Cosa fare quando il posto auto accende la lite condominiale - QdS

Cosa fare quando il posto auto accende la lite condominiale

Luca Insalaco

Cosa fare quando il posto auto accende la lite condominiale

venerdì 03 Maggio 2013

Le aree-parcheggio (se non esclusive) rientrano tra le parti comuni

PALERMO – La ricerca di un parcheggio è una delle attività quotidiane che, specie nelle grandi città, sfianca maggiormente gli automobilisti. Se i condomini di recente costruzione sono dotati di aree destinate al parcheggio (la Legge n. 765/1967 è stata la prima ad avere previsto appositi spazi), per gli edifici più datati, invece, il parking è spesso un miraggio. Inutile dire che attorno ad un posto auto nascono dispute condominiali che non di rado finiscono in tribunale. È il caso, quindi, di delineare un quadro della materia.
Le aree destinate a parcheggio (quando non sono di proprietà esclusiva) rientrano tra le parti comuni previste dall’art. 1.117 del Codice Civile, come le scale, le travi portanti, i portoni di ingresso etc… Se il regolamento condominiale non ne disciplina l’utilizzo in maniera specifica, occorre fare riferimento all’art. 1.102 c.c., secondo il quale “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (…)”.
La norma riconosce ai comproprietari il diritto al pari uso dei beni comuni, introducendo il principio di solidarietà tra gli stessi. La disposizione ha evidenti riflessi pratici. È illegittima, ad esempio, l’occupazione stabile o per lunghi periodi che un condomino faccia di una porzione del cortile comune, impedendo così agli altri di partecipare all’utilizzo dello spazio, ostacolandone il libero e pacifico godimento (Cass. n. 3640/2004). La Corte di Cassazione ha anche sanzionato il parcheggio nel vialetto condominiale che limiti o renda difficoltoso il passaggio di altre autovetture (Cass. n.14633/2012). Per la Suprema Corte, inoltre, parcheggiare l’autovettura in modo da impedire intenzionalmente agli altri condomini di utilizzare la propria auto e di accedere alla pubblica via, integra il delitto di violenza privata (art. 610 del Codice penale) qualora sia accompagnato dal rifiuto di rimuovere l’impedimento (Cass. n.603/2012).
Il regolamento condominiale può approntare una disciplina specifica per evitare situazioni di arbitrio. Nel caso in cui i posti auto risultino insufficienti in proporzione al numero dei condomini, l’ordinamento interno può prevedere una turnazione periodica, che consenta il massimo godimento possibile dello spazio comune. Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1.130 c.c., di curare l’osservanza del regolamento.

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