Vacanze in formula “roulette” e incertezza della destinazione - QdS

Vacanze in formula “roulette” e incertezza della destinazione

Katya Gulinello

Vacanze in formula “roulette” e incertezza della destinazione

giovedì 28 Giugno 2012

A fronte di un risparmio si conoscerà l’albergo del soggiorno solo arrivati sul posto

CATANIA – A volte il pacchetto turistico viene ad essere alienato con la c.d. formula roulette.
In cosa consiste tale formula? E, soprattutto, quali sono i diritti spettanti in favore del consumatore e le responsabilità inerenti all’attività dell’operatore turistico?
Con il termine formula roulette si intende, tradizionalmente, un particolare tipo di offerta, applicata ad un normale contratto di vendita di pacchetto turistico, che finisce per determinarne natura e contenuti oltre che delimitarne portata ed effetti.
Trattasi, in particolare, di un’offerta nella quale, pur rimanendo invariata la forma contrattuale, vengono ad essere modificate le obbligazioni nascenti in capo al tour operator, diverse a seconda della tipologia dell’offerta praticata.
La formula roulette è nata per consentire minori costi a fronte della gestione elastica degli hotel di assegnazione. Con queste formule, al cliente vengono garantite, la categoria hotel come espressa in offerta, tipo di trattamento specificato dai tour operator.
Esempio: una Formula Roulette in pensione completa in hotel 4 stelle a Hurgada, significa che l’operatore garantisce al cliente la sistemazione minima in 4 stelle (o superiore) e che verrà fornito il trattamento di pensione completa. Generalmente le Formule roulette costano meno, il lato negativo è che l’hotel di assegnazione può essere conosciuto dal cliente addirittura in alcuni casi, a seconda del Tour Operator, sola quando si arriva a destinazione.
Si tratta di formule a basso costo basate sul principio che la sistemazione alberghiera viene gestita dal Tour Operator organizzatore che s’impegna a garantire categoria hotel e tipo di trattamento specificato.
Le formule Roulette risultano più a buon mercato perché implicano un risparmio di tempo e, di denaro per l’organizzatore. L’operatore – nel comunicare il nome della struttura – si rende garante al momento della conferma, della destinazione, della categoria, delle camere e dei servizi basilari delle strutture stesse.
Trattasi di pacchetti turistici che non conoscono formalità predefinite nella predisposizione delle clausole contrattuali ed il cui nome richiama un rischio, posto a svantaggio del consumatore, il quale, a fronte di un risparmio di prezzo, subisce l’incertezza sull’albergo di destinazione, in quanto la modalità di organizzazione e vendita del pacchetto turistico permettere di conoscere solo sommariamente e genericamente le qualità dell’albergo e le caratteristiche della località di destinazione.
La formula roulette può articolarsi in diverse modalità.
In primo luogo, la stessa può strutturarsi attraverso la mera garanzia della individuazione della località di soggiorno e della categoria alberghiera ove viene offerto il servizio di alloggio, ad esempio, soggiorno di una settimana alle Maldive in Hotel 4 stelle (ed. formula roulette classica).
Ben può, peraltro, il tour operator individuare anche le stesse strutture ricettive, ad esempio indicando il nominativo di 3/4 Hotel di una determinata località turistica (c.d formula roulette con preventiva identificazione delle strutture ricettive).
 


Diritti e doveri di chi si avvale di questa formula contrattuale
 
I diritti ed i doveri derivanti dall’utilizzo di tale modalità contrattuale, variano a seconda del tipo di formula prescelta.
Le conseguenze riconducibili ai singoli casi sono differenti: nella prima ipotesi, il compito del tour operator sarà, infatti, quello di fornire al consumatore un alloggio di categoria pari o superiore a quella contrattata nella località dallo stesso viaggiatore prescelta, con conseguente onere della prova in capo al turista circa la non adeguatezza della struttura offerta.
Nel secondo caso il tour operator sarà tenuto a rispettare l’impegno preso alloggiando il turista in una delle strutture indicate, con conseguente inadempimento qualora l’alloggio sia differente, a nulla rilevando anche la eventuale maggiore categoria dell’albergo rispetto a quello pattuito, con conseguente inversione dell’onere della prova in capo allo stesso organizzatore del viaggio che potrà liberarsi dalla responsabilità per inadempimento soltanto laddove riesca a fornire prova del fatto che quanto imputatogli è stato frutto di impossibilità della prestazione derivante da causa allo stesso non imputabile.

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