Crowdfunding, l’antidoto alla stretta creditizia - QdS

Crowdfunding, l’antidoto alla stretta creditizia

Gioacchino Amato

Crowdfunding, l’antidoto alla stretta creditizia

mercoledì 10 Aprile 2013

La legge 221/12 fornisce uno strumento utile per fronteggiare il credit crunch ed individuare valide alternative al finanziamento bancario. Un portale on line a disposizione delle imprese dove reperire le risorse finanziarie per l’avvio di progetti

ROMA – La stretta creditizia, denominata con un inglesismo tanto caro al linguaggio economico come credit crunch, rappresenta una delle molteplici cause della profonda recessione economica che da nord a sud attraversa l’Italia, unendo una volta tanto, purtroppo in negativo, le sorti dello stivale.
Il credit crunch deriva principalmente dalla fissazione di rigidi parametri di capitalizzazione che l’accordo di Basilea 3 ha imposto alle banche, limitando di fatto, in via prudenziale, la capacità degli istituti bancari di erogare credito se non in proporzione e nel rispetto del proprio coefficiente di patrimonializzazione.
Naturalmente la conseguenza di questa normativa improntata a massima cautela è stata la stretta creditizia e quindi la chiusura dei rubinetti da parte delle banche che ha innescato un effetto valanga sull’economia. Senza credito non affluisce ossigeno all’economia e molte imprese sono costrette a chiudere i battenti. Per non parlare delle start-up, ossia delle nuove imprese che sono costrette a non vedere mai la luce in mancanza del sostegno bancario.
Per provare a disinnescare la mina rappresentata dal credit crunch è scesa in campo la Consob la quale ha avviato il procedimento di consultazione pubblica per recepire in sede regolamentare le disposizioni della legge n. 221 del 17 dicembre 2012, avente ad oggetto la raccolta di capitali di rischio da parte di imprese start-up innovative tramite portali on line. In via sintetica anche questa normativa è stata battezzata in via sintetica con un termine anglosassone, ossia crowdfunding, come antidoto, tra l’altro, al credit crunch.
Finalità dichiarata della normativa è quella di “fare del nostro Paese un luogo nel quale l’innovazione rappresenti un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese”. In pratica, se le banche hanno cessato di erogare credito o hanno stretto i cordoni, le imprese di nuova costituzione dovranno pur trovare canali di finanziamento alternativi. E quale migliore occasione per coniugare le esigenze dell’economia, e di converso della società tutta, con i potenti mezzi forniti dalla tecnologia.
Questa nuova normativa intende rivoluzionare il rapporto esistente tra chi necessita di reperire del credito e chi dispone di liquidità per poter finanziare nuove iniziative imprenditoriali che destino interesse nel pubblico dei potenziali investitori.
Come noto l’alternativa al finanziamento bancario è rappresentata dal ricorso al mercato dei capitali e, nei casi più significativi, anche dall’ingresso in borsa. Vi sono tuttavia progetti imprenditoriali che necessitano di capitali tutto sommato meno ingenti rispetto a quelli che generalmente vengono richiesti da chi viene ammesso a quotazione e che può essere raccolto tramite una sollecitazione al pubblico che si avvalga delle tecnologie informatiche moderne e quindi on line.
La disciplina in questione tuttavia riguarda soltanto società di nuova costituzione e che siano qualificabili come innovative, ossia presentino una determinata incidenza delle spese in ricerca e sviluppo ovvero impieghino personale dotato di dottorato di ricerca o comunque altamente qualificato, o ancora sfruttino una privativa su un brevetto.
La raccolta del capitale di rischio necessario per avviare l’iniziativa imprenditoriale avverrebbe avvalendosi di un portale on line, la cui gestione sarà riservata alle banche, alle imprese di investimento nonché ad altri soggetti iscritti in un registro tenuto e vigilato dalla Consob, i quali siano in possesso di particolari requisiti di onorabilità.
Il fenomeno del crowdfunding, sviluppatosi inizialmente in Australia e negli USA e successivamente affermatosi anche in Europa rappresenta uno degli strumenti messi in atto per fronteggiare la difficoltà delle imprese di nuova costituzione di reperire le risorse finanziarie necessarie per l’avvio del progetto. Non rimane che augurarsi che, una volta emanata la normativa di attuazione da parte della Consob, ossia entro un paio di mesi, le imprese innovative possano avvalersi concretamente di questo strumento di reperimento di capitale di rischio per concretizzare tanti bei progetti imprenditoriali che altrimenti rimarrebbero confinati nel mondo delle meravigliose idee mai attuate.

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