Responsabilità per danni causati da beni custoditi in condominio - QdS

Responsabilità per danni causati da beni custoditi in condominio

Iole Gagliano

Responsabilità per danni causati da beni custoditi in condominio

martedì 03 Luglio 2012

Cassazione: esclusione solo se l’infortunio è imputabile al caso fortuito

Il Condominio è custode dei beni e degli impianti comuni e, per tale ragione, è responsabile dei danni che da essi derivino. è quanto stabilisce l’art. 2051 c.c. che recita:“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La responsabilità, quindi, sarà esclusa solo se il danno è imputabile al caso fortuito, inteso come fatto esterno, imprevedibile ed incontrollabile, idoneo ad interrompere il rapporto di causalità tra la cosa in custodia e il danno venutosi a creare. Ma non basta che si verifichi il danno, occorre che il danneggiato dimostri l’esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il fatto dannoso, nonché il rapporto di custodia. è quanto ha ribadito una recente sentenza della Cassazione (5977/12) che con riferimento alla domanda risarcitoria proposta da una donna che riportava lesioni cadendo su una grata condominiale non perfettamente livellata al terreno, ha escluso la responsabilità del condominio, in quanto non è sufficiente dimostrare di “essere caduti e farsi male” ma occorre che “il danneggiato dimostri che l’evento si sia prodotto proprio come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa custodita. Una volta fornita tale prova, e solo allora, al convenuto danneggiante è richiesto di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dovendo quindi dimostrare l’esistenza di un fattore imprevedibile, esterno alla sua sfera soggettiva e idoneo ad interrompere il nesso causale”.
 
Si ha dunque una “inversione dell’onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo nell’attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione delle Corti territoriali che avevano ritenuto insussistente la prova della sussistenza del nesso causale tra la grata e la caduta, essendo la prima perfettamente visibile ed esistendo altri ostacoli su quel terreno.

Avv. Iole Gagliano
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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