Efficienza energetica, una mini guida alle detrazioni fiscali sui singoli impianti - QdS

Efficienza energetica, una mini guida alle detrazioni fiscali sui singoli impianti

Bartolomeo Buscema

Efficienza energetica, una mini guida alle detrazioni fiscali sui singoli impianti

venerdì 27 Dicembre 2013

Il Gruppo di lavoro dell’Enea ha aggiornato al 26 novembre il vademecum sui lavori incentivati con lo sconto, spalmato, del 65%. Serramenti, infissi, pompe di calore, caldaie a condensazione, pannelli solari, coibentazione: ecco cosa fare

CATANIA – Il Gruppo di lavoro Efficienza Energetica dell’Enea ha aggiornato al 26 novembre 2013 il vademecum sui lavori incentivati con la detrazione fiscale del 65% per l’efficienza energetica degli edifici, che la legge di stabilità ,ora all’esame del Parlamento, ha prorogato fino al 31 dicembre 2014.
Prima di descrivere gli interventi ricordiamo che è necessario che l’immobile sia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; sia in regola con il pagamento di eventuali tributi; deve essere dotato di impianto di riscaldamento. Ricordiamo, inoltre, che per la parte dei lavori che proseguono oltre il periodo di imposta nel quale si chiede la detrazione bisogna darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate con lettera raccomandata. Gli interventi previsti concernono la sostituzione dei serramenti e infissi, caldaie a condensazione, caldaie a biomassa, pannelli solari, pompe di calore ad alta efficienza, coibentazione di pareti, solai e tetti.
Descriviamo di seguito i principali requisiti tecnici specifici degli interventi e la relativa documentazione necessaria per la detrazione.

Serramenti e infissi

L’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti e non come nuova installazione. I serramenti devono delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati. Inoltre, i serramenti devono assicurare un valore di trasmittanza termica unitaria (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. Sono, inoltre, agevolabili gli elementi oscuranti, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso), purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi o del solo vetro. In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti.
Per usufruire delle detrazioni, il richiedente dovrà acquisire e conservare a propria cura l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale deve essere indicato il valore della trasmittanza dei vecchi infissi e il valore di trasmittanza dei nuovi infissi che deve rispettare i limiti della tabella 2 del D.M. 26  gennaio 2010.
In alternativa all’asseverazione, è sufficiente la certificazione del produttore dell’infisso che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.  
Per quanto concerne l’aspetto non tecnico, il richiedente deve conservare le fatture relative alle spese sostenute; la ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; la ricevuta dell’invio effettuato all’Enea (codice Cpid), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Ricordiamo che la documentazione da trasmettere all’Enea deve essere spedita esclusivamente attraverso l’apposito sito web (per il 2013: http://finanziaria2013.enea.it), entro 90 giorni successivi alla fine dei lavori.
Solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano, tale documentazione consiste nella compilazione dell’allegato F al “decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008) che può anche essere redatto dal singolo utente. In tutti gli altri casi ,ad esempio interventi che riguardano parti condominiali,bisognerà produrre l’Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici” e la scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”).

Caldaie a condensazione
L’intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico e non come nuova installazione. Il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua. Inoltre, nel caso di impianto con potenza nominale al focolare minore di 100 kW termici , il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile al 100% della potenza termica nominale(Pn) maggiore o uguale a 93 + 2logPn. Ove tecnicamente compatibili devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti. Costituiscono eccezione gli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C come nel  caso dei pannelli radianti e dei ventilconvettori. All’atto dell’installazione si dovrà ,inoltre, procedere alla verifica e messa a punto del sistema di distribuzione.

Invece, per quanto concerne gli impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW termici, oltre ai precedenti requisiti, è obbligatorio utilizzare un bruciatore di tipo modulante con una regolazione climatica che agisce direttamente sul bruciatore. Inoltre, dovrà essere installata una pompa elettronica a giri variabili.
Ricordiamo ancora che sono agevolabili lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente; la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche afferenti all’installazione della caldaia a condensazione e le eventuali opere idrauliche per l’equilibratura del sistema di distribuzione. Sono pure incentivabili le opere e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con una caldaia a condensazione. 
Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare non superiore a 100 kW, il richiedente dovrà conservare a propria cura l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) attestante i suddetti requisiti tecnici.
In alternativa all’asseverazione è sufficiente una certificazione dei produttori delle caldaie e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei medesimi requisiti .
Per quanto concerne l’aspetto non tecnico,il richiedente è tenuto a conservare le fatture relative alle spese sostenute; la ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico.
Bisogna ancora conservare la ricevuta dell’invio effettuato all’Enea (codice Cpid) esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2013: http://finanziaria2013.enea.it). Tale ricevuta costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Il richiedente deve ancora conservare le schede tecniche concernenti la caldaia a condensazione e dei relativi accessori e gli originali degli allegati inviati all’Enea firmati (dal tecnico e/o dal cliente). In particolare la scheda informativa dell’intervento (Allegato E al D.M. 19/2/07).

Caldaie a biomassa
L’installazione di una caldaia a biomassa deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio considerato non superiore ai valori limite riportati in tabella all’Allegato A di cui al DM 11.03.08.Inoltre, la caldaia a biomassa deve avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5 e rispettare i limiti di emissione di cui all’Allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n°152 e successive modifiche e integrazioni.
Altro requisito importante è l’utilizzo di biomasse combustibili ricadenti tra quelle ammissibili ai sensi dell’Allegato X alla parte quinta dello stesso D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. Inoltre, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F le chiusure apribili e assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell’all. C al D. Lgs. N°192 del 2005. La rispondenza ai requisiti di cui sopra deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato e dichiarata nella richiesta di detrazione da trasmettere all’Enea. Come per le caldaie a condensazione,sono agevolabili lo smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente; la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con una caldaia a biomassa. Per quanto concerne l’aspetto non tecnico, anche in questo caso il richiedente dovrà conservare l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale si dichiara che l’intervento assicura un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite indicati in tabella all’Allegato A del D.M. 11 marzo 2008 e i requisiti tecnici sopra menzionati. Dovrà anche conservare le fatture relative alle spese sostenute; la ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; la ricevuta dell’invio effettuato all’Enea (codice Cpid), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.;le schede tecniche della caldaia a biomassa e gli originali degli allegati inviati all’Enea firmati dal tecnico e/o dal cliente. Dal 4 agosto 2013,è necessario munirsi anche dell’Attestato di prestazione energetica (Ape). Bisognerà ancora trasmettere all’Enea, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2013: http://finanziaria2013.enea.it), l’Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al D.M. 19/2/07 e la scheda informativa dell’intervento (Allegato E al D.M. 19/2/07).

Pannelli solari

I pannelli solari s’intendono agevolabili per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Inoltre, i pannelli solari e i serbatoi di accumulo impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni; gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni. Tutti i pannelli  solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 ed EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera. Inoltre, l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti. Il richiedente le agevolazioni fiscali deve munirsi di un’asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti sopra menzionati,delle fatture relative alle spese sostenute; della ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico. Il richiedente deve conservare la ricevuta dell’invio effettuato all’Enea (codice Cpid) sul sito http://finanziaria2013.enea.it, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Ricordiamo che l’invio della documentazione deve essere effettuato entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori. In aggiunta, il richiedente deve conservare le schede tecniche dei componenti l’impianto solare termico, la scheda descrittiva dell’intervento (allegato F al “decreto edifici”), il documento originale dell’Allegato F inviato all’Enea.

Pompe di calore ad alta efficienza
L’intervento deve configurarsi come sostituzione totale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione. Anche in questo caso è necessario munirsi di un’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale si dichiara che la pompa di calore assicura un coefficiente di prestazione (Cop) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (Eer) almeno pari ai pertinenti valori minimi di cui all’allegato I del “decreto edifici”. In alternativa , e solo per impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kWe, è sufficiente la certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate . Il richiedente le agevolazioni fiscali ,oltre alla suddetta asseverazione , deve conservare le fatture relative alle spese sostenute; la ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico. Il richiedente deve ,inoltre,conservare la ricevuta dell’invio effettuato all’Enea (codice Cpid) sul sito http://finanziaria2013.enea.it, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Ricordiamo che l’invio della documentazione deve essere effettuato entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori. In aggiunta,il richiedente deve conservare tutte le schede tecniche , la scheda informativa dell’intervento (Allegato E al D.M. 07.04.08),il documento originale dell’Allegato E inviato all’Enea firmato dal tecnico e/o dal cliente. Per quanto concerne gli scaldacqua a pompa di calore dedicati solo alla produzione di acqua calda sanitaria,ricordiamo che dal 2012 è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 55% .In assenza di specifici requisiti di legge ma consultato in proposito il ministero dello Sviluppo economico, l’Enea ritiene che la detrazione sia possibile nel caso che il Cop sia maggiore di 2,6. Tale valore di prestazione deve essere misurato secondo la norma EN 16147, come disposto al punto 3c dell’Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011.

Coibentazione pareti verticali, tetti, solai

L’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti e non come nuova realizzazione di componenti edilizi che delimitano un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati. Tutti i lavori di coibentazione devono descritti in un’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale devono  essere indicati: il valore stimato di trasmittanza dei vecchi componenti e il valore di trasmittanza dei nuovi componenti. Inoltre, deve essere asseverato che i nuovi valori di trasmittanza unitaria rispettano i valori  limite di trasmittanza riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. Ricordiamo che in base alle nuove disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005). Il direttore dei lavori deve, comunque, produrre l’Attestato di qualificazione energetica con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici” e la scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al ”decreto edifici”).

Come per gli altri interventi, occorre conservare le fatture concernenti le spese sostenute; la ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; la ricevuta dell’invio effettuato all’Enea (codice Cpid), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Il richiedente deve ,inoltre, conservare le schede tecniche del coibente adottato e gli originali degli allegati inviati all’Enea esclusivamente attraverso il corretto sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2013: http://finanziaria2013.enea.it). Inoltre,dal 4 agosto 2013, è necessario munirsi dell’Attestato di prestazione energetica (Ape) redatto da un certificatore abilitato estraneo ai lavori.

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