Autocertificazione privata equiparata all'atto pubblico - QdS

Autocertificazione privata equiparata all’atto pubblico

Serena Giovanna Grasso

Autocertificazione privata equiparata all’atto pubblico

sabato 19 Gennaio 2019

Corte di Cassazione: “Integra il reato di falso ideologico la condotta di chi afferma il falso nella dichiarazione sostitutiva”. Infondato il rilievo secondo cui si trattava di atto privato poichè il modulo non era stato stampato dall’ente

PALERMO – La dichiarazione del cittadino privato, fatta sul modulo prestampato dall’Ente, è equiparata all’atto pubblico. Questo è quanto emerge dalla lettura della sentenza numero 51711 della quinta sezione penale della Corte di Cassazione, pubblicata lo scorso 15 novembre.
 
Al centro della vicenda il ricorso in Cassazione di un commerciante contro la sentenza del 2 ottobre 2017 della Corte di appello di Bari, che confermava quella del tribunale della stessa città. Il ricorrente era stato dichiarato colpevole del delitto di cui agli articoli 76 del decreto del Presidente della Repubblica numero 445/2000 e 483 del codice penale, per avere attestato falsamente, nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata all’istanza di rilascio della licenza per l’esercizio di una sala giochi, di non avere riportato condanne ostative ai sensi dell’articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps).
 
Alla data di presentazione dell’autocertificazione, l’imputato era gravato da un precedente penale ostativo al rilascio della licenza per l’esercizio di una sala giochi. La riabilitazione, evocata con le note di chiarimento depositate nell’ambito del procedimento amministrativo di revoca della licenza, gli era stata concessa dal Tribunale di Bologna soltanto successivamente alla dichiarazione attestativa di possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 11 del Tulps. Dunque, alla data di effettuazione della dichiarazione, il ricorrente versava in una posizione di irregolarità rispetto ai requisiti richiesti dalla norma evocata.
 
Risulta infondato il rilievo prospettato dal ricorrente in riferimento all’insussistenza del delitto di cui agli articoli 76 del decreto del Presidente della Repubblica numero 445/2000 e 483 del codice penale, poiché a detta del commerciante il modulo prestampato non essendo stato fornito dall’ufficio comunale all’imputato non era assimilabile ad un atto pubblico ma ad una scrittura privata.
 
Sul punto, la Corte di Cassazione precisa che “integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attesti falsamente di non avere subìto condanne penali, considerato che, in tal caso, la dichiarazione del privato viene equiparata ad un atto pubblico destinato a provare la verità dello specifico contenuto della dichiarazione. Ivi compresa L’inesistenza di condanne in capo al dichiarante, con la conseguenza che le false attestazioni al riguardo mettono in pericolo il valore probatorio dell’atto, escludendo perciò stesso l’innocuità del falso”.
 
Ugualmente del tutto infondata è la censura che si dirige sull’elemento soggettivo del reato, del quale il ricorrente deduce la mancanza per essere egli incorso in errore sul fatto a causa del contenuto non chiaro del modulo prestampato fornitogli dall’ufficio che non recava l’ostensione per esteso della categoria dei reati ostativi.
 
In conclusione, la Cassazione dichiara a inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 2.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017