Applicazione Iva alle scuole guida, ipotesi decorrenza dal 2020 - QdS

Applicazione Iva alle scuole guida, ipotesi decorrenza dal 2020

Salvatore Forastieri

Applicazione Iva alle scuole guida, ipotesi decorrenza dal 2020

giovedì 26 Settembre 2019

Chiesto immediato intervento legislativo, forse già nella prossima manovra di bilancio. Il nuovo orientamento fiscale dell’Ue impone invece la retroattività dell’imposta del 22%

ROMA – Come già evidenziato dalla pagine di questo quotidiano lo scorso 10 settembre, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 79 del 2 settembre 2019, prendendo atto della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, ha modificato il suo precedente orientamento in materia di applicazione dell’Iva sulle prestazioni di insegnamento alla guida da parte delle Autoscuole (leggi qui).

In passato, infatti, la stessa Agenzia, con risoluzioni n. 83/E-III-7-65258 del 1998 e n. 134/E del 2005 , aveva considerato dette prestazioni esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 633 del 1972.

Con la citata risoluzione del 2 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che per le operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili, va emessa una nota di variazione in aumento ai sensi dell’articolo 26, comma 1 e va presentata una dichiarazione integrativa per la maggiore imposta dovuta relativamente a ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile (articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998).

Inoltre, essendosi modificato il regime Iva, resta esercitabile il diritto alla detrazione dell’imposta corrisposta sugli acquisti di beni e servizi relativi all’attività svolta, diritto esercitabile con la stessa dichiarazione integrativa, seppure alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria.

In pratica, secondo l’Amministrazione finanziaria, l’applicazione dell’Iva sulle prestazioni delle autoscuole ha effetto retroattivo, coinvolgendo addirittura tutte le annualità “ancora accertabili”, ossia non colpite da decadenza.

Una interpretazione, quest’ultima, che ha dato luogo a numerose proteste, per la verità abbastanza condivisibili.

Il problema che si pone, nel momento in cui si considera applicabile l’Iva anche per il passato, è quello del recupero dell’imposta (il 22%) a suo tempo legittimamente non addebitata al cliente. A prescindere, infatti, dalla complessità dell’operazione di recupero (con contemporanea detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti, detrazione che, in presenza di operazioni esenti, non è consentita), non è cosa facile chiedere ai clienti il pagamento di una somma che, nel momento in cui la prestazione è stata resa ed il corrispettivo pagato, non era stata assolutamente prevista né tantomeno era prevedibile.

Da qui le proteste, non solo degli utenti delle scuole guida, ma anche dei professionisti del settore (principalmente i dottori commercialisti ed esperti contabili) i quali si sono rivolti al viceministro dell’Economia, Antonio Misiano, chiedendo un immediato intervento legislativo.

Un intervento che, per la verità, potrebbe arrivare abbastanza presto.
L’irretroattività del nuovo orientamento fiscale, così come previsto dall’Unione europea, infatti, potrebbe essere prevista con la prossima legge di Bilancio, e quindi a partire dal 1^ gennaio 2020, oppure con una disposizione legislativa diversa che farebbe entrare in vigore l’applicazione dell’Iva dal momento della sua entrata in vigore.

C’è da dire, comunque, che disposizioni di tal genere non dovrebbero essere considerate contrarie all’orientamento dell’Unione europea.
Se è vero, infatti, che le Sentenze della Corte di Giustizia Europea sono immediatamente applicabili da parte di tutti gli Stati aderenti, è pur vero che, sempre secondo le medesime disposizioni dell’Unione europea e della stessa Corte Ue, va sempre tenuta in considerazione la necessità di rispettare due principi fondamentali, ossia quello della certezza del diritto e del legittimo affidamento, principi (recepiti in Italia nello Statuto dei Diritti del Contribuente) i quali, evidentemente, con un’applicazione retroattiva dell’Iva sulle prestazioni in oggetto, sarebbero certamente calpestati, con l’insorgenza di un grosso filone di contenzioso.

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