Fisco, l’avviso di accertamento è nullo se emesso prima dello scadere dei 60 giorni - QdS

Fisco, l’avviso di accertamento è nullo se emesso prima dello scadere dei 60 giorni

Michela Forastieri

Fisco, l’avviso di accertamento è nullo se emesso prima dello scadere dei 60 giorni

martedì 24 Settembre 2013

Ma la Corte di Cassazione a Sezioni Unite in una recente sentenza ha chiarito i casi in cui si può agire in deroga. Occorre dare al contribuente il tempo di fornire una giustificazione sui rilievi mossi

ROMA – Lo avevamo già annunciato dalle pagine di questo Quotidiano qualche tempo fa, ed avevamo detto che secondo la Corte di Cassazione a Sezione Unite, quando l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate emette l’avviso di accertamento prima dello scadere del termine di sessanta giorni previsto dall’art.12 dello Statuto dei Diritti del Contribuente e mancano validi motivi che giustificano l’urgenza, l’avviso è nullo.
Come avevamo pure detto, la disposizione di cui si parla, quella prevista dall’art.12 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, serve a consentire al contribuente, che subisce una verifica fiscale, di fornire le proprie giustificazioni sui rilievi mossi dall’organo che ha eseguito il controllo prima di ricevere l’atto di accertamento vero e proprio.
Quindi, con la sentenza delle Corte di Cassazione a Sezioni Unte n. 18184 del 29 luglio9 2013, si pensava che fosse stata messa la parola fine sulla controversa questione. Invece non è così. La stessa Corte di Cassazione, pure a Sezione Unite, con altra sentenza, la n. 20769 dell’11 settembre 2013, mette un po’ in discissione quando deciso in precedenza, soffermandosi questa volta sul requisito dell’urgenza che, se motivata, in base alla legge, permette all’Ufficio di derogare al termine di sessanta giorni prima citato.
Sull’argomento, per la verità, c’è giurisprudenza e dottrina contrastante.
Alcuni, infatti, sostengono che la necessità di notificare subito l’accertamento non può essere giustificato soltanto dall’esigenza di evitare all’Amministrazione Finanziaria di incorrere nel termine di decadenza per la notifica che, normalmente, è di quattro anni. Quando ritiene di iniziare un controllo, infatti, l’Ufficio deve tenere conto dei tempi tecnici in cui può muoversi regolarmente e non può usare escamotages per eludere la norma prevista dallo Statuto.
L’Urgenza, quindi, secondo questo filone interpretativo, va ricercata in altri motivi, caratterizzati da assoluta eccezionalità ed imprevedibilità, motivi che, questa è la cosa più importante, non possono dipendere dal comportamento dell’Ente che deve applicare la norma derogatoria,
Un caso di effettiva urgenza potrebbe essere la necessità di intervenire allo scopo di consentire l’attivazione della azioni esecutive prima del verificarsi di qualche accadimento che potrebbe privare il contribuente dei beni aggredibili.
La questione, che per ora vede un’altra vittoria del fisco, molto probabilmente non finisce qui.

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