In particolare, l’art. 21 al primo comma, della stessa legge, pone l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di pubblicare sui propri siti Internet i curricula vitae, recapiti e retribuzioni annuali dei dirigenti, nonché i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
A distanza di tre mesi il ministero della Pubblica amministrazione e l’innovazione ha effettuato un primo monitoraggio su tutti i Ministeri e tutte le Regioni nonché su un campione di Enti locali ed altre Pubbliche Amministrazioni.
Questa prima verifica ritrae un quadro regionale con poca “sensibilità” verso il Cittadino ed il Suo bisogno di partecipazione alla vita delle istituzioni.
In particolare, al due settembre, data del rilevamento effettuato dal ministero della Pubblica amministrazione, la Sicilia ha adempiuto al solo impegno relativo alle assenze, tralasciando di comunicare i dati della dirigenza regionale riferiti alle retribuzioni ed ai curricula.
La stessa legge pone come obbligo la necessità di dare evidenza dei dati rilevati periodicamente sui siti web delle Regioni, ma tale strumento, ad oggi, in Sicilia non è stato realizzato.
Lo stesso ministro con una sua Circolare ha precisato che il termine ultimo per adempiere alle previsioni dell’art.21 della legge 69 del 18 giugno 2009 era ieri giorno 15 Settembre.
È utile ricordare che dal 1° gennaio 2009 è stata istituita, all’interno del sito web istituzionale della Regione siciliana, un area dedicata al sistema di pubblicità unificata degli incarichi di collaborazione e di consulenza.
In particolare, i grafici riportati sulla sezione del sito evidenziano diversi dati elaborati con criteri differenti.
Nel dettaglio il primo confronta, a distanza di un anno, i dati, per ciascun mese, evidenziando un trend virtuoso indicante una costante diminuzione delle assenze, confermato dalla scheda relativa alla comparazione dei dati tra Maggio 2008 e ciascuno dei mesi successivi.
Certamente il rilevamento, oltre ad essere datato, quindi poco attendibile sull’evoluzione delle assenze all’interno dell’amministrazione regionale, non distingue i dati relativi al sistema dirigenziale da quelli degli impiegati.
1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.