Un registro unico per tutelare il vero olio extravergine - QdS

Un registro unico per tutelare il vero olio extravergine

Emiliano Zappala

Un registro unico per tutelare il vero olio extravergine

mercoledì 19 Febbraio 2014

Applicato il Regolamento di esecuzione Ue n. 299 del 2013

CATANIA – Arriva finalmente il tanto atteso registro unico per tutelare il vero olio extravergine italiano. Negli ultimi mesi erano state tante, troppe, le truffe perpetrate nel comparto dell’olio di oliva. Si stava mettendo così in atto un meccanismo a catena di pubblicità negativa che rischiava di coinvolgere non solo i produttori di olio ma il Paese nel suo complesso e il prodotto nazionale. Il registro avrà invece il compito di dare garanzia e sicurezza ai produttori e ai consumatori. Lo scopo principale infatti è quello di tracciare l’olio di oliva nazionale e di garantire maggiore trasparenza e valore al vero extravergine made in Italy.
Nella precedente situazione generale di incertezza e scarso controllo a perderci non era soltanto il consumatore, italiano o straniero che fosse, che non poteva avere certezza dell’origine e della tipologia di olio di oliva che portava in tavola, ma anche l’olivicoltore italiano che per un buon olio extravergine “made in Italy” al 100 per cento, si vedeva riconoscere un prezzo troppo esposto alla concorrenza terribilmente sleale dei prodotti non extravergine e per di più non italiani, che però, nonostante tutto, come tali erano venduti.
L’entrata in vigore del nuovo registro è legata all’applicazione del Regolamento di esecuzione Ue n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013 che ha modificato il Reg. Cee 2568/91, che tutti gli stati membri sono tenuti ad osservare. Tale regolamento è stato poi recepito a livello nazionale con il decreto numero 16059 del 23 dicembre 2013 e prevede un rafforzamento dei controlli. Esso inoltre dispone che dall’1 di gennaio 2014 tutti coloro che producono, detengono o commercializzano olio di oliva e olio di sansa devono tenere un registro di carico e scarico in modalità telematica direttamente sul Sistema informativo agricolo nazionale (Sian).
Le disposizioni contenute nei regolamenti estendono gli obblighi relativi alla tenuta dei registri anche alle raffinerie, ai contoterzisti, ai sansifici, ai commercianti di olive, di sansa di olive e agli olivicoltori, che si aggiungono, quindi, agli operatori già previsti dalle precedenti norme, come i frantoi, i commercianti di olio sfuso e i confezionatori.
Per quanto riguarda infine le tipologie di prodotto, alle due categorie già previste dalle precedenti disposizioni normative, quali l’olio extravergine di oliva e l’olio di oliva vergine, l’obbligo di registrazione si estende anche agli oli Dop e Igp, alla sansa di olive, all’olio lampante, all’olio di oliva raffinato, all’olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini, all’olio di sansa di oliva greggio, all’olio di sansa di oliva raffinato e all’ olio di sansa di oliva.
Si tratta quindi di un primo ma fondamentale passo in avanti.

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