Agevolazioni fiscali per startup e Pmi innovative - QdS

Agevolazioni fiscali per startup e Pmi innovative

Serena Giovanna Grasso

Agevolazioni fiscali per startup e Pmi innovative

venerdì 12 Luglio 2019

Pubblicato sulla Guri 156 il decreto che disciplina le modalità di accesso agli incentivi per gli investimenti in capitali di rischio. Per le persone fisiche detrazione del 30% sull’Irpef. Per le società di capitali la deduzione del 30% si applica sull’Ires

PALERMO – È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 156 dello scorso 5 luglio il decreto attuativo del 7 maggio 2019 che disciplina le modalità di accesso agli incentivi fiscali per gli investimenti in startup e Pmi innovative, effettuati sia da persone fisiche che da società. Il provvedimento potenzia gli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio nelle startup innovative: infatti, si passa ad un’aliquota unica del 30%, che sostituisce le precedenti che variavano da un minimo del 19% ad un massimo del 27%.

In più, questi incentivi vengono estesi anche a tutte le Pmi innovative, ovvero quelle società di capitali con meno di 250 addetti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro, così come stabilito della definizione europea. Inoltre, le Pmi per essere considerate innovative devono aver sostenuto spese in ricerca e sviluppo per una quota pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra costo e valore della produzione o la forza lavoro deve essere costituita per almeno un terzo da titolari di laurea magistrale o per almeno un quinto da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori oppure, infine, devono essere titolari di una privativa industriale o di un software registrato.

Gli incentivi fiscali agli investimenti in startup e Pmi innovative consistono per le persone fisiche, in una detrazione dall’imposta sul reddito (Irpef) pari al 30% dell’ammontare investito, per un conferimento massimo di 1 milione di euro. Se, invece, si tratta di società di capitali la deduzione dall’ammontare imponibile a fini Ires è pari al 30% dell’investimento, con soglia fissata a 1,8 milioni di euro.

Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino copia del piano di investimento della start-up innovativa o Pmi innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività prevista, sui relativi prodotti e sull’andamento delle vendite e dei profitti. Se è passato un periodo compreso tra sette e dieci anni da quando la Pmi innovativa ha effettuato la prima vendita commerciale, al piano di investimento si deve allegare anche una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l’impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l’assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie.

Quando invece è passato un periodo superiore ai dieci anni, la Pmi innovativa deve allegare anche un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni.

Il diritto alle agevolazioni decade se entro tre anni dalla data di investimento si verifica la cessione anche parziale a titolo oneroso delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati. L’agevolazione decade anche quando il capitale si riduce o si verifica la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni.

Le agevolazioni si applicano agli investimenti effettuati a partire dal primo gennaio 2017, diretti verso startup e Pmi innovative, regolarmente iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese.

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