Esenzione bollo auto storiche, la Regione ci pensa - QdS

Esenzione bollo auto storiche, la Regione ci pensa

Chiara Borzi

Esenzione bollo auto storiche, la Regione ci pensa

mercoledì 12 Giugno 2019

L’ultima interpretazione sulla tassa automobilistica data dalla Corte costituzionale riconosce piena autonomia alle Regioni. La sospensione del pagamento della tassa è nelle intenzioni dell’assessore Malco Falcone, ma non nell’immediato

PALERMO – La Regione Siciliana non intende sospendere la riscossione del bollo per le auto d’epoca, almeno per il momento. Colpa dell’attuale condizione economica che non permette d’ipotizzare l’eliminazione di un gettito che rappresenta comunque un’entrata economica per un territorio in forte difficoltà.

L’intenzione di provvedere ad una sospensione del pagamento del bollo per le auto d’epoca, tuttavia, non manca, ed è già all’attenzione dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone che dell’abolizione del bollo per tutte le auto fa un proprio cavallo di battaglia. “Si devono programmare le risorse – fanno sapere da Palermo – chiaramente siamo in una fase in cui non si sa ancora se il disavanzo della Regione Siciliana verrà ridistribuito da Roma su un periodo di dieci anni o meno, ma nel primo caso la sospensione del bollo per le auto d’epoca sarebbe molto più semplice”.

La Sicilia, dunque, interpreterà così “l’autonomia” che la sentenza 122/2019 della Corte di Cassazione ha posto in risalto sulla materia, non imponendo alcun obbligo alla riscossione di un balzello da molti ritenuto ingiusto e valido per i veicoli d’epoca solo in alcune specifiche circostanze.

In Sicilia esistono già delle opportunità di riduzione o esenzione per i mezzi storici (ultratrentennali) messe nero su bianco da Aci. I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico), se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di 25,82 per gli autoveicoli e 10,33 per le moto.

La tassa forfettaria è dovuta per l’intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento. Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

La legislazione ha continuato ad evolversi negli anni. In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.

Limitatamente alla periodicità gennaio/dicembre 2019, il certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione entro il 31 gennaio 2019, consente l’applicazione della riduzione dallo stesso periodo tributario dell’annotazione. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.

Con la sentenza 122/2019 la Corte Costituzionale ha richiamato il dlgs 68/2011 in tema di federalismo fiscale, il cui articolo 8 stabilisce uno status particolare del bollo auto; quest’ultimo non è di competenza né dello Stato né delle Regioni, ma è circoscritto ai “limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale”.

Dunque le Regioni possono, nel caso in cui il bollo auto sia previsto, solo prevederne il pagamento secondo i limiti imposti dallo Stato, ma le Regioni stesse non sono vincolate né obbligate a mantenere in vita il bollo auto e possono liberamente pensarne l’abolizione. Il tutto contestualmente legittimato dalla possibilità di mantenere un certo equilibrio finanziario del proprio bilancio.

Link utili
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=122

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