Solidarietà tra sostituto d’imposta e sostituito: cosa dice la Cassazione - QdS

Solidarietà tra sostituto d’imposta e sostituito: cosa dice la Cassazione

Salvatore Forastieri

Solidarietà tra sostituto d’imposta e sostituito: cosa dice la Cassazione

giovedì 18 Aprile 2019

ROMA – La Cassazione trova la soluzione ragionevole che è poi quella proposta dal Garante del Contribuente e dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. La solidarietà può ipotizzarsi solo quando il sostituto corrisponda al sostituito l’intero corrispettivo, senza operare alcuna ritenuta.

Ne abbiamo parlato qualche tempo fa dalle pagine di questo Quotidiano. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di una giurisprudenza della Cassazione molto fiscale, ha ritenuto fin’ora di dovere considerare responsabile solidale il contribuente “sostituito” tutte le volte in cui, nonostante il “sostituto d’imposta” abbia regolarmente effettuato le ritenute d’acconto, quest’ultimo non le abbia poi regolarmente versate all’Erario.
Ciò a causa di una interpretazione estremamente rigorosa dell’articolo 35 del D.P.R. n. 602/73, disposizione secondo la quale, quando il sostituto d’imposta viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato ne le ritenute a titolo di imposta ne i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.
Quella ora citata è evidentemente una norma volta ad evitare che, attraverso la connivenza tra sostituto e sostituito, venga elusa la disposizione di cui all’articolo 64, comma 1, del D.P.R. 600/1973, che obbliga al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili, sia a titolo d’imposta (quando viene trattenuta l’intera imposta), sia a titolo d’acconto (quando il sostituto trattiene solo un acconto dell’imposta dovuta dal sostituito, lasciando a quest’ultimo l’obbligo di dichiarare il reddito versando poi il saldo).
Va notato, peraltro, che la citata disposizione prevista dall’articolo 35 del D.P.R. 602/73, non si riferisce a tutte le ritenute operate dai sostituto d’imposta (come nel classico caso di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi), ma solo dalle ritenute “a titolo d’imposta”.
Al riguardo c’è da dire che era stata proprio la stessa Agenzia delle Entrate, oltre a molta giurisprudenza di merito, a pronunciarsi in maniera coerente con la ragionevolezza e la Costituzione.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con Risoluzione n. 68/E del 19/3/2009, con riguardo alla possibilità di richiedere al “sostituito” l’imposta trattenuta e non versata dal “sostituto”, aveva affermato che il contribuente è comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto delle ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura. è utilizzabile, allo scopo, anche una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dalla quale risulti pure che la documentazione si riferisce ad una determinata fattura e che a fronte della stessa non vo sono stati altri pagamenti da parte del sostituito al di la dell’imposto netto.

In pratica, il pensiero dell’Agenzia, nel 2009, era quello secondo il quale non è la certificazione del sostituto d’imposta che costituisce il diritto del contribuente a sottrarre dall’imposta dovuta quella già anticipata al suo datore di lavoro, per cui, in mancanza della prevista regolare certificazione (il Cud) rilasciato al lavoratore, questi può dimostrare con altra documentazione, compresa la “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, di avere effettivamente subito le ritenute per le quali un “controllo incrociato” con il modello 770 ha dato esito negativo.
Diversamente opinando, d’altronde, si rischierebbe di far pagare due volte allo stesso contribuente le stesse imposte (le ritenute d’acconto), solo perché il sostituto non ha provveduto a farlo e, magari, non si trova più nelle condizioni di potere eseguire, anche in ritardo, il versamento.

La questione è stata più volte sottoposta al Garante del Contribuente per la Sicilia il quale, anche dopo avere affrontato il problema in sede di riunione di “Tavolo della Compliance”, ha interessato del problema la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, trovando, per la verità, molta disponibilità. Il Direttore Regionale Stellacci, infatti, aveva già preso atto della controversa vicenda e, anche previo interessamento dell’Avvocatura dello Stato, aveva proposto la soluzione così come qualche giorno fà adottata dalla Cassazione a Sezioni Unite.
Con Sentenza n.10378 depositata il 12 aprile 2019, infatti, i Supremi Giudici hanno affermato il principio secondo il quale: “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’articolo 35 d.p.r. n.602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”.

Fortunatamente l’intervento congiunto del Garante del Contribuente e della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate ha prodotto un risultato molto positivo per i contribuenti. Occorre ora attendere che l’Agenzia dia disposizione agli Uffici di recedere dal contenzioso in tutte le controversie, aventi per oggetto la questione di cui si è detto ed ora definitivamente risolta dalla Cassazione, che sono purtroppo ancora pendenti presso le Commissioni Tributarie.
Salvatore Forastieri

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017