detenuti fuori del territorio dello Stato; imbarcazioni, navi da diporto e altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri.
L’art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011 ha istituito l’imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (Ivie), la cui base imponibile è data dal valore dell’immobile individuato dal costo storico risultante dall’atto di acquisto della proprietà o da altri contratti, in caso di acquisto di un altro diritto reale diverso dalla proprietà.
 
La circolare n. 28/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se dal contratto non emerge la valorizzazione del diritto, la stessa va individuata sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa dello Stato in cui è ubicato l’immobile. In mancanza del costo storico o di costruzione, la base imponibile è rappresentata dal valore di mercato al 31 dicembre, rilevabile nel luogo in cui l’immobile è situato.
Se l’immobile è stato acquisito per successione o donazione, il valore da indicare è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o atti simili. Sul valore dell’immobile va applicata un’aliquota dello 0,76%, rapportata alla quota di proprietà e al periodo di possesso, o dello 0,40% nel caso di l’immobile adibito ad abitazione principale solo se classificato tra le categorie A/1, A/8, A/9.
L’esenzione Ivie per l’immobile posseduto all’estero sussiste solo nel caso di abitazione principale non rientrante nelle suindicate categorie catastali, con le relative pertinenze. In base all’art. 7-quater, comma 23, D.L. n. 193/2016, la compilazione del quadro RW non è obbligatoria se non sono intervenute variazioni rispetto all’anno precedente in relazione agli immobili detenuti all’estero; in caso di variazioni intervenute anche solo per un immobile, il quadro va compilato con l’indicazione di tutti gli immobili situati all’estero compresi quelli non variati.
Sulle attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera, grava l’Ivafe con un’aliquota del 2 per mille, calcolata sul valore di mercato e rapportata alla quota e ai giorni di possesso. L’importo da versare per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero è pari alla misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio.
Nel caso di soggetti che detengono attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, gli stessi sono esonerati dalla compilazione del quadro RW qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Inoltre, sono esonerati i soggetti titolari di depositi e conti correnti bancari all’estero con valore complessivo non superiore a 15.000 euro e una giacenza media nel corso dell’anno non superiore ad euro 5.000, così come disposto dall’art. 2 Legge 186/2014, ad integrazione dell’art. 4 Decreto Legge 167/1990, fermo restando la compilazione necessaria del quadro RW del Modello Redditi per segnalare la presenza di conti correnti e depositi all’estero.
 
Una delle principali novità del 2018 è l’introduzione dell’obbligo dichiarativo per coloro che detengono bitcoin. Così come indicato dall’Agenzia delle Entrate nell’Interpello 956-39/2018, ai fini dell’assolvimento del monitoraggio fiscale, anche le valute virtuali sono oggetto di comunicazione, compilando il quadro RW del modello Redditi; su di essi non viene determinata alcuna imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero (Ivafe), in quanto applicabile soltanto a depositi e conti di natura bancaria. Si ricorda, inoltre, che l’omessa o infedele compilazione del quadro RW comporta sanzioni rilevanti che vanno dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato; sanzioni che raddoppiano nel caso in cui le attività finanziarie siano detenute in Paesi Black-list.

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