Distacco luce e gas per mora, più tutele per i consumatori - QdS

Distacco luce e gas per mora, più tutele per i consumatori

Filadelfo Scamporrino

Distacco luce e gas per mora, più tutele per i consumatori

giovedì 12 Settembre 2013

Stop allo stop indiscriminato per le forniture di luce e gas per i consumatori morosi, grazie a nuove regole che sono in vigore dall’1 settembre del 2013

I consumatori che hanno attivi contratti di fornitura di luce e gas, e sono in ritardo con il pagamento delle bollette, non possono subire il distacco senza un ben preciso iter che la società energetica dovrà rispettare. Questo dopo che dall’1 settembre del 2013 sono entrate in vigore in Italia nuove regole, a tutela proprio degli utenti morosi. In pratica tutti gli operatori, da Enel Energia a Edison, prima di sospendere la fornitura al cliente moroso, dovranno inviare una raccomandata rispettando le tempistiche previste, altrimenti il fornitore viene penalizzato attraverso degli indennizzi che poi saranno riconosciuti al cliente in bolletta.
 
Nel dettaglio, il distacco senza invio della raccomandata fa scattare a favore del cliente un indennizzo pari a 30 euro, mentre è di 20 euro il rimborso per il cliente se la società con cui si sono sottoscritte le tariffe luce e gasinvia la raccomandata fuori tempo massimo. Queste novità a favore dei clienti morosi permettono così di evitare distacchi indiscriminati delle forniture energetiche.
 
Nella raccomandata, infatti, la società deve prima ricordare al cliente che non ha ancora pagato, e che solo dopo i tempi previsti per mettersi in regola potrà scattare il distacco della fornitura. Le nuove regole, introdotte dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, subordinano di conseguenza il distacco delle forniture di luce e gas alla comunicazione di messa in mora al cliente, da parte della società energetica, con invio tassativo a mezzo raccomandata.
 
L’obiettivo è mettere ordine in situazioni in cui il cliente non ha pagato le bollette in seguito alla rilevazione di addebiti non dovuti o a una stima eccessiva dei consumi. In nquesti casi, l’utente dovrà aver avvertito la compagnia tramite raccomandata a/r, e la società dovrà dare una risposta entro un termine massimo di quaranta giorni.     

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