Rinnovabili, obbligo di integrazione negli edifici nuovi o da ristrutturare - QdS

Rinnovabili, obbligo di integrazione negli edifici nuovi o da ristrutturare

Bartolomeo Buscema

Rinnovabili, obbligo di integrazione negli edifici nuovi o da ristrutturare

venerdì 22 Giugno 2012

Come previsto dall’articolo 11 e allegato 3 del Dlgs n.28/2011 in attuazione della direttiva 2009/20 CE concernente l’uso di energia. Essi dovranno prevedere un impianto solare termico e fotovoltaico per coprire parte dei consumi

ROMA – È entrato in vigore il 31 maggio 2012, l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in “edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”.
È un obbligo che è sancito dall’articolo 11 e dall’allegato 3 del Dlgs n. 28/2011 emanato in attuazione della direttiva 2009/28 CE concernente la promozione dell’uso dell’energia rinnovabile.
In pratica tutti gli edifici nuovi e gli edifici esistenti con superficie utile maggiore di 1.000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale o soggetti a demolizione e ricostruzione devono prevedere un impianto solare termico e fotovoltaico per coprire una percentuale dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento.
Per quanto concerne gli impianti di produzione di energia termica, il decreto impone che tali impianti siano progettati per garantire che almeno il 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria sia coperto con impianti termici che sfruttano le fonti rinnovabili.
La somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici privati deve essere assicurata da impianti che utilizzano le fonti rinnovabili nella misura del 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; del 35% quando la richiesta è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; del 50% quando la richiesta è rilasciata dal 1° gennaio 2017. Per gli edifici pubblici gli obblighi di integrazione sono incrementati del 10%.
Un punto importante da chiarire è che gli obblighi previsti dalla normativa non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
In parole povere, ad esempio, non è ammissibile che con l’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico si possa alimentare la resistenza elettrica di uno scaldacqua.
L’acqua calda sanitaria deve necessariamente essere scaldata da un impianto solare termico.
Per quel che riguarda l’elettricità, invece, è obbligatorio installare un impianto, sia solare fotovoltaico sia eolico, che abbia una potenza di picco calcolata in base alla superficie dell’edificio moltiplicata per un coefficiente variabile nel tempo.
Se la richiesta del titolo edilizio è presentata entro il 31 dicembre 2013, è fatto obbligo di installare una potenza di 1 kWp per ogni ottanta metri quadrati.
Se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, è fatto obbligo di installare una potenza di 1 kWp per ogni sessantacinque metri quadrati.
Infine, se la richiesta del titolo edilizio è presentata dopo il 2017, è obbligatorio installare 1 kWp ogni 50metri quadrati.
Se per particolari condizioni dell’edificio non si riesce, in tutto o in parte, a ottemperare agli obblighi di integrazione, il progettista è tenuto a evidenziare nella relazione tecnica gli elementi ostativi alle diverse opzioni tecnologiche disponibili.

Bartolomeo Buscema
Twitter:@bartbuscema

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