Esportatore abituale, esenzione Iva non ammessa per acquisto immobili - QdS

Esportatore abituale, esenzione Iva non ammessa per acquisto immobili

Salvatore Forastieri

Esportatore abituale, esenzione Iva non ammessa per acquisto immobili

mercoledì 17 Aprile 2019

ROMA – Come è noto, le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’Iva possono essere “imponibili”, “non imponibili” ed “esenti”.
Sono imponibili le operazioni normalmente tassabili con le previste aliquote dell’imposta e che soddisfano i 3 criteri per l’applicazione Iva (soggettivo, oggettivo e territoriale)
Sono “esenti” quelle che, seppure non assoggettabili all’Iva, soggiacciono a tutti gli adempimenti previsti dal D.P.R. 633/72, ma la loro presenza limita il diritto alla detrazione dell’imposta pagata sulle fatture passive. Sono “non imponibili”, invece, alcune cessioni di beni ed alcune prestazioni di servizi per le quali sono previsti gli stessi obblighi e le stesse formalità ai quali devono soggiacere le operazioni imponibili ma che, al contrario delle operazioni esenti, non limitano la detrazione dell’Iva sugli acquisti.

Questo sistema (non imponibilità delle operazioni attive, da un lato, e diritto alla detrazione, dall’altro) serve a consentire la completa detassazione (attraverso l’esenzione e la contemporanea detrazione dell’Iva “a monte”) dell’operazione in quel particolare stadio di commercializzazione, “sterilizzando” così l’imposta e consentendo che la cessione o la prestazione “giunga” all’estero “senza imposta”.

Sono operazioni non imponibili le “esportazioni” di cui all’art. 8 (comprese le cessioni intracomunitarie) e le operazioni “assimilate alle esportazioni”, quali le cessioni di navi ed aeromobili di cui all’art. 8 bis, nonché le prestazioni di servizio connesse con gli scambi internazionali di cui all’art. 9.
Sono pure considerate non imponibili le operazioni effettuate senza applicazione dell’imposta nei confronti dei cosìddetti “esportatori abituali”. Sono tali coloro i quali, avendo realizzato nell’anno precedente un volume d’affari costituito per almeno il 10% da operazioni “non imponibili” (avendo, cioè, acquisito lo “status” di esportatore abituale), in presenza delle condizioni richieste dalla legge, acquistano, senza addebito d’Iva, beni e servizi, tranne fabbricati ed aree edificabili. L’acquisto “senza Iva”, tuttavia, è consentito solo nel limite costituito dell’ammontare del proprio “plafond”, ossia fino a concorrenza delle operazioni “non imponibili” ed assimilate poste in essere nell’anno precedente.
Tale disposizione di legge è stata prevista al fine di evitare agli esportatori di trovarsi costantemente in uno stato “cronico” di credito Iva, difficilmente compensabile o rimborsabile.
Giova ricordare che “l’esportatore abituale è tenuto: a) a rilasciare al proprio fornitore della “dichiarazione d’intento”; b) a trasmettere telematicamente tale dichiarazione all’Agenzia delle entrate; c) a consegnare al proprio fornitore la ricevuta di presentazione della trasmissione telematica.
Il “fornitore dell’esportatore abituale”, fatturando senza Iva, oltre a dovere registrare la richiesta dell’esportatore abituale, è tenuto pure a riepilogare, nella dichiarazione annuale, le dichiarazioni d’intento ricevute. Lo stesso, inoltre, è responsabile della sanzione dal 100 al 200%, nonchè responsabile solidale dell’imposta non applicata, qualora emetta la fattura senza applicazione dell’Iva senza avere prima verificato la regolare trasmissione della lettera d’intento da parte del suo cliente esportatore abituale.

Come già detto, colui il quale ha acquisito lo status di esportatore abituale, può acquistare, senza addebito d’Iva, nel limite del suo plafond, beni e servizi, eccezion fatta per i fabbricati e per le aree edificabili.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate, con il “Principio di diritto n.14”, ha fornito un importante chiarimento in merito, affermando che non può avvalersi del beneficio del non pagamento dell’Iva l’esportatore abituale il quale, in esecuzione di un contratto di appalto, “acquista” un immobile.
L’utilizzo del plafond è ammesso, in via generale, per i beni ed i servizi funzionali al ciclo economico dell’impresa per cui potrà riguardare l’acquisto dei servizi relativi all’installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale, ma non i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi.

In questo caso, peraltro, torna applicabile la disposizione di cui al sesto comma dell’articolo 17 del D.P.R. 633/72 (lett. a-ter), ossia il “reverse charge”, disposizione la quale prevale sul regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali.

Salvatore Forastieri

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