Possibile optare per la cedolare secca anche se l’inquilino è una Srl - QdS

Possibile optare per la cedolare secca anche se l’inquilino è una Srl

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Possibile optare per la cedolare secca anche se l’inquilino è una Srl

mercoledì 05 Giugno 2019

Sentenza 825/2019 della Cpt di Bari: l’art. 3 dlgs 23/11 non preclude questa possibilità. Il caso di un privato che aveva affittato ad una società un immobile a uso abitativo

ROMA – Negli ultimi mesi risultano notificati da parte dell’Agenzia delle Entrate numerosi atti di rettifica del trattamento impositivo delle locazioni abitative, sempre in casi in cui i locatori abbiano optato per il regime della cedolare secca e i conduttori risultino esercenti attività d’impresa, nonostante l’art. 3 del d.lgs 23/2011 nulla disponga circa il requisito soggettivo del conduttore.

In contrapposizione a questa pratica dell’Agenzia, sempre più giudici approvano invece l’adesione al regime della cedolare secca anche quando l’inquilino è una società.

La sentenza 825/2019 della Commissione tributaria provinciale di Bari ad esempio, accoglie questa opzione con riferimento al caso di un privato che aveva affittato ad una Srl “ad uso abitativo del suo legale rappresentante ovvero dei suoi collaboratori e dipendenti” ed aveva scelto in fase di stipula del contratto di aderire al regime agevolato, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge.

In questo caso il ricorrente impugnava l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate e relativo al mancato pagamento della tassa periodica di registro sulle locazioni, imposta non dovuta in quanto espressamente esclusa dal regime agevolato della cedolare. Nel merito, il ricorrente ribadiva infatti la legittimità dell’opzione agevolativa in quanto effettuata in aderenza al dettato legislativo, avendo la locazione finalità abitativa, in un immobile con destinazione catastale abitativa e non avendo la parte locatrice agito nell’esercizio di un’impresa.

A tale proposito, la legge effettivamente non detta alcuna preclusione sull’inquilino, il quale può certamente essere un imprenditore, ma si limita a vietare espressamente che il locatore agisca a titolo d’impresa ed esige che la locazione sia residenziale e l’immobile catastato come abitazione.
Malgrado l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate, la Ctp Bari ha ritenuto il ricorso fondato, affermando che se il locatore è una persona fisica che non esercita attività imprenditoriale ed in presenza degli altri requisiti previsti, è possibile optare per la cedolare secca per la tassazione dei canoni di locazione e non ha alcuna rilevanza il fatto che il conduttore sia una società.

La recente giurisprudenza, dunque, con le ultime sentenze in materia, stabilisce che i presupposti per la legittima applicazione della cedolare siano l’effettivo uso abitativo (presupposto oggettivo) e la natura non imprenditoriale delle azioni del locatore (presupposto soggettivo), mentre non assume rilievo la natura eventualmente societaria del conduttore.

COS’È LA CEDOLARE SECCA
La Cedolare secca si configura in un regime facoltativo in virtù del quale il proprietario di un immobile paga un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali agevolata. Per i contratti sotto cedolare secca non andranno inoltre pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto.
Normalmente non possono optare per questo regime agevolato i soggetti che procedono alla locazione di immobili nell’esercizio di attività imprenditoriale o a titolo professionale. L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze.

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