Split payment, scissione pagamenti Iva per altri tre anni - QdS

Split payment, scissione pagamenti Iva per altri tre anni

Salvatore Forastieri

Split payment, scissione pagamenti Iva per altri tre anni

mercoledì 01 Luglio 2020

L’Ue ha autorizzato lo slittamento della scadenza del 30 giugno 2020 al 30 giugno 2023. L’imposta non viene incassata dal fornitore ma versata direttamente all’ente pubblico

ROMA – Per almeno altri tre anni lo split payment continuerà ad essere un sistema obbligatoriamente applicabile per le operazioni poste in essere nei confronti della Pubblica amministrazione. L’Unione europea, infatti, seppure ancora non in modo formale, ha autorizzato lo slittamento della scadenza del 30 giugno 2020, al 30 giugno 2023.

Ricordiamo che lo split payment, ossia il sistema della “Scissione dei pagamenti”, è in vigore in Italia sin dal 1° gennaio 2015 ed è stato previsto dall’articolo 17 ter del Dpr 633/72, norma introdotta con la legge 198/2014. Rappresenta, comunque, una deroga al sistema ordinario di applicazione dell’Iva con lo scopo di contrastare l’evasione nel settore dei tributi “armonizzati”. Ecco il motivo dell’esigenza dell’Autorizzazione Europea. Il Consiglio Ue, infatti, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della Direttiva 2006/112/CE, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Il sistema impositivo di cui parliamo, riguardante l’Iva, si applica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici, comprese le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali. I soggetti “pubblici” nei confronti dei quali si applica lo split payment risultano, comunque, da un apposito elenco pubblicato annualmente dal Mef.

Per dare attuazione alle cennate disposizioni legislative è stato emanato il Decreto Mef del 23 gennaio 2015.
Con il regime dello split payment, il prestatore o cedente emette fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” e con le consuete modalità ordinarie.
L’Iva, però, non viene incassata dal fornitore, ma viene versata direttamente dall’ente pubblico.
In sede di registrazione della fattura, dunque, l’Iva verrà annotata nel registro Iva vendite ma non ricadrà nella liquidazione periodica.
L’esigibilità dell’imposta resta ancorata al momento in cui il corrispettivo della fattura viene pagato al fornitore. L’Ente pubblico, tuttavia, ha la possibilità di optare per l’esigibilità anticipata, al momento in cui ricevono la fattura.

Il versamento dell’Iva deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo alla data in cui scatta l’esigibilità della stessa.
Più in particolare, l’Ente pubblico ha la possibilità di versare l’imposta:
a) entro il giorno 16 di ogni mese in relazione all’ammontare dell’Iva divenuta esigibile nel mese precedente;
b) in ciascun giorno del mese in relazione alle fatture la cui imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
c) per singola fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

L’Iva da split payment non è compensabile e si versa utilizzando appositi codici tributo (risoluzione n. 15/E/2015) e con una delle seguenti modalità: le Pubbliche amministrazioni titolari di conto corrente presso Banca d’Italia versano l’Iva con il modello F24 Enti Pubblici; le Pubbliche amministrazioni titolari di conto corrente presso banche convenzionate o Poste Italiane versano l’Iva, ai sensi dell’art.17 del DLgs 241/1997 (versamento unitario).

Al contrario dello split payment, non è stata autorizzata dalla Ue, invece, la proroga del “reverse charge” (inversione contabile), limitatamente alle prestazioni di servizi in appalto e subappalto con prevalente utilizzo di manodopera, introdotto dal Dl. n. 124 del 26 ottobre 2019 all’articolo 17 comma sesto del Decreto Iva.

Tale misura, secondo la Commissione europea, avrebbe un campo di applicazione troppo ampio, comporterebbe una maggiore disarmonizzazione tra il sistema Iva italiano e il sistema dell’Iva previsto dalla direttiva Iva, ed inoltre costituirebbe una ulteriore complicazione per le imprese in quanto ne aggraverebbe l’onere amministrativo, senza una effettiva efficacia al fine di arginare i fenomeni di frode nel caso di somministrazione di personale atipica.

La Commissione ha evidenziato, comunque, che l’Italia già fruisce di due significative misure di deroga alla direttiva 2006/112/CE, vale a dire l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica (sino al 31 dicembre 2021) e il meccanismo dello split payment.

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