Il Commissario Aronica impugna proroga precari - QdS

Il Commissario Aronica impugna proroga precari

Lucia Russo

Il Commissario Aronica impugna proroga precari

giovedì 28 Novembre 2013

Stoppato l’articolo 4 del ddl stralcio delle variazioni di bilancio 2013 approvato dall’Assemblea regionale il 19 novembre scorso. Aronica costretto a evidenziare “l’ingiustificato privilegio a favore di determinati soggetti”

PALERMO – La proroga dei contratti di lavoro contenuta nell’articolo  4 del disegno di legge n. 579-607 stralcio I -623 dal titolo “Disposizioni finanziarie urgenti per l’anno 2013. Disposizioni varie”,  approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 19 novembre 2013, è stata impugnata dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3, 51, 97, 117, 2° comma lett. l) e 3° comma, e 81, 4° comma della Costituzione.
“Tale  disposizione – scrive il Commissario dello Stato, Carmelo Aronica – asseritamente definita interpretazione autentica dell’art. 38 L.R. n. 9/2013, concernente la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale degli Enti parco e di altri enti strumentali della Regione, ha sostanzialmente, ad avviso dello scrivente, natura innovativa con efficacia retroattiva. La norma infatti non chiarisce il senso della disposizione preesistente, di per sé inequivocabile, ma vorrebbe imporre un ampliamento indefinito ed indefinibile della platea dei destinatari della prosecuzione del rapporto di lavoro.
Prosegue il Commissario nella sua impugnativa datata 27 novembre 2013: “L’articolo 38 della L.R. n. 9/2013, invero, autorizzava la prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31/12/2013 soltanto per coloro i quali avessero un rapporto di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, in conformità a quanto prescritto dal legislatore statale nell’art. 1 comma 400 della L. 228/2012.
 
Tale disposizione prevede che oggetto di proroga possano essere esclusivamente i contratti di lavoro subordinati a tempo determinato in essere alla data del 30 novembre 2012 che superavano il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi di cui all’articolo 5 comma 4 bis del decreto legislativo 368/01, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato. Il legislatore regionale, quindi, nell’inserire tra i vari significati possibili della norma statale anche i contratti di lavoro “assistiti”, termine questo non riconducibile ad una precisa categoria giuridica inequivoca, per taluni enti pubblici amplia, in misura peraltro non determinabile a priori, l’elenco dei soggetti destinatari della disposizione, beneficiari della proroga.
La disposizione oggetto di censura consentirebbe pertanto l’instaurarsi “ope legis” di nuovi rapporti di lavoro subordinato con soggetti che in passato hanno prestato servizio con la Pubblica Amministrazione, non tenendo in alcun conto sia le necessarie ordinarie procedure di selezione pubblica del personale anche per rapporti di breve durata prescritte dall’articolo 36 del decreto legislativo 165/01, sia le reali esigenze operative dei suddetti Enti Parco che, per ricorrere all’utilizzo di contratti di lavoro flessibile, dovrebbero dimostrare l’esistenza di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, nonché rispettare i limiti prescritti dall’articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010.
La norma in questione configura pertanto un ingiustificato privilegio in favore di determinati soggetti, di cui si consoliderebbe la condizione di precariato alimentando negli stessi l’aspettativa di una futura stabilizzazione e, quindi, si pone, ad avviso del ricorrente, in evidente contrasto con i precetti posti dagli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione in tema di buon andamento ed imparzialità  della Pubblica Amministrazione e di selezione pubblica in condizione di eguaglianza per l’accesso ai pubblici uffici, nonché con il principio generale posto ai fini del coordinamento della finanza pubblica di cui al sopracitato articolo 9, comma 28 del D. L. 78/2010 al quale è tenuta ad adeguarsi anche la Regione siciliana, violando così anche l’articolo 117, 3° comma Cost.
Infine la disposizione legislativa in questione, non quantificando l’ammontare della spesa derivante dalla stessa, né tanto meno indicando espressamente le risorse finanziarie con cui provvedere, si pone in evidente contrasto anche con l’articolo 81, 4° comma Cost.
 

 
La Presidenza dell’Ars: “Confermati i nostri dubbi. Abbiamo il merito di avere stralciato le norme”
 
PALERMO – L’impugnativa da parte del commissario dello Stato della norma sulla proroga di alcuni contratti di lavoro (enti parco, camere di commercio, Irspa) inserita in uno del ddl stralcio delle variazioni di bilancio conferma i dubbi che aveva espresso la Presidenza dell’Ars, col supporto degli uffici. Su iniziativa della Presidenza questa norma, come altre espunte dal testo base perché ritenute non attinenti alla materia relativa alle variazioni, era stata stralciata e ripresa, in commissione Bilancio, in un apposito ddl. Lo stop del prefetto Carmelo Aronica, dunque, avvalora la linea della Presidenza e degli uffici di Palazzo dei Normanni. Se la norma fosse stata inserita nelle variazioni di bilancio lo stop del commissario avrebbe di fatto "bloccato" l’intero testo per qualche giorno (in aula il governo avrebbe dovuto portare il ddl per la promulgazione senza le parti impugnate) col rischio concreto, ad esempio, per i comuni di non potere chiudere i propri bilanci entro i termini di legge, vale a dire il 30 novembre. Dagli uffici dell’Ars trapela, dunque, soddisfazione per la scelta compiuta, che ha permesso l’approvazione della manovra di variazioni senza alcun problema. Una linea che potrebbe essere riproposta, a questo punto, anche per la legge di stabilità che la giunta Crocetta si appresta a varare e a trasmettere alla Presidenza dell’Ars e poi alle commissioni di merito per l’esame prima della discussione in aula.

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