Lavoro e assunzioni, il quadro completo degli incentivi previsti dalle varie norme - QdS

Lavoro e assunzioni, il quadro completo degli incentivi previsti dalle varie norme

Oriana Sipala

Lavoro e assunzioni, il quadro completo degli incentivi previsti dalle varie norme

giovedì 30 Gennaio 2014

Tra le altre misure è previsto il credito d’imposta fino a 200 mila euro per chi si serve di persone con alta qualifica. Bonus per chi assume i giovani, abbattimento dei contributi per chi offre un contratto ai disoccupati

CATANIA – L’Italia vive un periodo in cui il livello di disoccupazione ha raggiunto i suoi massimi storici. Lo scorso novembre, infatti, il tasso dei senza lavoro ha raggiunto la soglia del 13%, e del 41% tra i giovani. Quello degli incentivi per assumere, alla luce di questo quadro, costituisce un tema caldo, le cui soluzioni sono sempre allo studio degli esperti, sempre in itinere.
Legge n. 99/2013
Tra gli incentivi più recenti c’è quello dedicato all’assunzione o alla stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato di soggetti under 30 senza impiego o senza diploma di scuola media superiore o professionale. Con uno stanziamento di 794 milioni di euro, secondo le stime del ministero del Lavoro, si potrebbero determinare 100 mila assunzioni entro giugno 2015.

Legge n. 407/1990
Altri incentivi riguardano invece l’assunzione di lavoratori disoccupati o in cassa integrazione straordinaria da almeno 24 mesi, coi quali si arriva a garantire, in alcuni casi, l’azzeramento dei contributi previdenziali o assistenziali per un triennio, nonché la riduzione dell’imponibile retributivo su cui viene calcolato il premio Inail.

Legge n. 223/1991
Per il datore di lavoro ci sono poi altri vantaggi: per chi offre un contratto a tempo indeterminato o a termine a lavoratori in mobilità, è previsto un abbattimento del 10% dei contributi (per 18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato, per 12 in caso di contratto e termine), e viene inoltre riconosciuta la metà dell’indennità di mobilità spettante al lavoratore.

Decreto legge n. 83/2012
Non mancano le misure destinate a figure qualificate, come ricercatori, dottorandi o laureati in determinate discipline: per l’assunzione a tempo indeterminato di tali soggetti è previsto il beneficio del credito d’imposta fino a 200 mila euro l’anno per il datore di lavoro, pari al 35% del costo aziendale sostenuto per l’assunzione stessa. A queste misure si aggiungono quelle finalizzate al rientro dei “cervelli in fuga” (art. 44, Dl 78/2010).

Legge n. 247/2007
Per chi effettua l’assunzione a tempo indeterminato o la stabilizzazione di genitori under 35 con figli minori, è previsto un bonus di 5 mila euro, applicabile a un massimo di cinque dipendenti per azienda.

Legge n. 53/2000
Incentivi sono previsti anche nel caso di sostituzione di maternità. I contributi a carico del datore di lavoro sono ridotti al 50% fino a un anno di età del bambino. Riduzione analoga per il premio Inail.

Leggi n. 193/2000 e n. 68/1999
Si accenna qui all’assunzione, con contratto a tempo determinato o indeterminato, di soggetti svantaggiati da parte di cooperative sociali, come ad esempio i detenuti, ammessi al lavoro esterno o a misure alternative al carcere. Se assunti da coop sociali o da aziende private o pubbliche, con un contratto di almeno 30 giorni, si prevede una riduzione dei contributi pari all’80% sia per la quota del datore di lavoro che per la quota del dipendente. Viene inoltre riconosciuto un credito mensile d’imposta di importo variabile.

 
Cuneo fiscale e sconto Irap (L. 446/1997 e L. 147/2013)
Con la legge 147/2013 si introduce una nuova deduzione Irap per i datori di lavoro che assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato. Tale deduzione è pari al costo del personale neoassunto e non può superare i 15 mila euro annui per dipendente e, complessivamente, il totale degli oneri a carico del datore di lavoro. Lo sconto si applica per l’anno di nuova assunzione e per i due successivi. L’importo della deduzione dipende dall’aumento della base occupazionale da parte del datore di lavoro, ovvero dal numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio di dipendenti dell’esercizio precedente. Questa deduzione, a regime dal 1° gennaio 2014, va a cumularsi con il taglio del cuneo fiscale, introdotto con la legge 446/1997, e dunque con la deduzione integrale dei contributi previdenziali e assistenziali e con quella fissa di 7.500 euro per dipendente (13.500 per donne e under 35), nonché con quelle per apprendisti, disabili e personale impiegato in ricerca e sviluppo. Ipotizzando che venga sfruttata la deduzione massima di 15 mila euro, il risparmio Irap effettivo generato dalla nuova norma è pari a 585 euro annui a dipendente per tre anni, con un risparmio complessivo di 1.755 euro. Cosa è cambiato rispetto a prima? In base alle norme in vigore fino al 2013, il datore di lavoro poteva dedurre ai fini Irap l’intero importo dei contributi più la deduzione fissa di 7.500 euro. Con la nuova legge 147/2013, invece, a queste due deduzioni se ne aggiunge una ulteriore per incremento occupazionale, pari al costo del lavoro, con un tetto massimo di 15 mila euro.
 
Incentivi per l’assunzione di under 30 (L. 99/2013)
Al centro del rilancio dell’occupazione ci sono misure speciali per i giovani con un età compresa tra i 18 e i 29 anni. L’art. 1 del Dl 76/13 (legge 99/13) introduce degli incentivi economici a vantaggio dei datori di lavoro che assumono stabilmente soggetti under 30. Tali soggetti, secondo quanto stabilito dal Dm 20 marzo 2013, devono soddisfare alcuni requisiti: devono essere giovani privi di diploma di scuola media superiore o professionale, oppure devono essere soggetti che, negli ultimi 6 mesi, non hanno svolto alcuna attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato di almeno 6 mesi, o che hanno lavorato in forma autonoma o parasubordinata, ricavando un compenso inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (4.800 euro per il lavoro autonomo e 8 mila euro per collaborazioni coordinate e continuative). Agevolate anche le trasformazioni di un precedente contratto a termine. Il bonus, per il datore di lavoro, è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda, nei limiti di un massimo mensile di 650 euro per lavoratore. Per le assunzioni a tempo indeterminato, il bonus spetta per 18 mesi, mentre per la trasformazione di un contratto a termine, il bonus spetta per 12 mesi. Sono premiate le assunzioni effettuate nel periodo tra il 7 agosto 2013 e il 30 giugno 2015. Ma bisogna considerare che le risorse stanziate per ogni Regione o Provincia autonoma possono esaurirsi prima del termine stabilito, che in questo caso verrebbe anticipato. L’agevolazione per il singolo lavoratore non può superare il 50% del costo salariale per i 12 mesi successivi all’assunzione.
 
Reinserimento dei percettori Aspi (L. 99/2013)
Con un’integrazione alla legge 92/2012, l’art. 7, comma 5, lettera b, del Dl 76/2013 (legge 99/13), si introduce una misura incentivante in favore dei datori di lavoro che assumono, a tempo pieno o indeterminato, lavoratori che usufruiscono, o siano anche solo destinatari, dell’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi). Il beneficio consiste in un contributo mensile pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se fosse rimasto privo di occupazione. Esso può estendersi anche alla trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un contratto a termine instaurato con un lavoratore percettore di Aspi che abbia avuto la sospensione d’ufficio dell’indennità (nel caso di assunzione inferiore a sei mesi). L’incentivo si applica per le assunzioni effettuate a partire dal 28 giugno 2013 (data dell’entrata in vigore del Dl 76/2013). L’importo del beneficio è stabilito di volta in volta in base all’ammontare dell’indennità Aspi di cui usufruisce il lavoratore. Va infatti ricordato che la legge 92/2012 prevede una riduzione del trattamento Aspi del 15% dopo sei mesi, e una seconda contrazione, sempre del 15%, dopo 12 mesi. Il diritto dell’azienda a percepire il contributo cessa dalla data in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento. Il contributo va richiesto all’Inps dal datore di lavoro, che deve compilare una dichiarazione di responsabilità da trasmettere tramite il cassetto previdenziale. Per evitare forme di opportunismo dello stesso, l’ammissione ai benefici è preclusa in caso di coincidenza tra chi licenzia e chi attiva il nuovo rapporto di lavoro con un percettore Aspi.
 
Agevolazioni per chi assume donne e over 50 (L. 92/2012)
L’inserimento agevolato dei soggetti over 50 è regolamentato  dall’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012 (legge Fornero). La misura incentivante si rivolge alle seguenti categorie: uomini e donne con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; donne di qualsiasi età che svolgono una professione caratterizzata da una forte disparità di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; donne di qualsiasi età, ovunque residenti, disoccupate da almeno 24 mesi. Sono esclusi dall’incentivo i rapporti di lavoro domestico. La riduzione riguarda sia i contributi Inps che i premi Inail. I rapporti di lavoro di durata inferiore a sei mesi sono da considerare come “non regolarmente retribuiti”. Invece, sono considerati rapporti di lavoro regolarmente retribuiti e continuativi, quelli che permettono la percezione di un reddito annuo di 8 mila euro (imposizioni fiscali escluse). Per il lavoro autonomo la soglia si abbassa a 4.800 euro. L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, per 12 mesi nel caso di assunzione a termine. Incentivate anche le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. La trasformazione, però, deve avvenire entro la scadenza del beneficio, cioè entro i 12 mesi dall’assunzione, anche se il contratto a termine ha una durata superiore. In tal caso il datore di lavoro potrà godere dell’incentivo per altri 18 mesi.

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