Se la certificazione energetica non è conforme: sanzioni ai tecnici - QdS

Se la certificazione energetica non è conforme: sanzioni ai tecnici

Bartolomeo Buscema

Se la certificazione energetica non è conforme: sanzioni ai tecnici

martedì 11 Febbraio 2014

Il quadro delle Regioni più severe nei confronti dei tecnici che redigono attestati Ape “ritoccati”. Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta hanno previsto norme stringenti

CATANIA – Che cosa rischia il tecnico che redige una certificazione energetica non conforme o non veritiera? Dipende dalla regione: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Trento hanno previsto specifiche sanzioni; le altre semplicemente applicano le disposizioni sanzionatorie nazionali indicate nel D.lgs. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni. Vediamo nel dettaglio i diversi quadri sanzionatori per le citate Regioni.
Cominciamo dalla Liguria, dove il tecnico abilitato che redige l’Attestato di prestazione energetica (Ape) non conforme alle modalità previste dal regolamento regionale vigente incorre nella sanzione amministrativa che va da 300 a € 1.500 euro. Se poi l’Ape è errato e comporta una classe di efficienza energetica più elevata alla sanzione, si aggiungono 10 euro per ogni m2 di superficie netta calpestabile riscaldata, sino a un massimo di 10.000 euro. In ogni caso l’Ape errato è inefficace e dovrà essere sostituito con quello corretto. Inoltre, l’applicazione della sanzione a carico del tecnico abilitato comporta automaticamente la sospensione per tre mesi dell’attività di certificatore, mentre la reiterazione della sanzione determina la sospensione dell’attività per un anno.
Per la Lombardia, invece, le sanzioni pesano un po’ di più. Il certificatore che redige l’Ape in modo non conforme alle modalità individuate dalla D.G.R .VIII/5018 e s.m.i., incorre nella sanzione amministrativa che va da € 500 a € 2.000. Anche in questo caso, se la certificazione energetica comporta l’assegnazione di una classe di efficienza energetica superiore, alla sanzione si aggiungono € 10,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell’edificio in oggetto, fino a un massimo di € 10.000. In ogni caso, l’Ape redatto in modo non conforme è inefficace e viene cancellato dal catasto energetico regionale. L’applicazione della sanzione a carico del soggetto certificatore comporta la sospensione per sei mesi dall’elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati. La reiterazione della sanzione comporta la cancellazione dall’elenco regionale per due anni, decorsi i quali il soggetto sanzionato, per ottenere nuovamente l’accreditamento, dovrà dimostrare di aver superato con esame finale un idoneo corso di formazione.
Per quanto riguarda il Piemonte è prevista, come per la Liguria, una sanzione amministrativa che va da 150 a 1.500 euro. La sanzione è pari al doppio nei casi in cui l’attestato di certificazione energetica determini l’attribuzione di una classe energetica più efficiente. Nei casi in cui, per effetto di un controllo, l’attestato di certificazione energetica risulti non valido, il certificatore, entro novanta giorni dall’accertamento, è tenuto a redigerne un nuovo e consegnarlo al proprietario dell’immobile. Il certificatore che omette tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa di 1.500 euro. Inoltre, nei casi di reiterato errore su almeno dieci attestati di certificazione energetica rilasciati nell’arco di un anno, il certificatore è sospeso dall’elenco fino al conseguimento di un attestato di partecipazione, con esito positivo, a un corso di formazione accreditato.
Veniamo, ora alla Regione Valle d’Aosta nella quale per effetto dell’articolo 53 della L.R. 26/2012, il certificatore che rilascia una certificazione energetica erronea dovrà redigere, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione e senza oneri per il committente, un nuovo certificato valido e corretto, pena una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro. Qualora il certificatore non ottemperi entro il suddetto termine, e comunque dopo tre contestazioni di non correttezza sostanziale, il certificatore è sospeso dall’attività di redazione degli attestati per un periodo di sei mesi ed è punito con una sanzione amministrativa pari a 6.000 euro. Dopo tre sospensioni, l’accreditamento è revocato definitivamente.
Per quanto concerne, invece, la Provincia di Trento, in accordo all’art. 91 della L.P. 1/2008, così come modificato dall’art. 31 della L.P. 20/2012, il certificatore che rilascia un Attestato di prestazione energetica non corretto è obbligato a redigerne uno nuovo entro trenta giorni dalla data di comunicazione della contestazione. Qualora non ottemperi entro tale termine, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 150 euro e non superiore a 1.500 euro. Se, invece, l’Attestato di prestazione energetica risulta non veritiero, il certificatore è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 300 euro e non superiore a 3.000 euro.
 
Anche in questo caso, il certificatore è tenuto a redigerne uno nuovo entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento che accerta la violazione . Sono considerati non veritieri gli attestati di certificazione energetica che riportano valori dell’indice di prestazione energetica globale dell’edificio che si discostano di oltre il 10 per cento dal valore verificato in sede di accertamento. Sono ,altresì, considerati non veritieri gli attestati di certificazione energetica o le relazioni che riportano valori dell’indice di prestazione energetica globale dell’edificio che si discostano dal valore verificato in sede di accertamento di oltre 10 kWh/mq anno o di oltre 3 kWh/mc anno.
Infine ,per tutte le altre Regioni italiane, Sicilia compresa, le sanzioni si comminano basandosi sull’art. 15 del D.lgs. 192/2005, così come modificato dal D.L. 63/2013 convertito in legge con la legge 90/2013. Per queste Regioni, il professionista qualificato che rilascia un Attestato di prestazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di legge, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L’ente che applica la sanzione dovrà poi comunicare ai relativi ordini o collegi professionali la violazione accertata per i provvedimenti disciplinari previsti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017