Proroghe e rinnovi contratti a termine con gli ammortizzatori sociali - QdS

Proroghe e rinnovi contratti a termine con gli ammortizzatori sociali

redazione

Proroghe e rinnovi contratti a termine con gli ammortizzatori sociali

martedì 09 Giugno 2020

In seguito all’emergenza Coronavirus arrivano delle deroghe sul decreto Dignità. Possibile derogare all’applicazione della causale e rispettare il termine dello “stop & go”

CATANIA – Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore ha previsto delle deroghe sul ‘Decreto Dignità’ che aveva reso meno appetibile il ricorso al contratto a termine ponendo una riduzione della durata massima del rapporto – da 36 mesi a 24 mesi – e l’utilizzo delle causali per i rapporti di lavoro superiori a 12 mesi. Detto ciò, con l’art. 19 bis, DL 18/2020 convertito in legge 27/2020 si è data la possibilità ai datori di lavoro, i quali accedono agli ammortizzatori sociali e limitatamente a tale periodo, di derogare all’applicazione della causale e di rispettare il termine dello “stop & go”, accordando così di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione”.

A seguire l’ultimo Decreto Legge n. 34 del 19 maggio all’art. 93 richiama nuovamente la norma in materia di proroghe e rinnovi ampliandola fino al 30 di agosto 2020 per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle ‘causali’ vale a dire le condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. A primo impatto, sembrerebbe che gli interventi così posti mirano a dare flessibilità alle imprese nella ripartenza post emergenza epidemiologica ma di fatto all’atto pratico la norma si mostra confusionaria e di difficile attuazione.

La possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a termine fino al prossimo 30 agosto e di non indicare la causale è riservata solo ai contratti che erano in corso di esecuzione alla data del 23 febbraio 2020 dimenticando o comunque escludendo i contratti scaduti prima del 23 febbraio 2020 e i contratti stipulati per la prima volta in seguito a tale data. Per i contratti scaduti e oggetto di rinnovo viene data la possibilità di non rispettare il periodo dello “stop & go”, vale a dire, entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi tra il contratto scaduto e il successivo rinnovo.

Richiamate tali deroghe su descritte, il legislatore lascia invariati tutti i limiti e gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2015, quali:
a) i 24 mesi di durata massima complessiva ovvero quelli previsti dalla contrattazione collettiva;
b) le proroghe di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti;
c) la percentuale massima di utilizzo dei rapporti a termine prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento dell’azienda. Che nel caso in cui la contrattazione non abbia disciplinato la percentuale, il limite legale è il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione;
d) la contribuzione addizionale dell’1,4% e quella progressiva dello 0,5% per ogni rinnovo;
e) il divieto di attivare contratti a termine, anche in somministrazione, da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza aggiornata ai nuovi protocolli di sicurezza sulla valutazione del rischio contagio da Covid-19.

Gli interventi così posti fanno emergere che si tratti dell’ennesimo tentativo da parte del legislatore di voler agevolare i datori di lavoro senza tener conto dell’effettive esigenze, dato che in una fase di riavvio delle attività economiche sarebbe stato auspicabile e coerente derogare anche ad altri limiti e obblighi, su richiamati, previsti dal D.lgs. n. 81/2015, confermando la mancata appetibilità dei contratti a termine posti in modo rigido dal Decreto Dignità, in quanto prevede solo alcune deroghe, quali la non applicabilità delle causali.

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