Federalismo fiscale, ma non in via diretta - QdS

Federalismo fiscale, ma non in via diretta

Francesco Sanfilippo

Federalismo fiscale, ma non in via diretta

martedì 24 Luglio 2012

La Corte Costituzionale in luglio si è pronunciata due volte (n. 176 e n. 178) interessando la Sicilia. Esaminiamo la sentenza 178. Costituzionalmente illegittimo l’art. 37, co. 1 e art. 29 co. 1 del decreto legislativo 118/2011

Palermo – Con la sentenza n. 178 depositata il 12 luglio scorso, la Corte Costituzionale ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale delle norme (art.37, comma 1 secondo periodo e 29, comma 1 lett. k) del decreto legislativo n.118 del 2011 relative alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili in attuazione della legge sul Federalismo fiscale (legge n. 42/2009).
Pochi giorni prima, un’altra sentenza della Consulta, la n. 176 del 2 luglio 2012 ha espresso un giudizio che mette in difficoltà la Sicilia sul rispetto dei limiti del Patto di stabilità, ma di questa sentenza ci occupiamo nei prossimi giorni.
Torniamo alla sentenza n. 178/12: le norme impugnate prevedevano l’applicazione della normativa in questione alle Regioni a Statuto Speciale, decorsi sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso Decreto legislativo, laddove non fossero stati tempestivamente definiti dalle Commissioni paritetiche delle Autonomie differenziate le norme di attuazione.
La Corte Costituzionale, accogliendo la tesi della Sicilia, della Valle d’Aosta, del Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano, ha ribadito l’orientamento già emerso dalle precedenti pronunce che incentra sul negoziato tra Stato e Regione la sede ineludibile per l’attuazione del Federalismo fiscale nelle Regioni speciali a tutela delle prerogative costituzionali riconosciute dagli Statuti.
Conseguentemente è risultata incostituzionale una norma che prevedeva un’applicazione automatica di disposizioni “che si applicano agli Enti ad Autonomia differenziata non in via diretta ma solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di attuazione statutaria”.
La questione di legittimità del decreto in questione è stata sollevata non solo dalla Sicilia ma anche dal Friuli Venezia Giulia, dalla Valle d’Aosta, dal Trentino Alto Adige e dalla provincia autonoma di Bolzano, tutte regioni a statuto speciale.
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Regione siciliana e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno in realtà espressamente impugnato, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 37 che dispone, in particolare, che: “Qualora entro sei mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 36, comma 5 (cioè dei decreti legislativi che verranno adottati all’esito di una fase di sperimentazione del nuovo assetto contabile negli esercizi finanziari 2012 e 2013), non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all’articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano”.
Tutte le ricorrenti, ad eccezione della sola Provincia autonoma di Bolzano, affermano che l’impugnato combinato disposto víola l’art. 76 Cost.  Le regioni deducono, al riguardo, che la previsione dell’”immediata e diretta applicazione”, nei propri confronti, del d.lgs. n. 118 del 2011 e dei suddetti decreti legislativi di cui all’art. 36, comma 5, in caso di mancata conclusione, nel termine indicato, delle procedure per l’adozione delle norme di attuazione degli statuti, si pone in contrasto con il già citato limite imposto al legislatore delegato dagli artt. 1, comma 2, e 27 della legge n. 42 del 2009; limite volto a salvaguardare la specialità delle Regioni e delle Province ad autonomia differenziata e per effetto del quale la normativa sul federalismo fiscale si applica a detti enti ad autonomia speciale non in via diretta, ma esclusivamente attraverso l’adozione di norme di attuazione dei loro statuti di autonomia. Dal mancato rispetto di tale limite consegue, secondo la Regione siciliana, la violazione anche dell’art. 43 del proprio statuto speciale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante: “Approvazione dello statuto della Regione siciliana”), che definisce le modalità di adozione delle norme di attuazione dello statuto speciale.
 
 
Violate le norme degli Statuti delle Regioni speciali in Sicilia, in particolare, l’articolo 36
 
ascuna delle ricorrenti lamenta poi che la normativa impugnata víola numerose disposizioni del proprio statuto speciale e delle norme di attuazione dello stesso, nonché del Titolo V della Parte II della Costituzione (queste ultime invocate in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001). dello statuto.
Secondo la Regione siciliana, la normativa denunciata determina un vulnus anche all’autonomia contabile e finanziaria garantita alla Regione dall’art. 36 del proprio statuto di autonomia. Ecco cosa c’è scritto nell’articolo 36 dello Statuto: “1. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali
della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima. 2. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto”. (li.ro)

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