Decreto 10 aprile, basta parlare di divieti. Cosa si può fare per tornare a lavorare - QdS

Decreto 10 aprile, basta parlare di divieti. Cosa si può fare per tornare a lavorare

redazione

Decreto 10 aprile, basta parlare di divieti. Cosa si può fare per tornare a lavorare

mercoledì 15 Aprile 2020

Possibile l’attività motoria vicino casa, via libera anche alla libertà di pregare in chiesa. Ristoranti e bar? Possono riaprire con la consegna a domicilio

PALERMO – Da mesi ormai i cittadini sono bombardati da una selva di decreti e ordinanze – statali, regionali e comunali – che hanno ristretto la loro libertà personale per fermare la diffusione del Coronavirus. Misure che hanno fin qui permesso alla nostra sanità di reggere, chi più chi meno, l’impatto dell’epidemia. Ma non possiamo non rilevare che la comunicazione, tanto dei vertici istituzionali quanto dei media, si sia uniformata eccessivamente su un lessico fatto soprattutto di divieti e imposizioni, mentre all’interno delle regole dettate dal Governo ci sono anche tanti spazi di libertà che opportuno rivendicare e portare alla conoscenza dell’opinione pubblica, fatta di persone consapevoli e non da un “gregge” informe.

Tra le maglie dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, licenziato il 10 aprile e pubblicato il giorno successivo sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, si trovano nuovi “margini” di movimento per ciascun privato, oltre al più corposo elenco di attività consentite rispetto alle precedenti disposizioni governative (in fondo pubblichiamo integralmente i tre allegati acclusi al decreto). In mezzo ci sono anche esercizi commerciali come librerie e negozi per bambini, prima chiusi, che ora ampliano senza inutili ipocrisie le possibilità per i cittadini (tra cui famiglie numerose, magari stipate in pochi metri quadrati) di prendere una boccata d’aria.

RIUNIONI IN LUOGHI PRIVATI
1) Nel decreto non si menziona alcun specifico divieto in merito alle riunioni in luoghi privati o uffici, limitandosi l’art.1, comma 1 lettera d), a impedire soltanto “ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. È dunque possibile riunirsi all’interno di un’azienda, rispettando ovviamente la distanza minima di un metro tra i lavoratori.

ATTIVITÀ MOTORIA
2) La passeggiata nei pressi della propria abitazione, anche con bambini, è legittimata dall’art. 1, comma 1 lettera f, del decreto. La norma, in questo caso, dopo aver specificato che sono escluse attività ludiche o ricreative all’aperto, dispone testualmente che è “consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”.

LIBERA PREGHIERA IN LIBERO STATO
3) Nei giorni scorsi il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato sommerso di critiche per aver chiesto la celebrazione delle messe almeno a Pasqua. Una proposta troppo rischiosa per essere presa seriamente in considerazione. Ma se il rito liturgico era e resta vietato, è salva la possibilità per il fedele di recarsi in Chiesa individualmente, rispettando la distanza fisica. All’art. 1, comma 1 lettera i, si legge infatti che “l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”.

I RISTORANTI? POSSONO “RIAPRIRE”
4) Non c’è ancora all’orizzonte una data, nemmeno di massima, per la riapertura di bar e ristoranti. Attività produttive fondamentali per la nostra economia che rischiano di non alzare mai più la saracinesca a causa delle misure anti-Covid. Per questo, il leit motiv di ogni imprenditore del settore dovrebbe essere quello di “riorganizzarsi” per resistere. La possibilità c’è e trova conferma nell’ultimo Decreto di Conte che autorizza la ristorazione con consegna a domicilio. L’importante – si legge all’art1, comma 1 lettera aa) – è che vengano rispettate “le norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”. La stessa norme consente la prosecuzione delle attività per le mense e il catering continuativo su base contrattuale, “che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.

AUTOGRILL, SÌ AL TAKE AWAY IN AUTOSTRADA, OSPEDALI E AEROPORTI
5) A norma dell’art. 1, comma 1 lettera bb), sono aperti gli esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande situati lungo le autostrade, “che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali”; restano aperti anche “quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”. Restano chiusi gli stessi esercizi all’interno di “stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante”.

UN LIBRO PER RESISTERE
6) Tra le nuove attività inserite nell’allegato 1 (che elenca le attività di “Commercio al dettaglio” consentite) al Dpcm 10 aprile ha fatto molto discutere la riapertura di cartolerie, librerie e negozi di vestiti per bambini. Alcuni esercenti non sono ancora pronti, mentre altri si stanno già attrezzando per aprire rispettando gli standard minimi di sicurezza. Per le librerie una ipotesi è quella di aprire con un bancone all’ingresso, senza la possibilità per i clienti di toccare con mano i volumi.

LA NORMA “NASCOSTA”
7) È passata praticamente in sordina una delle novità più importanti introdotte dal Dpcm 10 aprile, che allarga moltissimo le possibilità di riapertura per gli esercizi commerciali. All’art.2, comma 3, si legge che restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove opera l’impresa, “anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3” (vedi in fondo alla pagina, ndr), nonché “delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali”. Non passi quindi inosservato che, in caso si eserciti un’attività strumentale a quelle autorizzate, basta inviare una comunicazione al prefetto per attivare l’esercizio immediatamente. Quest’ultimo poi, sentito il presidente della regione interessata, potrà sospendere le attività qualora non ritenga che ci siano le condizioni. Ma “fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa”. Di fatto, un silenzio assenso.

NULLA OSTA PER ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ
8) Spesso sentiamo dire che in giro ci sono troppe persone, ma la realtà è che molte attività a cui non pensiamo sono rimaste aperte e lo rimarranno, con persone che ogni giorno continuano a recarsi sul posto di lavoro per il benessere di tutti noi. Tra le attività consentite, particolarmente corposo è il settore di quelle che erogano servizi di pubblica utilità, “nonché – si legge all’art. 2 comma 4 del Dpcm – servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146”. Si tratta di una categoria vastissima che include, tra l’altro, protezione civile, raccolta e smaltimento dei rifiuti, trasporti pubblici urbani ed extraurbani, previdenza sociale.

Misure più restrittive dei governatori
per “specifiche aree del territorio”
Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, dopo il Decreto 10 aprile del premier Giuseppe Conte, ha emanato una nuova ordinanza, entrata in vigore da ieri e fino al 3 maggio, che di fatto proroga in Sicilia misure più restrittive per alcuni versi (per esempio in tema di attività motoria), adeguandosi per altri (autorizzata anche nell’Isola la riapertura delle cartolibrerie).

Il Governatore, con l’ordinanza n.16 dell’11 aprile scorso, ha confermato la chiusura dei negozi di generi alimentari la domenica e nei giorni festivi (come avvenuto per Pasqua e pasquetta), il divieto di attività motoria e di passeggiate con i figli anche nei pressi della propria abitazione e ribadisce l’obbligo soft della mascherina.

“Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all’aperto – si legge nell’ordinanza -, gli operatori sono tenuti all’uso di mascherina, all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante”.
Inoltre, nei luoghi dove “non è possibile mantenere la distanza di un metro tra persone, è fatto obbligo a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio”.

Il provvedimento sembra, però, scontrarsi con l’art. 8 del Dpcm 10 aprile, recante le “Disposizioni finali”. Al comma 3 la norma se da una parte afferma che “si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute”, dall’altra specifica che queste sono applicabili “relativamente a specifiche aree del territorio regionale”. Il successivo comma, a scanso di equivoci, tiene a precisare che tali disposizioni “si applicano alle Regioni a statuto specile”.
In ogni caso, nessun membro delle Forze dell’Ordine può muovere contestazioni ai cittadini in base alle ordinanze regionali.

LE ATTIVITA’ CONSENTITE
(ai sensi del dpcm 10 aprile 2020)

COMMERCIO AL DETTAGLIO (allegato 1)
Ipermercati;
Supermercati;
Discount di alimentari;
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;;
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
Farmacie;
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
Commercio al dettaglio di libri;
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.

SERVIZI ALLE PERSONE (allegato 2)
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
Attività delle lavanderie industriali;
Altre lavanderie, tintorie;
Servizi di pompe funebri e attività connesse

VARIE ATTIVITA’ (allegato 3)
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali;
Silvicoltura e utilizzo aree forestali;
Pesca e acquacoltura;
Estrazione di carbone;
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale;
Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale;
Industrie alimentari;
Industria delle bevande;
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali;
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);
Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro;
“Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio”;
Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24);
Stampa e riproduzione di supporti registrati;
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;
“Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12-20.51.01-20.51.02- 20.59.50- 20.59.60)”;
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici;
“Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)”;
Fabbricazione di vetro cavo;
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia;
“Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale”;
“Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili”;
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo;
Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche;
Fabbricazione di computer e unità periferiche;
“Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche”;
“Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità”;
Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici;
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio;
“Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)”;
“Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)”;
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche;
Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza;
Fabbricazione di casse funebri;
Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92);
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua;
Gestione delle reti fognarie;
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali;
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti;
Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10);
Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni;
Manutenzione e riparazione di autoveicoli;
Commercio di parti e accessori di autoveicoli
Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori;
Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi;
Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco;
Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici;
Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria;
Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali;
“Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori”;
Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico;
Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici;
“Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento”;
Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura;
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;
Trasporto marittimo e per vie d’acqua;
Trasporto aereo;
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;
Servizi postali e attività di corriere;
Alberghi e strutture simili;
Servizi di informazione e comunicazione;
Attività finanziarie e assicurative;
Attività legali e contabili;
Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale;
Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche;
Ricerca scientifica e sviluppo;
Attività professionali, scientifiche e tecniche;
Servizi veterinari;
“Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati l , 2 e 3 del presente decreto”;
Servizi di vigilanza privata;
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza;
Attività di pulizia e disinfestazione;
Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione;
Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto;
Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi;
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste;
“Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti”;
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
Istruzione;
Assistenza sanitaria;
Servizi di assistenza sociale residenziale;
Assistenza sociale non residenziale;
Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali;
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche;
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari;
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni;
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa;
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico;
Organizzazioni e organismi extraterritoriali.

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