Il Commissario dello Stato impugna in parte la legge regionale sui precari - QdS

Il Commissario dello Stato impugna in parte la legge regionale sui precari

Patrizia Penna

Il Commissario dello Stato impugna in parte la legge regionale sui precari

martedì 08 Gennaio 2013

Per Aronica illegittimo l’articolo 1 della norma sui contratti di lavoro, approvata a fine dicembre

PALERMO – Comincia male il nuovo anno per l’Assemblea regionale siciliana e per il nuovo governo Crocetta.
I toni entusiastici ed i buoni propositi che avevano caratterizzato la vigilia dell’insediamento dei 90 deputati e dell’esecutivo regionale, si sono improvvisamente scontrati con la dura realtà rappresentata dal rigore del commissario dello Stato, Carmelo Aronica, il quale (la notizia è giunta proprio ieri) ha impugnato il primo comma dell’art.1 della legge sulla proroga dei contratti dei lavoratori precari della Regione siciliana.
Non è di certo la prima volta che l’attività legislativa dell’Ars in materia di precari finisce sotto la scure del commissario dello Stato. Che si tratti di un episodio da interpretarsi inevitabilmente come un segnale (negativo) di continuità con il governo precedente di Raffaele Lombardo? Azzardato fare bilanci adesso ma di certo ci troviamo di fronte ad un clamoroso passo falso.
Il ddl è stato approvato dall’Ars lo scorso 29 dicembre. La norma, secondo Aronica, estende illegittimamente la proroga anche ai lavoratori co.co.co. Secondo il commissario la norma “nell’autorizzare la proroga dei contratti di lavoro alla data del 30 novembre 2012 non limita la stessa, in difformità dall’art.1, comma 400 della legge 24 dicembre 2012 n.228, ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma la estende, con il riferimento all’art.5, comma 1 della legge regionale 9 maggio 2012, n.26, ai rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato”.
 
Aronica rileva, infatti, che il personale citato nella norma impugnata “é costituito oltre che da “44 unità di personale a tempo determinato di tipo subordinato” anche da 46 unità di personale co.co.co come da chiarimenti forniti dall’amministrazione regionale in occasione dell’esame del disegno di legge “Proroga di interventi per l’esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato” approvato dall’Ars il 29 dicembre del 2010. Il commissario sottolinea che “tale tipologia di rapporto di lavoro ammette in via eccezionale l’eventuale proroga al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”. E invece il legislatore con la norma “non distingue fra i rapporti di lavoro subordinato ed autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa e subordina la proroga dei contratti alla preventiva ‘verifica da parte dei dirigenti generali dell’amministrazione regionale della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umané”, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale in merito al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, sottoposti a regime privatistico che rientra ineludibilmente nella competenza esclusiva del legislatore statale. Inoltre, secondo Aronica “la possibilità di proroga per i cennati contratti di lavoro non subordinata al completamento del progetto per ritardi non imputabili al collaboratore, assimila gli stessi a quelli di lavoro subordinati, contribuendo, peraltro, ad alimentare aspettative di stabilizzazioni e consolidamento del rapporto di lavoro”.
Non sono mancati i commenti e nemmeno le polemiche: “Dopo l’impugnativa del Commissario dello Stato, occorre immediatamente trovare le correzioni legislative al comma impugnato così da garantire le proroghe dei lavoratori con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della Regione che non sono messe in discussione; al tempo stesso, bisogna lavorare a una soluzione alternativa che salvi i lavoratori con contratti di collaborazione del dipartimento Ambiente dal licenziamento”. Lo ha detto la Fp Cgil Sicilia che ha poi aggiunto: “In ogni caso, è importante sottolineare che l’impianto complessivo del ddl è rimasto intatto e consentirà le proroghe sia alla Regione che negli enti strumentali e negli enti locali, essendo in linea con quanto già determinato a livello nazionale sulla materia”.
Lo scivolone di inizio legislatura è stato condannato duramente anche dal deputato regionale del Pdl, Salvino Caputo. “L’esordio legislativo del governo Crocetta dimostra una completa impreparazione e mancata conoscenza dei percorsi giuridici. Scaricare le responsabilità sul Parlamento e sui componenti la commissione di merito è la conferma della mancanza di autorevolezza e prestigio dell’esecutivo regionale. La verità è che con questa impugnativa, anche se formalmente riferita ad una parte del precariato, il governo rischia di compromettere il futuro dei lavoratori siciliani in attesa di stabilizzazione. Nessuna responsabilità può essere contestata a Parlamento – aggiunge – perché ci siamo limitati a emendare parzialmente e a votare il disegno di legge governativo. Abbiamo sbagliato a fidarci di un esecutivo che si limita a fare proclami bloccandosi su percorsi legislativi concreti. La prossima volta saremo sicuramente più attenti e rigorosi quando arriveranno in Commissione iniziative legislative di questo governo. Adesso – conclude – bisogna preparare una norma integrativa che assicuri la stabilizzazione dei precari”.
In merito all’impugnativa del commissario dello Stato si è espresso con toni decisamente più rassicuranti e meno polemici l’assessore regionale all’Economia, Luca Bianchi: “Stiamo valutando gli aspetti tecnici relativi all’impugnativa. Nel suo pronunciamento il commissario dello Stato in realtà indica in modo esplicito il percorso: ritenendo illegittima solo la proroga dei contratti a progetto di fatto legittima le proroghe di tutti gli altri lavoratori con contratto a tempo determinato e subordinato. Se ciò è sufficiente il governo proporrà la pubblicazione del ddl senza le parti impugnate, altrimenti presenteremo un ddl ad hoc, ovviamente già domani. I precari finiti sotto la scure del commissario sono 46, in totale il primo comma riguarda anche 650 lavoratori a tempo determinato, è su questo personale che il governo interverrà nell’arco di 24 ore”. L’assessore Bianchi ha inoltre replicato alle dichiarazioni del deputato Salvino Caputo (Pdl).
 
“Non è vero che è stato il governo a inserire nella norma anche i contratti a progetto, anzi noi li avevamo esclusi sapendo che il commissario sarebbe intervenuto. Purtroppo, il testo è stato emendato in commissione di merito, si è voluta fare una forzatura”.
“Un incidente di percorso”: così l’ha definito il presidente dell’Ars, Giovanni Ardizzone, “ a cui verrà data rapida soluzione”.
 

 
Co.co.co.: il testo integrale con le motivazioni dell’impugnativa firmata dal prefetto Aronica
 
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
ROMA

L’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 30 dicembre 2012,  ha approvato il disegno di legge n. 58 dal titolo “Norme in materia di personale. Disposizioni contabili.”,  successivamente pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art.  28 dello Statuto speciale, il  2 gennaio 2013.
L’art. 1, 1° comma, che di seguito si riporta, da adito a censure di costituzionalità per violazione degli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione.
Art.1
Proroghe di contratti di personale a tempo determinato
1. “E’ autorizzata sino al 30 aprile 2013 la proroga dei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, eccezion fatta per quelli relativi al personale già alle dipendenze dei dipartimenti regionali soppressi, ai sensi dell’art.5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e di cui all’art. 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di utilizzazione delle stesse risorse umane anche da parte dei soggetti attuatori delle ordinanze nei settori della protezione civile, dei rifiuti e dell’ambiente, con priorità rispetto all’utilizzazione di personale non dipendente dalla Regione.”
La disposizione in questione , infatti, nell’autorizzare la proroga dei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012 non limita la stessa, in difformità dall’art.1, comma 400 della legge 24 dicembre 2012 n.228, ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma la estende, con il riferimento all’art.5, comma 1 della legge regionale 9 maggio 2012, n.26, ai rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato. La summenzionata norma, alla lettera d) individua quali destinatari della disposta proroga del rapporto di lavoro sino al 31 dicembre 2011 il personale titolare di contratti autorizzati ai sensi dell’art.1, comma 7, lett. a), c), d) ed e) della L.R. 13 del 2009.
Orbene, dai chiarimenti forniti dall’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art.3 D.P.R. 488/169, in occasione dell’esame del disegno di legge n. 645 dal titolo “Proroga di interventi per l’esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”, approvato dall’ARS il 29.12 .2010 e promulgato con il numero 24 del 2010 (All. 1) risulta che il personale di cui all’art.1, comma 7 della cennata L.R. 13/2009 è costituito oltre che da “44 unità di personale a tempo determinato di tipo subordinato” anche da 46 unità di personale co.co.co.. Tale tipologia di rapporto di lavoro secondo quanto disposto di recente dall’art.1, comma 147 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, ammette “in via eccezionale l’eventuale proroga al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura  del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”.
Il legislatore con la norma “de qua”, invece, non distingue fra i rapporti di lavoro subordinato ed autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa e subordina la proroga dei contratti alla preventiva “verifica da parte dei dirigenti generali dell’Amministrazione regionale della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane”, in ciò discostandosi palesemente dal dettato dell’art.7, comma 6, lett. c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed invadendo l’ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione.
In proposito codesta eccellentissima Corte, con ormai consolidata giurisprudenza (“ex plurimis” sentenze nr. 69/2011, 77/2011, 108/2011, 151/2011 e 213/2011) ha affermato che è precluso al legislatore regionale adottare norme che possano incidere sulla regolamentazione dei rapporti di lavoro, anche precario, presso le pubbliche amministrazioni, sia in termini di retribuzione che di durata, con connessa disciplina di reciproci diritti ed obblighi delle parti. Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici regionali, infatti, al pari di quello della generalità dei lavoratori pubblici, è sottoposto a regime privatistico che rientra ineludibilmente nella competenza esclusiva del legislatore statale ai sensi dell’art. 117, 2° comma, lett. l) della Costituzione, competenza questa “in subiecta materia” esercitata con il decreto legislativo 165 del 2001 operante per tutte le pubbliche amministrazioni.
Alla menzionata ingerenza in un ambito di competenza precluso alla Regione, si aggiunge il rilievo che la disposizione censurata modifica la causa e l’oggetto del contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa. La possibilità di proroga per i cennati contratti di lavoro non subordinata al completamento del progetto per ritardi non imputabili al collaboratore, assimila gli stessi a quelli di lavoro subordinati, contribuendo, peraltro, ad alimentare aspettative di stabilizzazioni e consolidamento del rapporto di lavoro nei soggetti interessati. Va rilevata altresì la negativa refluenza sul buon andamento della P.A. laddove la norma favorisce indirettamente il mancato e/o ritardato completamento del progetto iniziale.
La disposizione è infine censurabile sotto il profilo della violazione dell’art. 3 della Costituzione ove consente un trattamento diverso e più favorevole per i lavoratori in servizio presso l’Amministrazione Regionale rispetto a quelli di tutte le altre Pubbliche Amministrazioni cui si applica l’art.7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001 così come integrato dall’art.1, comma 147 della Legge 228/2012.

Per questi motivi

il sottoscritto Prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell’art.  28 dello Statuto Speciale,  con il presente atto
I M P U G N A
l’art. 1, comma 1 del disegno di legge n. 58 dal titolo “Norme in materia di personale. Disposizioni contabili”,  approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana il 30 dicembre 2012,  nella parte in cui non specifica che i contratti di lavoro soggetti a proroga sono quelli subordinati a tempo determinato, per violazione degli articoli 3, 97, e 117, 2° comma, lett. l) della Costituzione.

Palermo, 07 gennaio 2013
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
(Prefetto Carmelo Aronica)

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