Lavoro agile, ecco i nuovi obblighi per i datori di lavoro - QdS

Lavoro agile, ecco i nuovi obblighi per i datori di lavoro

Maria Papotto

Lavoro agile, ecco i nuovi obblighi per i datori di lavoro

sabato 21 Marzo 2020

Protocollo condiviso di regolamentazione per tutelare i lavoratori dal rischio contagio. Le linee guida: dalla pulizia giornaliera alla flessibilità su orari di ingresso e di uscita

ROMA – Per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i datori di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, hanno l’obbligo di adeguare il Documento di Valutazione dei Rischi (Duvri) con disposizioni volte a tutelare le prestazioni dei lavoratori dai rischi di contrazione del Covid-19.

Lo scorso 14 marzo, è stato siglato un protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro condiviso con le parti sociali su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del ministro dell’economia, del ministro del lavoro e delle politiche sociali, del ministro dello sviluppo economico e del ministro della salute, in attuazione della misura contenuta all’art. 1, comma 1, numero 9), del Dpcm del 11 marzo 2020.

Esso contiene le linee guida per agevolare le imprese nel coniugare la prosecuzione delle attività produttiva con le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative finalizzate ad incrementare, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adeguate a contrastare l’epidemia di Covid-19.

L’azienda, al fine di evitare il più possibile i contatti nelle zone comuni, deve scaglionare gli orari di ingresso/uscita dei propri dipendenti e consegnare e/o affiggere all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi riguardanti le misure precauzionali di contenimento adatte a contrastare l’epidemia di Covid-19. Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, che qualora fosse superiore ai 37,5° dovrà essere posta in isolamento momentaneo e dotata di mascherina; l’azienda dovrà procede, immediatamente, ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute e di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Inoltre, l’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, oltre che rendere obbligatorio per le persone presenti in azienda che adottino tutte le precauzioni igieniche, mettendo a disposizione idonei mezzi detergenti per la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o gel disinfettante e le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’accesso agli spazi comuni, quali le mense aziendali, è contingentato con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno degli stessi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Per l’accesso di fornitori esterni occorre individuare procedure di ingresso, transito e uscita, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non sarà consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Le aziende potranno, secondo quanto previsto dai Ccnl applicato e di intesa con le rappresentanze sindacali aziendali, disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, rimodulare i livelli produttivi, assicurando un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Qualora il lavoro impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezioni, quali guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. La sorveglianza sanitaria tenere in considerazione il rispetto delle misure igieniche contenute nel decalogo del Ministero della Salute oltre che a proseguire con le visite preventive, le visite a richiesta, da rientro da malattia e la sorveglianza sanitaria periodica.

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