I toni entusiastici ed i buoni propositi che avevano caratterizzato la vigilia dell’insediamento dei 90 deputati e dell’esecutivo regionale, si sono improvvisamente scontrati con la dura realtà rappresentata dal rigore del commissario dello Stato, Carmelo Aronica, il quale (la notizia è giunta proprio ieri) ha impugnato il primo comma dell’art.1 della legge sulla proroga dei contratti dei lavoratori precari della Regione siciliana.
Il ddl è stato approvato dall’Ars lo scorso 29 dicembre. La norma, secondo Aronica, estende illegittimamente la proroga anche ai lavoratori co.co.co. Secondo il commissario la norma “nell’autorizzare la proroga dei contratti di lavoro alla data del 30 novembre 2012 non limita la stessa, in difformità dall’art.1, comma 400 della legge 24 dicembre 2012 n.228, ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma la estende, con il riferimento all’art.5, comma 1 della legge regionale 9 maggio 2012, n.26, ai rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato”.
“Un incidente di percorso”: così l’ha definito il presidente dell’Ars, Giovanni Ardizzone, “ a cui verrà data rapida soluzione”.
ROMA
L’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 30 dicembre 2012, ha approvato il disegno di legge n. 58 dal titolo “Norme in materia di personale. Disposizioni contabili.”, successivamente pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 dello Statuto speciale, il 2 gennaio 2013.
L’art. 1, 1° comma, che di seguito si riporta, da adito a censure di costituzionalità per violazione degli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione.
Art.1
Proroghe di contratti di personale a tempo determinato
1. “E’ autorizzata sino al 30 aprile 2013 la proroga dei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, eccezion fatta per quelli relativi al personale già alle dipendenze dei dipartimenti regionali soppressi, ai sensi dell’art.5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e di cui all’art. 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di utilizzazione delle stesse risorse umane anche da parte dei soggetti attuatori delle ordinanze nei settori della protezione civile, dei rifiuti e dell’ambiente, con priorità rispetto all’utilizzazione di personale non dipendente dalla Regione.”
La disposizione in questione , infatti, nell’autorizzare la proroga dei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012 non limita la stessa, in difformità dall’art.1, comma 400 della legge 24 dicembre 2012 n.228, ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma la estende, con il riferimento all’art.5, comma 1 della legge regionale 9 maggio 2012, n.26, ai rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato. La summenzionata norma, alla lettera d) individua quali destinatari della disposta proroga del rapporto di lavoro sino al 31 dicembre 2011 il personale titolare di contratti autorizzati ai sensi dell’art.1, comma 7, lett. a), c), d) ed e) della L.R. 13 del 2009.
Orbene, dai chiarimenti forniti dall’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art.3 D.P.R. 488/169, in occasione dell’esame del disegno di legge n. 645 dal titolo “Proroga di interventi per l’esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”, approvato dall’ARS il 29.12 .2010 e promulgato con il numero 24 del 2010 (All. 1) risulta che il personale di cui all’art.1, comma 7 della cennata L.R. 13/2009 è costituito oltre che da “44 unità di personale a tempo determinato di tipo subordinato” anche da 46 unità di personale co.co.co.. Tale tipologia di rapporto di lavoro secondo quanto disposto di recente dall’art.1, comma 147 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, ammette “in via eccezionale l’eventuale proroga al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”.
Il legislatore con la norma “de qua”, invece, non distingue fra i rapporti di lavoro subordinato ed autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa e subordina la proroga dei contratti alla preventiva “verifica da parte dei dirigenti generali dell’Amministrazione regionale della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane”, in ciò discostandosi palesemente dal dettato dell’art.7, comma 6, lett. c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed invadendo l’ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione.
In proposito codesta eccellentissima Corte, con ormai consolidata giurisprudenza (“ex plurimis” sentenze nr. 69/2011, 77/2011, 108/2011, 151/2011 e 213/2011) ha affermato che è precluso al legislatore regionale adottare norme che possano incidere sulla regolamentazione dei rapporti di lavoro, anche precario, presso le pubbliche amministrazioni, sia in termini di retribuzione che di durata, con connessa disciplina di reciproci diritti ed obblighi delle parti. Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici regionali, infatti, al pari di quello della generalità dei lavoratori pubblici, è sottoposto a regime privatistico che rientra ineludibilmente nella competenza esclusiva del legislatore statale ai sensi dell’art. 117, 2° comma, lett. l) della Costituzione, competenza questa “in subiecta materia” esercitata con il decreto legislativo 165 del 2001 operante per tutte le pubbliche amministrazioni.
Alla menzionata ingerenza in un ambito di competenza precluso alla Regione, si aggiunge il rilievo che la disposizione censurata modifica la causa e l’oggetto del contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa. La possibilità di proroga per i cennati contratti di lavoro non subordinata al completamento del progetto per ritardi non imputabili al collaboratore, assimila gli stessi a quelli di lavoro subordinati, contribuendo, peraltro, ad alimentare aspettative di stabilizzazioni e consolidamento del rapporto di lavoro nei soggetti interessati. Va rilevata altresì la negativa refluenza sul buon andamento della P.A. laddove la norma favorisce indirettamente il mancato e/o ritardato completamento del progetto iniziale.
La disposizione è infine censurabile sotto il profilo della violazione dell’art. 3 della Costituzione ove consente un trattamento diverso e più favorevole per i lavoratori in servizio presso l’Amministrazione Regionale rispetto a quelli di tutte le altre Pubbliche Amministrazioni cui si applica l’art.7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001 così come integrato dall’art.1, comma 147 della Legge 228/2012.
Per questi motivi
il sottoscritto Prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto Speciale, con il presente atto
I M P U G N A
l’art. 1, comma 1 del disegno di legge n. 58 dal titolo “Norme in materia di personale. Disposizioni contabili”, approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana il 30 dicembre 2012, nella parte in cui non specifica che i contratti di lavoro soggetti a proroga sono quelli subordinati a tempo determinato, per violazione degli articoli 3, 97, e 117, 2° comma, lett. l) della Costituzione.
Palermo, 07 gennaio 2013
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
(Prefetto Carmelo Aronica)