Consulenti Regione dal 4 agosto bocciati dal Cga della Sicilia - QdS

Consulenti Regione dal 4 agosto bocciati dal Cga della Sicilia

Raffaella Pessina

Consulenti Regione dal 4 agosto bocciati dal Cga della Sicilia

venerdì 19 Ottobre 2012
PALERMO – L’aula del Senato ha approvato ieri con 246 sì e 2 astenuti la riduzione dei consiglieri regionali di Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Si tratta di tre leggi costituzionali e quindi per il via libera definitivo manca l’ultimo passaggio alla Camera. Il testo prevede  che il parlamento regionale siciliano passi da 90 a 70 deputati. Manca poco quindi alla definitiva approvazione della riduzione effettiva dei parlamentari siciliani.
A Palazzo dei Normanni intanto gli uffici si affrettano a precisare che,  in merito alle notizie pubblicate sui quotidiani e che riguardano i ritardi nel pagamento degli stipendi Ars, “nonostante i tempi dei trasferimenti dall’Amministrazione regionale della parte residua della dotazione finanziaria annuale dell’Assemblea e le difficoltà create dai vincoli derivanti dalle procedure di pignoramento in corso, sono programmati, sia pure con qualche ritardo, i pagamenti delle spettanze dei deputati e degli ex deputati, del personale in servizio e in quiescenza e dei fornitori”.
Il Partito Democratico ha dichiarato di aver votato a favore del provvedimento approvato ieri al Senato. Enzo Bianco, senatore Pd, ha spiegato che non è stato possibile approvare la riduzione da 90 a 50 deputati, prevista nel ddl a sua prima firma, “perché sarebbe stata una riduzione troppo ampia rispetto a quelle inferiori previste per il consiglio regionale della Sardegna e per quello del Friuli Venezia Giulia”.
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha fatto luce sui quesiti posti dal Presidente della regione sulla applicabilità di alcuni commi della legge 43/2012 cosiddetta “blocca nomine”. Con un parere del 16 ottobre scorso, il Cga ha stabilito che il Governo della Regione non poteva nominare consulenti dopo la data del 4 agosto, data di entrata in vigore della legge 43/2012. La Regione aveva posto tre quesiti che riguardavano gli artt. 3 bis e 3 ter che vietavano al Presidente, alla Giunta ed agli Assessori della Regione, a pena di nullità, di procedere a nomine, designazioni o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Regione, in enti, aziende, consorzi, agenzie, soggetti, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate.
Per garantire la continuità dell’azione amministrativa, la Regione nomina i commissari straordinari, in carica fino alla nomina dei nuovi titolari (entro 60 gg dalla proclamazione del presidente della regione). Il Presidente della Regione dubitava dell’applicabilità del divieto alle procedure di nomina già assegnate in epoca anteriore al 4 agosto 2012, nonché della ipotesi della ricostituzione dei collegi di revisione operanti all’interno degli enti e o delle società e infine dubitava, in merito  al caso della cessazione dei sindaci delle società partecipate dalla Regione siciliana, sull’interpretazione degli articoli 2400 c.c. e 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge,dall’articolo 1 della L. 15 luglio 1994, n. 444 (“Disciplina della proroga degli organi amministrativi”).
L’articolo 1, comma 1, della L.R. n. 22/1995 prevede che le disposizioni del D.L. n. 293/1994 si applichino anche agli organi di amministrazione di controllo delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla cui nomina concorrano la Regione o gli altri enti da questa dipendenti o comunque controllati o vigilati.
Il Cga ha stabilito che la L.R. n. 43/2012, al pari di ogni altra legge con efficacia non retroattiva, disponga soltanto per l’avvenire e, quindi, nel caso di specie soltanto per il periodo successivo alla sua entrata in vigore.
A decorrere dal 4 agosto 2012 è venuta meno la possibilità di avviare (attraverso atti di designazione) e concludere (mediante provvedimenti di nomina) i procedimenti già attivati in precedenza. Anche i collegi di revisione contabile e i collegi sindacali che siano giunti a naturale scadenza dopo il 4 agosto 2012 sono da intendersi prorogati ex lege a norma dell’articolo 1 bis, comma 1, e la nomina dei commissari straordinari può intervenire anche durante la pendenza della proroga, fermo restando che l’obbligo di procedere alla nomina dei commissari diviene improcrastinabile soltanto a decorrere dalla scadenza del termine legale di 45 giorni.
Il Cga ha specificato che nel caso di società a prevalente partecipazione pubblica si applica  l’articolo 1 bis della L.R. n. 22/1995, in base alla quale i collegi dei revisori o i collegi sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi collegi e comunque per non oltre 45 giorni.
Per le società o gli enti in relazione ai quali non ricorrano le condizioni di applicabilità dell’art. 1 bis della L.R. n. 22/1995 né del successivo articolo 3 bis come sopra interpretato, troverà  applicazione l’articolo 2400 c.c.

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