Il ruolo dei medici nella ripresa delle attività lavorative - QdS

Il ruolo dei medici nella ripresa delle attività lavorative

Serena Giovanna Grasso

Il ruolo dei medici nella ripresa delle attività lavorative

martedì 05 Maggio 2020

Circolare ministero Salute chiede al professionista di collaborare con il datore di lavoro nell’adozione di misure di contenimento. Il contenimento del rischio deve essere contestualizzato sulla base dell’attività produttiva e della realtà aziendale

PALERMO – Siamo ufficialmente entrati nella fase due, quella di convivenza con il coronavirus. Molte attività hanno ripreso il regime lavorativo, mentre molte altre si apprestano alla ripartenza prevista nelle prossime settimane. A tal proposito, risulta davvero cruciale l’attività dei medici competenti in medicina del lavoro, a cui il ministero della Salute lo scorso 29 aprile ha rivolto una circolare.

In tal senso, viene chiesto al medico del lavoro di supportare il datore di lavoro nella valutazione del rischio derivante dal rientro dal lavoro in un periodo pandemico come questo e di collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione di misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori e alla loro conseguente attuazione. È fondamentale che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti tipologie di attività produttive ed alle singole realtà aziendali in cui si opera.

Gli interventi organizzativi che già nell’ordinarietà contribuiscono al mantenimento al lavoro dei soggetti “fragili”, in questo periodo a maggior ragione devono potenziare la loro portata in termini di efficacia. A tal proposito, è innegabile l’importanza rappresentata dal lavoro a distanza che in molti casi ha permesso di lasciare in attività numerosi lavoratori, contribuendo alla prosecuzione delle stesse attività produttive. Dunque, laddove è possibile, è utile continuare in questa direzione, individuando al contempo strumenti e contenuti formativi ed informativi per i lavoratori che contribuiscano ad evitare l’isolamento sociale, a garanzia di un complessivo benessere psico-fisico.

Il ruolo giocato dal medico del lavoro risulta importante anche nell’attività di formazione ed informazione dei lavoratori sul rischio di contagio e sulle precauzioni messe in atto dall’azienda, nonché tenendo aggiornato nel tempo il datore di lavoro (ad esempio, in riferimento a strumenti informativi e comunicativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di riferimento, anche al fine di evitare il rischio di fake news).

Tra i più importanti aspetti legati all’informazione, il lavoratore deve essere informato sull’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea superiore a 37,5° mettendone al corrente il medico di base, comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei quattordici giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria, e avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale successivamente all’ingresso in azienda durante l’espletamento della prestazione lavorativa. Inoltre, il lavoratore deve essere informato anche circa l’adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e durante il lavoro: ovvero, il mantenimento delle distanze di sicurezza, rispetto del divieto di assembramento, rispetto delle regole di igiene delle mani e utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate le visite mediche preventive, anche in fase preassuntiva, le visite mediche su richiesta del datore di lavoro e le visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a sessanta giorni continuativi. Laddove possibile, sarebbe opportuno effettuare le visite mediche in un’infermeria aziendale con adeguato ricambio d’aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un’adeguata igiene delle mani.

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