Lotta alla corruzione anche nelle Asp - QdS

Lotta alla corruzione anche nelle Asp

Valeria Nicolosi

Lotta alla corruzione anche nelle Asp

giovedì 29 Agosto 2013

La delibera Civit n. 58/2013 chiarisce l’applicabilità del D.Lgs 39/13 su inconferibilità e incompatibilità pure nella sanità. Per direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari e tutte le altre posizioni di responsabilità

PALERMO – Pubblicata sul sito della Civit la delibera n. 58 del 2013 che chiarisce l’applicabilità del D.Lgs n. 39 del 2013 anche nel settore sanitario. La Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni, a tal proposito, ritiene applicabile il decreto – come si legge nel testo della delibera: “A tutte le strutture del SSN che erogano attività assistenziali volte a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo”.
Secondo il nuovo dispositivo di legge, per evitare il dispiegarsi di fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione, non possono essere conferiti incarichi a soggetti che hanno già rivestito cariche in ambito politico o che ricoprono ruoli di responsabilità amministrativa in altre Pa. La norma specifica due casi in cui non è possibile conferire incarichi: l’inconferibilità e l’incompatibilità. La prima si applica quando non possono essere conferiti incarichi a soggetti che abbiano riportato condanne penali, che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, o a soggetti che siano stati componenti di organi di indirizzo politico. La seconda invece, l’incompatibilità, si applica quando sussiste l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi in enti regolati dalla Pa che conferisce l’incarico, o tra lo svolgimento di attività professionali e l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.
Nello specifico, la delibera della Civit chiarisce alcuni dubbi di applicabilità nati in seguito all’approvazione della norma anche nell’ambito delle strutture sanitarie. La Commissione spiega che nell’espressione “Aziende Sanitarie Locali” si intendono ricomprese tutte le strutture preposte all’organizzazione e all’erogazione di servizi sanitari, incluse quindi anche le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie, gli Istituti di Ricerca e di Ricovere e Assistenza e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.
Sempre secondo i chiarimenti della Civit, la nuova disciplina è applicabile in via “immediata” anche agli incarichi che hanno avuto origine prima dell’entrata in vigore della norma. Come si legge nel testo: “Il fatto che l’origine dell’incarico si situa in un momento anteriore non può giustificare il perdurare nel tempo di una situazione di contrasto con la norma, seppur sopravvenuta a causa del mutamento della normativa”.
Un altro dubbio interpretativo, rilevato dalle note inviate dai dirigenti di alcune strutture sanitarie italiane alla Civit, riguarda l’applicabilità della norma alle diverse figure dirigenziali che operano nel SSN. Il legislatore ha specificato che la disciplina va applicata per i seguenti incarichi: Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario. In questo ambito, la delibera però, visto il silenzio del legislatore, chiarisce che l’incoferibilità o l’incompatibilità non possono essere applicate solo a questi soggetti bensì a tutte le posizioni che implicano responsabilità professionale, di amministrazione e di gestione nel SSN.
La Commissione ritiene che il d. Lgs 39/2013 non trova applicazione al personale medico che non esercita tipiche funzioni dirigenziali ma che al contempo vi rientrano i dirigenti di distretto, i direttori di dipartimento e di presidio e in generale tutti i direttori di strutture complesse.
Il problema si pone solo per la differenza tra direttore di strutture complesse e direttori di strutture semplici. In questo caso, la Civit dispone che il decreto si applica ai direttori di strutture semplici, non inseriti in strutture complesse e viceversa non si applica ai direttori di strutture semplici inseriti in strutture complesse perchè, in tale contesto, questi non hanno responsabilità amministrativa e di gestione.

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