Si allungano i tempi per Stages e tirocini - QdS

Si allungano i tempi per Stages e tirocini

Oriana Sipala

Si allungano i tempi per Stages e tirocini

giovedì 06 Marzo 2014

La Regione siciliana ha recepito lo scorso luglio le Linee Guida dell’accordo Stato-Regioni sancito il 24 gennaio 2013. Aggiunto un passaggio in più, ovvero l’approvazione preventiva dei Centri per l’Impiego

Per indole o per difetto, le università italiane offrono spesso un’ottima preparazione teorica, ma nessuna esperienza pratica. Perciò, lo strumento del tirocinio formativo si configura come un vero e proprio ponte tra il mondo dell’università e quello del lavoro, l’unico in grado di fornire quelle competenze pratiche e quell’esperienza necessarie per l’inserimento di un giovane nel mercato del lavoro, o per il reinserimento se parliamo di persone disoccupate. Per questo motivo, è fondamentale che i tirocini vengano gestiti e regolamentati al meglio. Cerchiamo di capirne di più, anche alla luce delle recenti modifiche attuate sul piano normativo.
La Giunta regionale siciliana, a questo proposito, ha deliberato lo scorso 25 luglio 2013 il recepimento delle linee guida indicate nell’accordo Stato-Regioni e sancito in data 24/01/2013 in materia di tirocini formativi post lauream. Nello specifico si fa riferimento all’art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012 n. 92, che introduce alcune novità rispetto alla legge 196/1997, ma lascia invariati molti altri aspetti.
La novità più significativa, che balza subito all’occhio, è quella relativa alle procedure previste per l’attivazione del tirocinio. Con le vecchie modalità, accertata l’esistenza di una convenzione tra il soggetto promotore (che può essere ad esempio l’Università) e il soggetto ospitante, era sufficiente stilare un progetto formativo che veniva poi firmato dai tre soggetti coinvolti: tirocinante, tutor didattico e tutor aziendale.
 
Con le nuove modalità di attivazione, invece, si inserisce un passaggio in più che chiama in causa i Centri per l’Impiego. Il soggetto promotore è tenuto a inviare al Centro per l’Impiego, competente per territorio, la convenzione e il progetto formativo sottoscritto dalle parti interessate, per la necessaria approvazione. Senza tale approvazione non è possibile procedere all’attivazione del tirocinio.
 
Da cosa dipende il “sì” dei Centri per l’Impiego? Perché la documentazione deve passare al vaglio di tali organi? Lo abbiamo chiesto ad Alessandra Jemma del Cof (Centro orientamento e formazione) dell’Università di Catania, e a Carmelo Pappalardo, direttore Cof. “Il Centro per l’Impiego deve verificare i controlli sull’azienda – ci ha risposto Jemma – perché la nuova normativa prevede che l’azienda non abbia effettuato licenziamenti o messo in cassa integrazione dei lavoratori che ricoprono la stessa mansione della persona che verrà presa come stagista”. Un controllo, dunque, che serve a prevenire un eventuale abuso dello strumento del tirocinio. “Il controllo non è un controllo in itinere, è un controllo che si effettua prima dell’avvio del tirocinio, si verifica se l’azienda ha i requisiti per ospitare i tirocinanti”, ha aggiunto Pappalardo. In altre parole, il Centro per l’Impiego non è tenuto ad effettuare controlli direttamente nelle aziende, in quanto ciò non è previsto dalla normativa. Essa, dunque, presenta limiti oggettivi, poiché un controllo sulla carta, sebbene sia necessario, non è sufficiente a prevenire e contrastare gli abusi.
 
Risulterà fine a se stesso, di gran lunga meno efficace di un controllo (effettuato magari a campione) sul campo.
Ha altresì ragione il direttore Carmelo Pappalardo quando afferma che deve essere il tirocinante stesso a segnalare un eventuale abuso: “Abbiamo avuto dei casi in cui i ragazzi hanno formalmente manifestato un disagio, noi siamo intervenuti con l’azienda. Ma se qualcuno non denuncia un fatto, non è che la Procura della Repubblica si alza la mattina e va ad arrestare le persone, devono esserci fatti circostanziati e motivati per poterlo fare”.
Il tirocinante, dunque, deve denunciare i possibili disagi, così da mettere gli enti competenti nelle condizioni di intervenire. Condivisibile. Ma il tirocinante si rapporta col soggetto promotore e col tutor didattico – non coi Centri per l’Impiego – e un controllo preventivo non raggiunge l’obiettivo di tutelare il tirocinante stesso, visto che sarebbe comunque necessaria una sua segnalazione, senza la quale nulla si muoverebbe.
Con il coinvolgimento dei Centri per l’Impiego all’interno dell’iter burocratico necessario per l’attivazione dei tirocini, la Regione siciliana si allontana dalla normativa nazionale, la quale non fa alcun riferimento ai suddetti Centri per l’Impiego o ad organi simili. In altre parole, la Sicilia, in virtù dell’autonomia decisionale che le Regioni hanno in materia di tirocini formativi, ha ben pensato di appesantire l’iter con questo controllo in più.
 

 
Domenico Amich, direttore del Centro per l’impiego di Catania, risponde alle domande del QdS
 
La Regione siciliana, lo scorso 25 luglio 2013, ha recepito le linee guida della legge 92/2012 (legge Fornero), relativa ai tirocini formativi. Come giudica l’inserimento dei Centri per l’Impiego nella fase di attivazione di tali tirocini?
“Con la direttiva del 25 luglio vengono citati esplicitamente dalla Regione siciliana i Centri per l’Impiego come possibili promotori di tirocini formativi. Si tratta di una legge che aspettavamo da anni, perché finora era tutto molto centralizzato. Prima c’era una vecchia circolare che vietava ai Centri per l’Impiego di attivarsi in merito ai tirocini, demandava tutto agli uffici del lavoro che, comunque dipendevano per l’approvazione dalla Commissione regionale per l’impiego. Questo ha scoraggiato negli anni moltissime occasioni, molta gente si tirava indietro per la farraginosità e la lunghezza delle procedure. Adesso invece le richieste sono aumentate, specialmente da quando ho inviato una nota a Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Ordine dei consulenti, Ordine dei commercialisti, oltre che a Italia lavoro. Queste associazioni hanno colto molto efficacemente l’azione di diffusione, e devo dire che ho avuto molti più riscontri di quanto sperassi”.
Dalla normativa si evince un preciso compito che voi dovete svolgere: controllare che l’azienda che vuole attivare un tirocinio non abbia effettuato licenziamenti durante l’ultimo anno. Me lo conferma?
“Facciamo anche questo. Il tirocinio formativo, non dico sempre, ma spesso nasconde un rapporto di lavoro dipendente. Anche se uno stage va comunicato al Col (Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie), non è un rapporto di lavoro a nessun titolo, infatti si parla di indennità, di supporto, ma mai di retribuzione, e la circolare parla di un’indennità minima di 300 euro mensili, lordi per giunta".
Questi abusi, però si possono scoprire se si fanno controlli sul campo…
“Sì, ma non solo. Non dimentichiamo anche l’azione di tutoraggio. Ci sarà un supporto importante attraverso gli sportelli multifunzionali che hanno ripreso a lavorare, che usciranno, appena ci saremo messi a regime, insieme con i nostri, per il controllo che va fatto, cioè bisogna andare sul posto di lavoro per verificare che tutto corrisponda alle regole. Se noi vediamo qualcosa che deborda, qualche forma di sfruttamento non siamo noi a sanzionare, ma comunichiamo quanto dobbiamo comunicare alla Dtl (Direzione territoriale del lavoro). Insomma, se vediamo che non vengono rispettati gli orari, se vengono sostenuti dei carichi di lavoro superiori a quello che gli stagisti dovrebbero fare, qualunque tipo di sfruttamento, noi lo segnaliamo alla Dtl”.
È quindi d’accordo col dire che il controllo preventivo, essendo un controllo sulla carta, non è efficace come un controllo sul campo?
“Certo. Ripeto ora con il ritorno, da pochissimi giorni, degli sportelli multifunzionali, in cui nel gruppo ci sono anche dei tutor noi proseguiremo su questo”.
La normativa, però, non prevede che voi facciate controlli sul campo, ma solo controlli sulla carta. È quindi una vostra iniziativa?
“Sì, certamente”.
Si può abbozzare una media degli abusi riscontrati fino a questo momento?
“Dunque, noi dobbiamo partire dal 25 luglio 2013, perché prima i tirocini – per i motivi che le ho detto prima, la farraginosità, la lunghezza delle procedure – erano talmente rari che veramente non si può fare una stima. Stando ai controlli che abbiamo fatto finora, devo dire che non abbiamo riscontrato grosse problematiche”.
Quanto allo scambio di comunicazioni con il Cof e con enti analoghi, la normativa prevede che questi debbano avvenire esclusivamente in via telematica. È realmente così?
“Noi cerchiamo di utilizzare il meno possibile la carta, anche perché la fornitura di carta è limitata. Abbiamo tutti quanti il nostro indirizzo di posta elettronica, poi c’è l’indirizzo dell’ufficio che noi utilizziamo. Insomma, con la carenza di carta che c’è, cerchiamo di limitarne al massimo l’uso”.
 


Altre misure previste. Numero massimo di stagisti in azienda, durata del tirocinio e congrua indennità
 
Le nuova normativa regionale, adeguandosi alle linee guida dell’accordo Stato-Regioni, ha introdotto anche altre novità legate ai tirocini formativi extracurriculari. Una di queste riguarda il numero di stagisti che un azienda può contemporaneamente accogliere.
Numero massimo di tirocinanti
Stando all’art. 68 della legge regionale 9/2013, che introduce una modifica all’art. 51 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, il numero di tirocinanti che un’azienda può ospitare dipende dal numero di dipendenti, con contratto a tempo determinato o indeterminato, in essa presenti: due tirocinanti se in azienda vi è un massimo di 5 dipendenti, quattro se in azienda vi sono da sei a venti dipendenti; infine, se si tratta di un’azienda che ha più di venti dipendenti, il numero di tirocinanti presenti contemporaneamente non può superare il 20%. La vecchia legge (196/1997, art. 1 comma 3), poneva invece dei paletti più rigidi sia in termini numerici che relativamente alla qualità del contratto dei dipendenti: venivano infatti presi in considerazione, per stabilire il numero dei tirocinanti, solo i dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
Durata del tirocinio
Un’altra novità riguarda la durata dei tirocini extracurriculari, che può andare dai 3 ai 24 mesi in base alla tipologia di tirocinio. Le tipologie contemplate dalla direttiva sono quattro: tirocinio formativo e di orientamento (attivabile entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio), tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro (destinato a soggetti disoccupati o a lavoratori in mobilità), tirocinio di orientamento e/o di inserimento o reinserimento al lavoro (destinato a soggetti con disabilità), tirocini estivi di orientamento.
Congrua indennità
Infine, con la nuova direttiva è stata introdotta la “congrua indennità”, che in Sicilia non può essere inferiore a 300 euro. Il tirocinante ha diritto a un’indennità minima da percepire mensilmente, dopo il raggiungimento minimo del 70% mensile del percorso formativo. In virtù dell’autonomia data alle Regioni in materia di tirocini formativi, la Regione Siciliana ha ritenuto adeguata un’indennità di 300 euro, mentre in altre Regioni la cifra sale notevolmente. Se la Regione razionalizzasse le spese, magari snellendo l’apparato burocratico, da troppo tempo ingolfato in uffici improduttivi, forse i tirocinanti a cui si sta rubando il futuro potrebbero avere qualcosa in più.

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