Codice della strada: Ztl limiti e ricorsi - QdS

Codice della strada: Ztl limiti e ricorsi

Eloisa Bucolo

Codice della strada: Ztl limiti e ricorsi

mercoledì 29 Agosto 2012

Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione fa chiarezza in materia di recidiva

CATANIA – Errare humanum est, perseverare autem diabolicum. I giudici della Suprema Corte di Cassazione sono dello stesso avviso dei latini che ritenevano ammissibile attenuare una colpa soltanto quando l’errore sia sporadico e non ripetuto. Gli ermellini, infatti, con sentenza 4 marzo 2011, n. 5252, hanno ritenuto ammissibile che un’automobilista, colpevole di aver acceduto, ripetutamente e senza autorizzazione, all’interno di una ZTL (zona a traffico limitato), paghi tante multe quanti sono stati gli illeciti commessi.
Il conducente aveva presentato ricorso poiché, trattandosi della stessa infrazione, sosteneva che al suo caso dovesse essere applicato il “principio della continuazione” che avrebbe comportato l’annullamento dei verbali, condannandolo a pagare una sola multa, pur se triplicata di valore. Gli ermellini hanno respinto il ricorso, precisando che, tale principio, secondo il quale chi commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, è valido esclusivamente per i reati penali (art.81 c.p.) e non può applicarsi al Codice della strada. Pertanto – secondo la Corte – “in ipotesi di una pluralità d’illeciti amministrativi in violazione della stessa norma, ogni infrazione è assoggettabile a sanzione” secondo la “disciplina del cumulo” che impone all’automobilista di dover pagare tante sanzioni quante sono state le infrazioni commesse.
Lascia da pensare l’intervento della Suprema Corte, alla luce di un’altra sentenza, di tutt’altro avviso, del Giudice di Pace di Pisa n. 2682/2007, che aveva annullato i verbali di accertamento – tutti emessi per violazione della ZTL – giacché la notifica della prima violazione era stata successiva alla commissione delle infrazioni seguenti. Il Giudice di Pisa ha evidenziato che nell’ordinamento giuridico italiano la sanzione, sia essa amministrativa o penale, “constituitur in emendationem hominum”, ha principalmente una funzione educativa/dissuasiva. Ratio legis, appare in tal senso evidente che la sanzione, dovuta al Comune debba essere quella riguardante la prima infrazione e non le successive, che ai sensi dell’art. 8 della legge di depenalizzazione n. 689/1981, sarebbero da addebitare ad una condotta illecita continuativa della prima violazione, tenuto conto che la notifica della prima infrazione è avvenuta in data successiva alle altre infrazioni.
In tema di accertamento delle infrazioni, la previsione contenuta nell’art. 201, comma 1 bis Cds, introdotto dall’art. 4 d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in legge 1 agosto 2003, n. 214, ha esonerato dall’obbligo di contestazione immediata l’accesso alle zone a traffico limitato, rendendo possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l’utilizzo dei dispositivi- cosiddette "porte telematiche – previsti dall’art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997.
 


L’iter logico-giuridico che sta dietro la decisione della Suprema Corte
 
L’art. 81 c.p. punisce chi, con più azioni od omissioni, pone in essere, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa norma o di diverse norme, in ottemperanza al medesimo disegno criminoso. Tale fattispecie del reato continuato viene equiparata, quanto al trattamento sanzionatorio, al concorso formale di reato.
Quest’ultimo si rintraccia laddove il soggetto ponga in essere  più violazioni della stessa norma operate con un’unica azione od omissione e non con diverse azioni od omissioni come nel caso della continuazione (il c.d. concorso materiale).
La Corte di Cassazione non ha fatto altro che mantenere fermo il suo orientamento in materia, ritenendo applicabile il citato art. 8  della L. 689/81, solo al caso di cumulo giuridico cioè nell’ipotesi di concorso formale.
Pertanto, la citata continuazione, in materia amministrativa non può essere invocata e ciò per due semplici considerazioni (invocate dalla Suprema Corte anche nella sentenza n. 20222/2011 per il caso di passaggio, da parte di un automobilista, di due attraversamenti semaforici con luce rossa nell’ambito della stessa giornata): 1) L’art. 8 prevede l’estensione applicativa dell’art. 81 c.p.  solo in materia di previdenza ed assistenza (escludendo iure legis la sua applicazione agli illeciti amministrativi); 2) Tra le norme penali e quelle amministrative esiste una differenza morfologica che non fa prefigurare come possibile un’estensione analogica della norma penale al di fuori del suo ambito.
Ecco, dunque, spiegato l’iter logico-giuridico che sta dietro la decisione della Suprema Corte.

Avv. Francesca Pecorino
Collegio dei Professionisti di Veroconsumo

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