Redditometro da rivedere. Le condizioni del Garante - QdS

Redditometro da rivedere. Le condizioni del Garante

Antonio Leo

Redditometro da rivedere. Le condizioni del Garante

sabato 23 Novembre 2013

Solo le spese certe utilizzabili per ricostruire il reddito del contribuente. L’Authority per la privacy contro l’utilizzo dei dati medi Istat

PALERMO – Lo si attendeva da mesi. Il Garante per la privacy – dopo un lungo esame – ha dato finalmente il suo via libera al redditometro, ma fissando una serie di condizioni imprescindibili.
L’Autorità ha prescritto all’Agenzia delle Entrate diverse misure per ridurre al minimo i rischi di violazione dei diritti dei contribuenti. Sul banco degli imputati è finita in particolare la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di utilizzare “le spese presunte” per verificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e le spese effettuate.
 
Queste ipotesi di spese, secondo la previsione del Dl 78/2010 e del provvedimento attuativo del 24 dicembre 2012, vengono calcolate sulla base dei valori medi rilevati dai dati Istat. Ed è proprio questo che il Garante contesta maggiormente: la possibilità di utilizzare tali medie (riferite per esempio agli acquisti alimentari e all’abbigliamento) per ricostruire il reddito del contribuente e dunque “collocarlo” in una specifica tipologia di famiglia e in una determinata area geografica. Un sistema che presenta notevoli margini di errore.
Come specifica l’Autorità garante, il nuovo redditometro si fonda su due pilastri: da una parte sul trattamento automatizzato di dati personali in possesso dell’Agenzia delle entrate, comunicati dallo stesso contribuente o da soggetti esterni (es. società telefoniche, assicurazioni); dall’altra sull’imputazione anche di spese presunte, determinate sulla base dell’attribuzione automatica al contribuente di un determinato “profilo”. Quest’ultimo è un tipo di trattamento in conflitto con i principi generali di riservatezza e protezione dati sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, noto sinteticamente come “profilazione”. Per questo il Garante della privacy ha chiesto specificatamente di farne a meno.
Ancora, ai fini di una maggiore tutela dei cittadini, l’Autorità chiede che nell’invito al contradditorio dovrà essere specificata chiaramente al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall’Agenzia e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere.
Ma vediamo nel dettaglio quali sono le decisioni dell’Authority.
SPESE CERTE. Il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe. Stop definitivo all’utilizzo delle spese presunte: con la circolare 24/E/2013 l’Agenzia delle entrate aveva già fatto uno sforzo interpretativo, confinando l’utilizzo delle medie Istat (sancito dal provvedimento attuativo del 24 dicembre 2012) solo nel contradditorio (durante il confronto tra uffici delle Entrate e contribuenti) e solo nel caso in cui i chiarimenti forniti dal soggetto sul reddito ricostruito in base ad elementi certi non fossero risultati convincenti. Ma per il Garante non basta, il ricorso a queste “ipotesi” deve essere vietato del tutto.
DATI ESATTI. L’Agenzia dovrà porre particolare attenzione alla qualità e all’esattezza dei dati al fine di prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica. Per l’Autorità, infatti, “la corretta composizione della famiglia è irrilevante per la ricostruzione del reddito familiare, l’individuazione della tipologia di famiglia o l’attribuzione del fitto figurativo”.
FITTO FIGURATIVO. Numerose incongruenze nelle banche dati – tra cui l’attribuzione a due milioni di soggetti con meno di 18 anni della spesa fittizia per l’affitto di una abitazione – hanno convinto il Garante a chiedere di limitarne l’utilizzo. Il cosiddetto fitto figurativo (attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza) non verrà utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo ove necessario a seguito del contraddittorio. Il fitto figurativo dovrà essere attribuito solo una volta verificata la corretta composizione del nucleo familiare.
INFORMAZIONI CHIARE. Il contribuente dovrà essere informato, attraverso l’apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle entrate, del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro. E nell’invito al contraddittorio dovrà essere specificata chiaramente al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall’Agenzia (es. estratto conto) e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere. Come scritto sopra, le medie Istat non potranno costituire oggetto del contraddittorio.

Salvatore Forastieri, Garante contribuente in Sicilia: “Conciliare privacy con lotta all’evasione”

L’Autorità garante per la privacy ha stabilito che il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando solo spese certe. Come giudica questa posizione?
“Mi pare che sia una decisione molto opportuna. C’è da dire, comunque, che già l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.24 del 31 luglio scorso, aveva emnato una direttiva con la quale intendeva avvicinarsi al comportamento che il Garante della privacy avrebbe potuto chiedere. Ha distinto, infatti, le diverse tipologie di spesa su cui va costruito il nuovo redditometro in quattro categorie ed ha attribuito alle spese Istat, dato caratterizzato da elementi assolutamente presuntivi, la funzione di semplice integrazione delle altre voci di spesa certe esistenti in Anagrafe Tributaria. Il recentissimo provvedimento dell’Authority della privacy, comunque, è sicuramente molto utile in quanto servirà ad evitare anomalie esistenti nelle diverse banche dati che alimentano l’Anagrafe tributaria ed inoltre, bocciando nettamente l’utilizzo di qualunque dato che non abbia il requisito della certezza, servirà ad eliminare sul nascere questioni riguardanti proprio la determinazione del reddito anche attraverso valori medi e non attraverso dati certi.”.

Ancora l’Autorità ha chiesto specifiche garanzie nel contradditorio. Ritiene che i contribuenti con le nuove prescrizioni siano sufficientemente tutelati?
“Anche la richiesta di maggiore garanzia sul contraddittorio è sicuramente molto opportuna. Il contribuente, infatti, deve conoscere preventivamente le regole del redditometro e l’obbligatorietà del contraddittorio. È proprio questo, infatti, il punto più importante dell’intero procedimento dell’accertamento sintetico, il momento, cioè, in cui la persona selezionata dal Centro informativo dell’Agenzia delle entrate, perché risulta avere sostenuto spese in misura superiore all’importo ritenuto coerente con il tenore di vita manifestato, può fornire le sue giustificazioni sullo scostamento rilevato dal fisco”.

Cosa dovrà fare adesso l’Agenzia delle Entrate per recepire queste prescrizioni?
Una volta ricevute queste prescrizioni del Garante della privacy, l’Agenzia delle Entrate potrà dare il via all’operazione redditometro per l’annualità 2009, inviando le 35.000 lettere di chiarimenti ai contribuenti che erano stati già segnalati dal ‘Centro’. Probabilmente emanerà altre direttive, per ribadire agli uffici dipendenti la necessità di essere sempre in linea con le disposizioni ora impartite dal Garante della privacy. Non dimentichiamo, infatti, che proprio il Garante in persona, Antonello Soro, qualche tempo fa, ebbe a dichiarare non solo che ‘i cittadini chiedono la mano ferma’ e sono disposti a ‘sopportare fastidiose intrusioni nella vita privata’, ma anche la necessità di ‘prudenza’ ‘perché il rischio è porre la difesa della libertà al di sotto degli obiettivi economici’. Dichiarazioni che confermano la necessità di dovere conciliare la privacy con l’esigenza di combattere l’evasione. È molto diffuso, infatti, il timore che il nuovo strumento di accertamento possa essere applicato in maniera troppo invasiva, spostando in capo al contribuente l’onere di giustificare tutte le azioni della sua vita che possano avere riflessi di natura economica e anche fiscale. Un problema che potrebbe avere ripercussioni maggiore in regioni, tra cui la Sicilia, caratterizzate da elementi negativi come il pesante aumento della disoccupazione, la forte depressione dei consumi ed il sensibile aumento di sintomi di vera indigenza e povertà. La prudenza del fisco, quindi, diventa necessaria. Un ruolo importante, in questa situazione, potrà averlo anche il Garante del contribuente (sul quale grava una disposizione prevista dalla Legge di stabilità che vorrebbe affidarne le funzioni al presidente della Commissione tributaria regionale), monitorando i risultati dell’accertamento con il redditometro, segnalando le anomalie riscontrate e proponendo soluzioni condivisibili al fine di rendere effettivo il rapporto di fiducia fisco-contribuente”.

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