Fatturazione elettronica, una guida utile per non rischiare sanzioni - QdS

Fatturazione elettronica, una guida utile per non rischiare sanzioni

Salvatore Forastieri

Fatturazione elettronica, una guida utile per non rischiare sanzioni

sabato 29 Febbraio 2020

L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti su modalità di emissione e trasmissione delle fatture
Un passo in avanti importante sul fronte della tracciabilità delle operazioni e del contrasto all’evasione fiscale

ROMA – Venuta meno l’esimente delle sanzioni prevista dall’articolo 10 del Dl. 119/2018, la fatturazione elettronica diventa un obbligo cogente per tutti i contribuenti tenuti ad emettere il documento previsto dall’articolo 21 del Dpr del 26 ottobre 1972, n.633.

Si ricorda che, con la legge di Bilancio per il 2018, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato introdotto l’obbligo (generalizzato) della fattura elettronica tra soggetti passivi d’imposta (B2B) e tra soggetti passivi e consumatori finali (B2C), a partire dal 1° Gennaio 2019.

Dal 1 luglio 2018 era stata resa obbligatoria per le cessioni di benzina o gasolio e per le operazioni che avvengono con soggetti sub appaltatori nel caso di appalti con la Pubblica amministrazione.

Per le operazioni nei confronti della Pubblica amministrazione, l’obbligo della fattura elettronica, invece, esisteva già dal 1 gennaio 2018 (Legge 244/2017) e, per le operazioni con i privati, era possibile solo su opzione (Dlgs. 127/2015).

Dal 1 gennaio del 2019 e senza alcuna copertura in materia di sanzioni, quindi, la fatturazione elettronica è divenuta, con alcune eccezioni di cui si dirà in seguito, un obbligo destinato a tutti i soggetti Iva.

Secondo le stime di natura politica, la fatturazione elettronica dovrebbe ridurre l’evasione fiscale visto che il cedente o prestatore non potrà emettere fattura con numero partita iva cessato (lo Sdi, Sistema di interscambio, rifiuterebbe il file prima della sua trasmissione) e non potrà modificare l’importo dell’operazione nella copia in suo possesso. Si ridurranno, certamente, i tempi dedicati all’attività amministrativa/contabile aziendale. Diminuiranno, infatti, i tempi di caricamento dei dati fattura sia ai fini Iva che imposte dirette visto che tutti i dati andranno direttamente a comporre i registri Iva senza alcun intervento umano. Anche i movimenti bancari potranno affluire direttamente dall’estratto conto alla prima nota contabile e quindi al libro giornale. Di contro, saranno necessari nuovi investimenti in moderne piattaforme informatiche ed un personale con maggiore attitudine agli ambienti digitali.

Vediamone le regole più importanti della fatturazione elettronica.
La fattura elettronica deve essere “emessa” e quindi anche “trasmessa” (ossia inviata allo Sdi) entro il termine di 12 giorni. Nel caso in cui il documento venga “scartato” dallo Sdi (cosa che può avvenire entro il termine di 5 giorni dall’invio), il contribuente ha la possibilità di eseguire un altro invio (corretto) entro i successivi 5 giorni.
Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica gli operatori che applicano il “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) oppure il regime forfettario (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). A questi, si aggiungono i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), esonerati per legge dall’emissione di fatture.
Sono pure provvisoriamente esonerate, fino al 31 dicembre 2020, le prestazioni sanitarie soggette a comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria, comprese le farmacie.

La fattura elettronica deve essere redatta necessariamente in formato Xlm, utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone, e deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).
Quest’ultimo è un sistema, gestito dall’Agenzia delle Entrate, che rappresenta il “postino” della fattura il quale, dopo avere verificato l’esistenza dei dati obbligatori ai fini fiscali, nonché l’indirizzo telematico al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura, la partita Iva del fornitore (cedente o prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice fiscale del cliente (cessionario o committente), fa avere telematicamente il documento al destinatario.

L’operatore Iva, qualora lo desideri, può fare trasmettere la fattura elettronica, per suo conto, da un soggetto terzo, solitamente un intermediario o un provider che offre servizi specifici proprio di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche.
Dopo avere recapitato il documento elettronico al destinatario, il Sistema di Interscambio fa avere al mittente una “ricevuta di recapito”, con la data e l’ora di consegna. Nel caso la consegna non dovesse risultare possibile, lo SdI mette a disposizione la fattura inserendola nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, informando il cessionario o committente. In caso di mancato superamento dei controlli posti in essere o di mancata consegna, lo stesso sistema fa avere al mittente, entro cinque giorni, una comunicazione di “scarto”.

Con Circolare n. 14 del 17/6/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di emissione della fattura elettronica, specialmente dopo il 1^ luglio 2019, data a partire dalla quale il termine di emissione è passato a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
Ha affermato, tra l’altro, che:
– Nel campo “Data” della Sezione “Dati Generali” va segnata la data di emissione della fattura elettronica.
– Va segnata anche la data di trasmissione allo Sdi solo se questa è diversa dalla prima.

Non si dimentichi che, ai sensi dell’articolo 21, la fattura si considera emessa solo quando viene consegnata o trasmessa al cliente.

Volendo fare qualche esempio:
Per una fattura “immediata”, con operazione verificatasi in data 28 settembre 2019, sarà questo il giorno da segnare nel campo Data, anche se la stessa fattura verrà trasmessa entro i 12 giorni successivi. In questo caso verrà segnata anche quest’ultima data.
Per una fattura “immediata”, con operazione verificatasi sempre in data 28 settembre 2019 ma emessa, poniamo il caso, il giorno 8 ottobre 2019, nel campo Data sarà segnato sempre il giorno dell’effettuazione dell’operazione. Il giorno 8 ottobre sarà indicato come data dell’invio allo Sdi.

In caso di fattura “differita”, la data di cui si dovrà tenere conto come data di effettuazione dell’operazione e di emissione del documento elettronico è quella dell’ultima operazione inclusa nella fattura.

Si ricorda che l’articolo 10 del Dl. 119/2018 (convertito con legge 136/2018 ) ha previsto la non applicabilità delle sanzioni per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 in caso di emissione tardiva della fattura elettronica ma, comunque, nei termini della liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Se la fattura confluiva nella liquidazione periodica del mese o trimestre successivo, le sanzioni (quelle previste dall’articolo 6 del D.Leg/vo 471/97) erano ridotte al 20 per cento.

Venuta meno tale moratoria, le sanzioni oggi applicabili sono le seguenti:
– Emissione (trasmissione) della fattura oltre 12 giorni, quando la violazione incide sulla liquidazione dell’imposta: Sanzione dal 90% al 180% dell’imposta, con un minimo di Euro 500.
– Emissione (trasmissione) della fattura oltre 12 giorni, quando la violazione non incide sulla liquidazione dell’imposta: Sanzione da 250 a 2.000 Euro
– Emissione (trasmissione) della fattura riguardante operazioni non imponibili, non soggette, esenti, o soggette al reverse charge, oltre 12 giorni, quando la violazione incide sulla determinazione del reddito: Sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati, con un minimo di 500 Euro.
– Emissione (trasmissione) della fattura riguardante operazioni non imponibili, non soggette, esenti, o soggette al reverse charge, oltre 12 giorni, quando la violazione non incide sulla determinazione del reddito: Sanzione da 250 a 2.000 Euro.

È chiaro, poi, che in base alla durata del “ritardo”, le sanzioni potranno subire le riduzioni secondo le disposizioni previste dall’articolo 13 del D.Leg/vo 472/97 (“ravvedimento operoso”).

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