Ruolo dei certificatori energetici. Regna la più totale confusione - QdS

Ruolo dei certificatori energetici. Regna la più totale confusione

Bartolomeo Buscema

Ruolo dei certificatori energetici. Regna la più totale confusione

martedì 22 Ottobre 2013

Norme farraginose e disomogenee determinano molti dubbi e confusione sull’intera materia. Le nuove norme non hanno chiarito l’efficacia dei titoli di studio e le competenze

CATANIA – Nel Bel Paese, il quadro generale in materia di certificazione energetica è farraginoso, disomogeneo e confuso. Tre aggettivi che, purtroppo, ancora per qualche tempo sembrano quelli più appropriati per descrivere la complessa materia della certificazione energetica e in particolare dei certificatori energetici. Il tanto atteso decreto sui requisiti dei certificatori, il DPR 75/2013, uscito ben otto anni dopo il D.Lgs. 192/2005 che, all’art. 4 comma 1, prevedeva l’emanazione entro 120 giorni di decreti attuativi, non ha sciolto i tanti dubbi che pervadono gli addetti ai lavori.
Negli anni passati, in mancanza di tale decreto, ogni Regione ha pensato bene di fare di testa sua, creando un quadro generale nel quale alcune Regioni non hanno dato nessuna indicazione in merito, demandando le delucidazioni al futuro decreto attuativo, mentre altre hanno già legiferato anche sui i criteri di accreditamento dei certificatori, determinando un quadro nazionale lontano da quella chiarezza necessaria se si vuole realmente incidere sulla realtà energetica italiana. In realtà, il D. Lgs. 115/2008 aveva provato a mettere un po’ d’ordine indicando i requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica per quelle Regioni che risultavano sprovviste di una propria normativa.
Invece l’effetto finale è stato quello di aumentare i dubbi, come quello ingenerato dalla definizione di tecnico abilitato che riportiamo: “Un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze”. Come emerge chiaramente, il decreto non fa riferimento a nessun titolo di studio, tantomeno non distingue tra diplomi di scuola media superiore o diploma di laurea quinquennale o triennale.
Si auspicava che il DPR 75/2013 portasse maggiore chiarezza e in parte l’ha fatto, sopperendo all’indicazione dei titoli di studio necessari per essere abilitati o per accedere al corso di abilitazione (art. 2 commi 3 e 4), per il resto ha riproposto in pieno la definizione già data dal D.Lgs. 115/2008. In buona sostanza, il nodo ancora da sciogliere concerne il penultimo periodo del virgolettato “competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente”.
I riferimenti normativi relativi alle competenze si trovano in tre Regi Decreti: il R.D. 2537/1925 per gli architetti e ingegneri, il R.D. 274/1929 per i geometri e il R.D. 275/1929 per i periti, mentre per le nuove lauree triennali il riferimento è il DPR 328/2001.
Nella fattispecie, le professioni di architetto e ingegnere sono equiparate in riferimento all’edilizia civile, compresa l’impiantistica a essa riferita, mentre restano di competenza esclusiva degli uni gli interventi ricadenti nell’ambito del Testo Unico dei beni culturali, degli altri gli impianti minerari, industriali e di comunicazione.
Per quanto riguarda, invece, le categorie degli architetti e ingegneri “junior” la normativa definisce il loro ambito d’intervento inerente a “costruzioni civili semplici”.
Le competenze concernenti la categoria dei geometri e periti sono definite dalle norme, come relative a “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”.
Se stiamo ai Regi Decreti, le competenze dovrebbero essere queste: architetti e ingegneri sono titolati alla certificazione nel campo dell’edilizia civile; le lauree triennali sono abilitate con riferimento alle costruzioni civili semplici; geometri e periti sono abilitati con riferimento alle modeste costruzioni civili.
Sarebbe opportuno che con un decreto ad hoc si chiarisse e si quantificasse, in termini di metri cubi,ad esempio, che cosa il legislatore intende per costruzioni civili semplici e modeste costruzioni civili.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017