Le linee guida dell’Inps per il bonus assunzioni per giovani under 30 - QdS

Le linee guida dell’Inps per il bonus assunzioni per giovani under 30

Antonio Leo

Le linee guida dell’Inps per il bonus assunzioni per giovani under 30

giovedì 26 Settembre 2013

Per accedere alle misure, i lavoratori devono essere privi di impiego da almeno sei mesi o sprovvisti di diploma superiore. Per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato lo Stato paga un terzo della retribuzione

PALERMO – Bonus per chi assume giovani tra i 18 e i 29 anni, adesso ci sono le linee guida dell’Inps. Dopo aver ricevuto il via libera dal ministero del Lavoro, l’Istituto nazionale di previdenza sociale – con la circolare 131 del 17 settembre scorso – ha stabilito i criteri e le modalità che i datori di lavori dovranno seguire per accedere allo sgravio fiscale previsto dal decreto legge 76/2013 (convertito con modificazioni dalla Legge 99/2013).
Il bonus.
L’articolo 1 del decreto legge 76/2013 prevede un incentivo economico, pari a un terzo della retribuzione – nella misura mensile massima di € 650 -, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale; l’incentivo spetta per 18 mesi. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incentivo spetta per 12 mesi. L’incentivo sarà fruito da chi assume mediante conguaglio con i contributi dovuti, previa autorizzazione dell’Inps. Complessivamente, le risorse disponibili ammontano a 794 milioni di euro, di cui 500 milioni al Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna) e i restanti 294 milioni al resto d’Italia.
Rapporti oggetto di incentivo.
Sono due i casi rientranti nella previsione legislativa: da una parte, i contratti di lavoro a tempo indeterminato ex novo; dall’altra, la trasformazione di una rapporto di lavoro a termine in tempo indeterminato.
• Assunzione a tempo indeterminato: l’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato – anche a tempo parziale – nonché per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001. Ancora, il bonus spetta per l’assunzione degli apprendisti, mentre è escluso per i lavoratori domestici e per i rapporti di lavoro intermittente e ripartito, in quanto l’agevolazione è finalizzata solo a promuovere l’occupazione stabile.
• Trasformazione in indeterminato di un rapporto a termine: in questo caso l’incentivo economico spetta qualora il datore di lavoro decida di trasformare un contratto a termine con uno a tempo indeterminato. Anche in questo caso, il lavoratore deve essere maggiorenne e non aver compiuto trent’anni al momento della decorrenza della trasformazione: se, però, alla scadenza originaria del rapporto a termine il lavoratore superasse il limite d’età, la trasformazione può essere anticipata per garantire la spettanza del beneficio.
I termini.
L’incentivo spetta per le assunzione e le trasformazioni effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013. Non sarà più possibile essere ammessi all’incentivo dopo che saranno esaurite le risorse stanziate per ciascuna regione e provincia autonoma, né – comunque – per assunzioni o trasformazioni successive al 30 giugno 2015, termine ultimo per accedere al bonus.
 

 
Per i datori di lavoro. La circolare 131/13 detta i criteri per chiedere il contributo
 
La circolare 131/13 dell’Inps spiega cosa deve fare il datore di lavoro per accedere al contributo. Anzitutto, deve inoltrare una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, avvalendosi del modulo di istanza on-line “76-2013”, che verrà messo a disposizione all’interno dell’applicazione “DiResCo” sul sito internet dell’Inps.
Entro tre giorni dall’invio dell’istanza, l’Inps comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo per il lavoratore indicato.
Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione o di trasformazione.
Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto, chiedendo la conferma della prenotazione in suo favore; l’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. I termini sono perentori.

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