15 mesi per ottenere il credito d’imposta - QdS

15 mesi per ottenere il credito d’imposta

Dario Raffaele

15 mesi per ottenere il credito d’imposta

sabato 23 Novembre 2013

La via Crucis degli imprenditori in 13 step. Dopo più di un anno la prima azienda siciliana è riuscita ad effettuare la compensazione con l’F24 prevista dalla L. 106/2011. Dieci mesi per pubblicare sulla Gazzetta ufficiale la graduatoria dei 1.184 ammessi al beneficio

CATANIA – Il credito d’imposta per l’assunzione di lavoratori svantaggiati è realtà. Un’azienda ci segnala di essere riuscita finalmente ad ottenere i codici e fare la compensazione con l’F24. Dopo più di un anno di attese, di promesse non mantenute da parte della pubblica amministrazione regionale, di rinvii, di intoppi tecnologici e burocratici, arriva la tanto attesa boccata d’ossigeno per gli imprenditori e i loro dipendenti che avevano pagato le lentezze burocratiche con il blocco degli stipendi.
Ma vediamo di ricapitolare cosa è successo in questo anno, perché si è arrivati a una situazione limite che poteva essere evitata e che ha portato migliaia di imprenditori a intraprendere una vera e propria via Crucis.
1° Stazione – La legge 106 (art. 2) sul credito d’imposta porta la data del 12 luglio 2011.
2° Stazione – Passa un anno (1 giugno 2012) prima di arrivare al decreto interministeriale che contiene le modalità di attuazione della stessa. A questo punto la “palla” passa alle Regioni che sono chiamate a produrre un disciplinare per regolare le modalità per ottenere il credito d’imposta.
3° Stazione – La Regione “risponde alla chiamata” dopo quasi due mesi (il 25 luglio 2012) con l’Avviso pubblico n. 1 dell’assessorato regionale al Lavoro.
Può avere inizio così l’invio da parte delle imprese che hanno assunto lavoratori svantaggiati della documentazione richiesta (che si scoprirà poi essere incompleta, mancando infatti il modello di domanda per la fideiussione vincolata obbligatoria).
4° Stazione – Il 28 dicembre 2012 viene pubblicata sulla Gurs la graduatoria degli ammessi.
5° Stazione – Il 4 gennaio 2013, con d.d.g. n.1, arriva una proroga di 10 giorni per la presentazione di osservazioni da parte delle aziende non ammesse in graduatoria.
A questo punto l’assessorato al Lavoro si prende altri due mesi per esaminare i ricorsi.
 
6° Stazione – Il 29 marzo 2013 con d.d.g. 1152 viene resa nota la graduatoria degli ammessi in seguito ai ricorsi. Ma la graduatoria per essere pubblicata sulla Gurs necessita del visto della Corte dei Conti.
7° Stazione – Il 15 maggio 2013 arriva il visto della Corte dei Conti al d.d.g. 1152.
8° Stazione – Il 31 maggio 2013 sulla Gurs viene data notizia della pubblicazione sul sito dell’assessorato al Lavoro della graduatoria finale. Sono passati 10 mesi dalla presentazione dell’Avviso che dettava le modalità per ottenere il credito d’imposta. Sono 1.184 le imprese che potranno beneficiare della compensazione grazie al credito d’imposta per l’assunzione di circa 5.000 lavoratori svantaggiati.
Tutto risolto? Ma neanche per sogno.
9° Stazione – L’ultimo inghippo è derivato dalla necessità per le imprese di trasmettere al dipartimento Lavoro, così come previsto dall’articolo 8, comma 4 dell’Avviso pubblico n. 1, una polizza fideiussoria vincolata.
Peccato che il testo della fideiussione sia stato pubblicato dallo stesso Assessorato (dopo le insistenze del QdS) soltanto il 29 luglio scorso… Le aziende in questo modo si sono ritrovate soltanto a inizio agosto nella condizione di poter chiedere l’affidamento bancario. Una concessione tutt’altro che scontata: nell’80% de casi, infatti, gli istituti bancari non rilasciano alcun fido e così la stragrande maggioranza di quei 1.184 imprenditori, che tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013 hanno firmato oltre 5.000 contratti d’assunzione in favore di lavoratori svantaggiati, rischiano di restare in braghe di tela.
Ma anche le poche aziende capaci di procurarsi la fideiussione hanno dovuto ulteriormente attendere per poter effettuare la compensazione. Vediamo di capire il perché, proseguendo nella via Crucis dell’imprenditore.
10° Stazione – Per inviare tutta la documentazione necessaria, le imprese hanno dovuto utilizzare esclusivamente la posta tradizionale o, per i più fortunati, è stata possibile la consegna brevi manu. L’assessorato al Lavoro infatti non ha ritenuto valide le trasmissioni dei documenti attraverso la Posta elettronica certificata.
11° Stazione – Una volta arrivati i documenti in Assessorato è stato necessario ritrasmettere la fideiussione all’istituto di credito emittente affinché ne confermasse la veridicità. Altra attesa per le imprese già agonizzanti.
12° Stazione – Una volta arrivata la risposta della banca, l’assessorato avrebbe dovuto inviare tutto alla Agenzia delle entrate attraverso un canale telematico, ma, a distanza di un anno e tre mesi (ai primi di ottobre 2013) dall’assessorato al Lavoro ci facevano sapere che tale canale, per motivi tecnici… non era ancora del tutto funzionante!
13° Stazione – A metà ottobre l’Assessorato ci comunica di aver risolto i problemi e collaudato il canale telematico, i dati della prima azienda sono stati girati all’Agenzia delle Entrate, che finalmente può dare l’ok per il rilascio dei codici necessari per effettuare la compensazione con l’F24.
Conclusione – A distanza di 15 mesi dall’Avviso che regolava il credito d’imposta, la prima azienda siciliana riesce finalmente ad effettuare la compensazione. Sono stati necessari 13 step (che noi abbiamo chiamato stazioni). Una via Crucis tanto lunga quanto estenuante, che per tantissime aziende non si è ancora conclusa.
 

 
L’approfondimento. Utilizzabile in compensazione con il modello F24
 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso il modello F24, a partire dalla data di comunicazione dell’accoglimento dell’istanza ed entro due anni dalla data di assunzione.
Il bonus, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto e non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi, né il valore della produzione, ai fini dell’Irap.
 Si perde il diritto al bonus quando: 1) il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti l’assunzione; 2) i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle piccole e medie imprese o tre anni dalle altre imprese; 3) vi è accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale, a quella contributiva o a quella sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
L’agevolazione non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario.

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