Disposizioni vigenti per favorire chi attraversa gli spazi doganali - QdS

Disposizioni vigenti per favorire chi attraversa gli spazi doganali

Margherita Montalto

Disposizioni vigenti per favorire chi attraversa gli spazi doganali

venerdì 20 Luglio 2012

Nella Carta del viaggiatore la politica a garanzia della sicurezza e della compatibilità ambientale. Dagli effetti di valore, ai soldi in contanti, agli animali e ai beni culturali

CATANIA – Organizzare un viaggio diventa sempre molto impegnativo tanto che l’Agenzia delle Dogane suggerisce attraverso la "carta del viaggiatore" le disposizioni vigenti e le procedure applicate per favorire chi attraversa gli spazi doganali. Per evitare contrattempi sgradevoli all’ultimo minuto sarebbe il caso seguire le indicazioni di base.
La politica doganale rende più uniforme in tutti i Paesi membri l’accertamento di tributi doganali e garantire la sicureza, la compatibilità ambientale dei prodotti, contribuendo così a bloccare ogni forma di contraffazione che nel nostro Paese minaccia la crescita delle imprese. In questo rientra l’attività di controllo e un grande contributo è a carico di responsabilità dei viaggiatori che, con lo sdoganamento dei beni acquistati, portano a seguito.
 
Nel dettaglio. Gli effetti personali di valore del viaggiatore, quali apparecchiature fotografiche, videocamere personali, computers, orologi, portati da chi viaggia verso paesi extraeuropei, necessitano di una ricevuta di acquisto, certificato di garanzia  che dimostri, in caso di controlli, la regolare importazione dall’Italia. L’Agenzia delle dogane consiglia al viaggiatore, in mancanza dei suddetti documenti, di produrre all’ufficio doganale di partenza, una dichiarazione da esibire al rientro.
Per la valuta, ad esempio, il trasporto del denaro contante o di valori assimilati è libero per un valore di 10 mila euro, mentre, per  le somme superiori a 10 mila euro, occorre depositare una dichiarazione dell’entrata nello Stato e nell’uscita. La mancata dichiarazione cosituisce una violazione della normativa valutaria che implica sanzioni amministrative, nonchè il sequestro amministrativo per il 40% dell’importo eccedente il limite fissato.
 
Per gli animali da compagnia, quali cani, gatti, possono attraversare i confini nazionali solo se di età superiore a tre mesi, salvo deroga concessa dall’autorità competente. Occorre che il viaggiatore presenti un certificato sanitario rilasciato dall’autorità sanitaria del Paese di provenienza, certificato che dovrà contenere i dati identificativi dell’animale, con relativa vaccinazione. Nella misura in cui l’animale non dovesse corrispondere ai requisiti richiesti, il veteriniario ufficiale può decidere di rispedire l’animale al Paese di orifine e disporne l’isolamento in quarantena. l’importazione di altri animali, pesci, rane, tartarughe terrestri, purchè diverse da quelle protette dalla CITES ( Convention on international Trade of Endagened Species- Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via diestinsione) è consentito un certificato sanitario rilasciato dall’auorità del Paese di provenienza nel quale deve risultare che la’nimale è stato sottoposto a tutti i controlli di rito.
 
Chi viaggia inoltre, con beni culturali a seguito, deve dichiarare in dogana per l’applicazione della relativa fiscalità, esibendo la fattura di acquisto. Per le armi, in base alle norme di PS è impedito l’ingresso sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio, armi improprie, ad eccezione che siano accompagnate da regolare permesso rilasciato dagli Organi competenti della zona di residenza del viaggiatore. Se l’arma è sprovvista di tale permesso, è possibile depositarla in Dogana, in attesa del rilascio dell’autorizzazion da parte della Questura.
 

 
Divieto assoluto di trasportare merci contraffatte

Il viaggiatore in genere si preoccupa di portare a seguito i medicinali. Nella Carta del Viaggiatore, infatti, si fa riferimento ai farmaci ad eccezione degli stupefacenti, sostanze psicotrope e dopanti per le quali non esistono prescrizioni normative, anche se nella prassi consueta per quantitativi che eccedano un presumibile consumo personale di 30 giorni di terapia, le autorità doganali di frontiera possono richiedere al passeggero l’esibizione della prescrizione medica, nella quale si deve riportare la posologia. Poichè, come abbiamo accennato prima, il fenomeno della contraffazione offende il mercato sano, non è possibile introdurre o esportare nel e dal territorio nazionale merci contraffatte. L’attività in questione è severamente punita a seconda del Codice Penale. Il dovere e l’obbligo da parte del viaggiatore è quello di assicurarsi che, le merci introdotte in Italia o portate all’estero, non violino i diritti di proprietà intellettuale secondo le norme vigenti.

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