Riduzione pari al 30 per cento della Tari per le famiglie bisognose di Catenanuova - QdS

Riduzione pari al 30 per cento della Tari per le famiglie bisognose di Catenanuova

Nicola Digiugno

Riduzione pari al 30 per cento della Tari per le famiglie bisognose di Catenanuova

martedì 06 Agosto 2019

Interessati i nuclei con soggetti diversamente abili e con un Isee inferiore agli 8 mila euro. Applicazione del Regolamento approvato con apposita delibera del Consiglio comunale

CATENANUOVA (EN) – Il Comune ha annunciato, attraverso il sito web istituzionale, che “ai sensi articolo 23, comma 5, del Regolamento Tari approvato con delibera del Consiglio numero 12 del 29/03/2019, è prevista la riduzione della Tassa sui rifiuti (Tari) del 30% dovuta da nuclei familiari composti con soggetti in possesso della certificazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della Legge 104/92 e indicatore Isee non superiore all’importo di 8.000 euro”.

Nell’approvazione dello documento in questione si è tenuto conto anche del Tuel approvato con il Dlgs numero 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Ordinamento degli enti locali in Sicilia, nonché dello Statuto comunale.

Sono complessivamente 39 gli articoli del Regolamento. Sei i titoli: Disposizioni generali, Riduzioni e agevolazioni, Dichiarazione e versamento, Accertamento, Disposizioni finali. Presupposto della Tari “è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Il tributo “è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall’articolo 11” del Regolamento, “a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.

Al quinto comma dell’articolo 23, “Altre agevolazioni”, si legge che la riduzione del 30 per cento è prevista “dietro presentazione di richiesta del contribuente, da effettuare ogni anno entro il termine di deliberazione delle tariffe”.

All’articolo 24 si legge che: “Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate”. In ogni caso “l’ammontare del tributo non può essere inferiore al 60 per cento con esclusione della riduzione prevista dal precedente articolo 21, comma 4”.

L’articolo 25 prevede infine che “il costo delle riduzioni, esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli è inserito nel piano finanziario in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’articolo 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147”.

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