Antiparentopoli, fumo negli occhi - QdS

Antiparentopoli, fumo negli occhi

Antonio Leo

Antiparentopoli, fumo negli occhi

mercoledì 14 Agosto 2013

La Legge regionale opera dalla prossima legislatura, a meno che il commissario dello Stato non la impugni. Basterebbe applicare il il D.lgs 39/2013 con una legge di un solo articolo

PALERMO – Ormai quella di Rosario Crocetta, e del suo governo, sembra la parabola di una palloncino che si gonfia, gonfia, sempre di più, fino a scoppiare. Doveva fare piazza pulita dei parenti, coniugi e affini fino al secondo grado annidati nei gangli della Formazione professionale, il Ddl antiparentopoli. Invece quello che resta del testo approvato l’altro ieri all’Ars è soltanto una legge spot, tutto fuorché una norma che contrasti gli inquietanti connubi tra politica e gli Enti controllati o finanziati dalla Regione (così come dimostrano le recenti inchieste delle Procure, che hanno portato all’arresto delle mogli dell’ex sindaco di Messina, Peppino Buzzanca, e di Francantonio Genovese, leader maximo del Pd nella provincia peloritana).
“Mentre i siciliani chiedono alla politica trasparenza e sviluppo, il governo Crocetta risponde col fumo negli occhi di una legge-beffa per nascondere la paralisi socio-economica a cui è stata condannata l’Isola”, tuona Nello Musumeci, presidente della commissione Antimafia, al termine della seduta dello scorso 12 agosto. “Un testo modificato nove volte in due settimane – continua Musumeci -, che cancella ogni iniziale riferimento alla parentela, che rinvia i suoi modesti effetti alla prossima legislatura, è solo offesa alla sete di pulizia che emerge dalla società nei confronti della classe politica dirigente”. “Un pannicello caldo”, lo bolla Salvatore Siragusa del Movimento cinque Stelle.
Va detto, a onor del vero, che le norme cosiddette “antiparentopoli” sono state stralciate per volontà del commissario dello Stato, Carmelo Aronica. Quest’ultimo ha ritenuto che l’ineleggibilità di chi ha parenti sino al secondo grado ai vertici degli enti di Formazione professionale configuri una lesione al diritto di elettorato passivo.
E così il testo varato dall’Aula è, di fatto, una norma sui conflitti di interesse, che estende ai deputati regionali i divieti già previsti da una legge del 1951, prevedendo l’incompatibilità tra la carica di parlamentare o assessore e quella di “rappresentante, amministratore, dirigente, funzionario di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione, nonché dirigente e funzionario dipendente della Regione”.

Ineleggibilità
La Legge appena approvata specifica, poi, che “non sono eleggibili né compatibili i soci, legali rappresentanti, amministratori, dirigenti, funzionari e consulenti di società o enti di formazione professionale, anche senza scopo di lucro, che fruiscono di finanziamenti o contributi, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione, o che siano titolari di appalti per forniture e servizi per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione”.

La legge dovrà essere pubblicata  nella Gurs, salvo che il commissario Aronica la impugni entro cinque giorni per contrasto con la Costituzione. Ma in ogni caso, come stabilito dall’art. 3 della suddetta legge, bisognerà aspettare la prossima legislatura per l’applicazione delle incompatibilità, in particolare la più importante: quella che prevede il divieto per i deputati di assumere ex novo, dopo le elezioni, la qualità di “socio, presidente, rappresentante legale, amministratore, consigliere, dirigente, funzionario, dipendente, consulente di società o di enti diversi da quelli territoriali, che beneficiano di sostegno economico o finanziario da parte della Regione”.
Il testo ha un altro limite: disciplina soltanto le incompatibilità che colpiscono i deputati, e non anche quelle di dirigenti e funzionari regionali. Ma, per risolvere tale questione, basterebbe – come ha anche indicato il commissario dello Stato – applicare, sic et simpliciter, le norme sull’incompatibilità e l’inconferibilità previste dal decreto legislativo 39/2013, varato lo scorso aprile dal governo Monti. Il decreto, se applicato alla lettera, potrebbe generare un ecatombe nella giunta Crocetta, dove diversi dirigenti detengono doppi incarichi tra la Regione e i Cda di comitati di sorveglianza o società partecipate. 
Da Patrizia Monterosso (segretario generale della Presidenza della Regione e vice presidente dell’Irfis) fino a Gianni Silva (fresco capo di gabinetto del governatore e nel Cda della Sas), passando anche per Anna Rosa Corsello (capo dipartimento del Lavoro e commissario della Multiservizi), sono tante le figure di vertice che dovrebbero scegliere quale poltrona mantenere. Aronica ha avvertito Crocetta: o elimina le incompatibilità oppure sarà inibito dal fare nuove nomine per quattro mesi.
L’assessore alle Autonomie locali, Patrizia Valenti, ha dichiarato recentemente al QdS di essere già al lavoro per ottemperare alle disposizioni nazionali: “Stiamo facendo un monitoraggio, all’interno dei diversi rami dell’amministrazione, per applicare questo decreto che, di fatto, è attuativo della Legge 190/2012. Il problema non è tanto di applicazione, quanto per il fatto che il testo lascia degli spazi di ambiguità. Stiamo lavorando con l’Ufficio legale per dirimere quegli ambiti che non risultano chiari nell’applicazione del decreto in Regione”. Ma per adesso, tutto resta com’è. Come al solito, tanti annunci, tanto fiato sprecato per nulla.
 

 
Sbarrare a ex politici le porte dei vertici amministrativi e stop ai condannati: questo e altro nel D.lgs 39/13
 
Il Dlgs 39/2013 (in vigore dal 4 maggio scorso) potrebbe fare piazza pulita di due categorie che ammorbano i gangli delle amministrazioni pubbliche. Da una parte esclude dagli incarichi dirigenziali, per cinque anni, i condannati per reati alla Pubblica amministrazione, anche con sentenza di primo grado. Stop definitivo se la condanna è per concussione o peculato. Dall’altra parte, il nuovo decreto sbarra le porte anche a chiunque intenda occupare un posto da dirigente in Regione o in un Ente locale con più di 15 mila abitanti (comprese le Unioni dei Comuni) se negli ultimi due anni ha fatto parte della Giunta o del consiglio regionale oppure nell’ultimo anno ha ricoperto la carica di sindaco, presidente, assessore o consigliere in un ente locale all’interno della stessa Regione. Tale incompatibilità si estende anche alle Aziende sanitarie, che non potranno più assegnare ad ex politici ruoli di vertice (direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo).
Il decreto, tra l’altro, non è esente da sanzioni: prevede un doppio meccanismo coattivo, con controlli interni ed esterni. I primi vengono affidati al responsabile anticorruzione (Legge 190/2012). I secondi a una triade composta dall’Autorità nazionale anticorruzione (la Civit), dall’Antitrust e dalla Corte dei Conti. Il responsabile anticorruzione, in pratica, qualora riscontri casi di possibile violazione, lo segnala ai controllori esterni che verifichino la sussistenza di responsabilità amministrative. Chi ha conferito l’incarico, poi annullato per l’inconferibilità, infatti, sarà chiamato a rispondere delle “conseguenze economiche” degli atti adottati, e per tre mesi non potrà più procedere agli affidamenti degli incarichi di propria competenza.

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