Super Ecobonus, guida agli interventi ammessi al beneficio - QdS

Super Ecobonus, guida agli interventi ammessi al beneficio

Antonino Lo Re

Super Ecobonus, guida agli interventi ammessi al beneficio

giovedì 28 Maggio 2020

Detrazione in 5 anni pari al 110% delle spese sostenute per lavori tra 1/07/2020 e 31/12/2021. L’agevolazione può essere trasformata in uno sconto in fattura o ceduta come credito

ROMA – Ristrutturazioni edilizie, lavori antisismici e di efficienza energetica diventano sempre più convenienti grazie all’Ecobonus: misura che rientra nel Decreto Rilancio, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, varato dal governo Conte. Si tratta di super bonus che permetterà di usufruire sia dello sconto in fattura, sia della cessione del credito, anche ad una banca. Parliamo di una detrazione fiscale spalmata in cinque anni pari al 110% delle spese sostenute per lavori effettuati tra il 1° luglio prossimo e il 31 dicembre 2021.
Nel dettaglio, come prevede l’art.121 del Decreto, la cessione del credito consiste nella possibilità al cliente che ha sostenuto le spese, di attualizzare immediatamente il valore dell’incentivo di cui avrebbe diritto, cedendolo a un soggetto terzo. In questo caso il decreto consente che tale soggetto terzo sia una banca o una società finanziaria e dunque questo diritto può essere monetizzato.

Lo sconto in fattura è una “cessione del credito” che viene concessa dal fornitore al momento stesso dalla fornitura. La detrazione fiscale collegata all’intervento e destinata a chi sostiene la spesa, viene ceduta al fornitore il quale, in cambio, decurta la sua fattura applicando uno sconto ‘fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto’.

Gli interventi riguardano anche quelli di riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per quel che concerne i lavori di riqualificazione energetica essi devono consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica asseverato da un tecnico abilitato).

Ecco i lavori hanno diritto al superbonus per la riqualificazione energetica: coibentazione termica dell’edificio, con tetto massimo di spesa detraibile pari a 60 mila euro per unità immobiliare (significa che in una casa indipendente il tetto 60 mila euro, in un condominio 60mila euro per ogni singola unità immobiliare) e interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: 30mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio).

Infine, sono previsti gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: 30mila euro).

L’ecobonus in vigore attualmente, con aliquote che vanno da 50 al 75%, prevede una serie di altri lavori che non rientrano nelle categorie sopra riportate: ad esempio la sostituzione degli infissi. Queste opere se compiute assieme ai lavori appartenenti alle tre categorie sopra ricordate rientrano nella nuova agevolazione.

Da sottolineare che il superbonus non è previsto per qualsiasi intervento a casa. Per esempio, rifare l’impianto idrico, oppure ristrutturare un bagno o abbattere una parete nell’abitazione non rientra nel beneficio del superbonus. Per questo genere di interventi esiste già il bonus ristrutturazione che prevede detrazioni al 50% in 10 anni.

Ma non tutte le abitazioni rientrano in questo bonus. Restano escluse le unità unifamiliari che non siano abitazione principale, mentre agevolate le seconde case in condominio. Le agevolazioni sono previste per gli studi professionali, gli uffici e altri esercizi che si trovano in condominio. Esclusi invece se si trovano in strutture indipendenti.

Twitter: @AntoninoLoRe

Tag:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017