Trasporti, ritardi e cancellazioni, che fare? - QdS

Trasporti, ritardi e cancellazioni, che fare?

Pietro Vultaggio

Trasporti, ritardi e cancellazioni, che fare?

sabato 14 Marzo 2020

Giancarlo Pocorobba, presidente Konsumer Sicilia, spiega quali sono i diritti dei passeggeri. Anche il Codacons sui pacchetti turistici: “Rimborso integrale di quanto anticipato”

PALERMO – Ritardi o cancellazioni dei mezzi di trasporto, questo è quello che sta succedendo in una nazione colpita dal Coronavirus. Sul tema interviene Konsumer, da anni al fianco dei cittadini consumatori, al fine di tracciare alcune linee guida per far valere i propri diritti in un periodo così complicato.

“La recente diffusione del virus Covid -19 nel nostro Paese sta moltiplicando fenomeni di disinformazione, con evidenti risvolti negativi, purtroppo, in ogni settore della nostra economia – afferma Giancarlo Pocorobba, Presidente di Konsumer Sicilia ed esperto in materia giuridica. Assistiamo, sempre più frequentemente, al proliferare di proclami e decaloghi sui diritti, capaci molto spesso di influenzare negativamente le nostre stesse abitudini. Invitiamo, in particolare, tutti i cittadini a diffidare dalle iperbole promesse di quanti, in spregio a qualunque normativa, pubblicizzano diritti che non possono, in ogni caso, essere reclamati, perché il Covid – 19 non può derogare né al codice civile né, tantomeno, al codice del consumo”.

Qualunque biglietto (aereo, treno, nave) rappresenta un vero e proprio contratto, quindi è necessario che ci sia un adempimento o un contro adempimento. “In materia di trasporti aerei, in particolare, ove la mancata partenza dipende da una situazione precauzionale adottata dal viaggiatore, non si ha diritto ad alcun rimborso – continua Giancarlo Pocorobba – a meno che non via sia un intervento istituzionale che, anche per alcune zone specifiche, lo vieti espressamente”. Chiaramente in caso, invece, di decisione della compagnia aerea o di misure governative, il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata o l’imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile. Quindi, come detto da Pocorobba, a fronte di rinuncia da parte del passeggero, non è previsto un rimborso automatico.

Se la compagnia aerea non accoglie la richiesta del consumatore, che deve essere motivata ovviamente dall’emergenza sanitaria, servirà procedere per le vie legali. “Questo vale, ovviamente, anche per le eventuali rinunce ad un ipotetico viaggio in treno – conclude il presidente di Konsumer Sicilia – fermo restando, in caso di ritardo di quest’ultimo, al diritto ad un indennizzo nella misura del 25% per i ritardi di un’ora e del 50% per quelli di almeno due ore. In queste ultime ipotesi, la compagnia ferroviaria ha l’obbligo di indennizzare il consumatore entro trenta giorni dalla relativa richiesta”.

Sui pacchetti turistici, invece, si è espresso il Codacons (coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori) che prevede l’applicazione del Codice del Turismo: “Nel caso in cui il pacchetto turistico non è stato cancellato dall’organizzatore, il consumatore ha il diritto di disdire le vacanze, senza per questo pagare penali o rimetterci soldi. Insomma, in caso di circostanze straordinarie come guerre, attacchi terroristici, epidemie, disastri naturali, il consumatore ha diritto al rimborso integrale di quanto ha anticipato, purché tali circostanze si siano verificate nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze; se il pacchetto è cancellato dall’organizzatore? Nessuna differenza rispetto al recesso del cliente.

Resta uguale il diritto al rimborso integrale entro 14 giorni dal recesso (art. 41 comma 6). Al viaggiatore, poi, non è riconosciuto il risarcimento dei danni, un indennizzo supplementare al rimborso, dato che l’annullamento non dipende da colpe del tour operator ma è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie”.

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