La qualifica prevista dal bando pubblico può essere modificata - QdS

La qualifica prevista dal bando pubblico può essere modificata

Massimo Piccolo

La qualifica prevista dal bando pubblico può essere modificata

mercoledì 17 Ottobre 2012

Legittimo se è stato riformato lo stato giuridico del personale della Pubblica amministrazione

PALERMO – Attenzione ai bandi dei concorsi pubblici. Se fra il bando di concorso e l’immissione in ruolo (dopo aver presumibilmente superato il concorso), nel frattempo hanno riformato lo stato giuridico del personale dell’Amministrazione pubblica, facendo “sparire” la qualifica per la quale avete concorso: non c’è nulla da fare.
Siete condannati ad adattarvi allo “jus superveniens”, ossia alla qualifica “residuale” e/o “compatibile” dopo l’abolizione di quella prevista dall’originario Bando.
Così hanno sentenziato le SS.UU. della Suprema corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 16729 del 2-10-2012, in modo articolato e puntuale, ha respinto il ricorso di una vincitrice di un concorso per “dirigente tecnico” dell’assessorato dei BB.CC.AA., bandito dalla Regione Sicilia (marzo 2000), antecedente alla entrata in vigore della L.R. 10/2000 (maggio 2000), inerente la riforma del rapporto di impiego del personale dell’Amministrazione regionale.
La legge regionale prevedeva infatti due successivi decreti presidenziali (Dprs nn. 9 e 10 del 2001), attuativi della stessa, che, attraverso una  contrattazione sindacale avrebbero formalizzato la nuova riorganizzazione delle qualifiche, nonché “la nuova dirigenza” regionale, che prevedeva un ruolo unico della dirigenza regionale, con due fasce dirigenziali, più una terza fascia transitoria, ossia ad esaurimento.
La ricorrente, aveva vinto il concorso per la figura di dirigente tecnico VIII Livello, della (ex) carriera direttiva, “ed infatti, – argomenta la Suprema Corte – il personale di carriera non dirigenziale era originariamente (L.R. 41/85) classificato in otto fasce funzionali, l’ottava delle quali ricomprendeva la figura del dirigente tecnico (ricompresa, nonostante la denominazione, solo nella posizione apicale della carriera direttiva).
Continua la Corte affermando che, “Dopo la riforma il personale dipendente, già inquadrato nelle otto fasce funzionali, fu riclassificato in quattro categorie (dalla A alla D) come da tabella A annessa al d.PRS 9/01. Da questa tabella risulta la confluenza nelle dette quattro categorie esclusivamente delle qualifiche inserite nelle fasce dalla I alla VII dell’originaria partizione operata dalla legge n. 41 del 1985”.
Infine, “Questa Corte con le già richiamate sentenze n. 20544, 20568 e 20569 del 2010 ha chiarito che in tale situazione non era ulteriormente possibile l’inquadramento previsto dal bando e che l’Amministrazione per adempiere al suo obbligo di assunzione non poteva far altro che inserire il vincitore del concorso nella qualifica non dirigenziale di livello apicale (quella recante il grado D), non avendo essa la possibilità di creare una ulteriore qualifica, non essendone facoltizzata dalla legge”.

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